Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7089 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14001-2019 proposto da:

OFFICINE BRENNERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

temore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA n. 7,

presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA, che lo rappresenta

e difende

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO GORIZIA, in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 513/2018 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata

il 01/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace di Gorizia Officine Brennero S.p.A. chiedeva l’annullamento del verbale di contestazione con il quale la Polizia Stradale di Gorizia gli aveva contestato la violazione dell’art. 93 C.d.S., comma 7, (D.Lgs. n. 285 del 1992), in relazione alla circolazione di un veicolo non immatricolato e privo della carta di circolazione, del quale era stata contestualmente disposto il sequestro amministrativo per la confisca. A sostegno dell’opposizione, la società ricorrente deduceva l’erronea applicazione della misura della confisca, poichè a porre in circolazione il veicolo era stato un suo agente esterno, il quale per errore, nonostante fosse stato adeguatamente istruito, aveva utilizzato una targa prova scaduta, diversa da quella specificamente indicatagli, che invece era in regolare corso di validità.

Si costituiva la Prefettura di Gorizia insistendo per il rigetto della domanda.

Con la sentenza n. 275/2015 il Giudice di Pace di Gorizia respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.

Interponeva appello Officine Brennero S.p.A. e si costituiva in seconde cure la Prefettura, resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 513/2018, il Tribunale di Gorizia rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado.

Ricorre per la cassazione di detta decisione Officine Brennero S.p.A. affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Gorizia.

La società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 93 C.d.S., comma 7, e art. 213 c.d.S., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto configurabile la confisca del mezzo di proprietà di un soggetto terzo, estraneo alla violazione contestata. Ad avviso della ricorrente, infatti, la misura predetta si potrebbe applicare solo in relazione a mezzi che risultino di proprietà del responsabile della violazione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la targa prova scaduta, erroneamente utilizzata dall’agente esterno per la circolazione del messo, si trovava nello scomparto di un contenitore riservato agli “atti da rinnovare”. Ad avviso della ricorrente, ciò sarebbe sufficiente ai fini della configurazione di un errore scusabile, idoneo ad escludere la sua colpevolezza.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Va invero ribadito il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 3, e, dunque, per implicito, dell’art. 93 C.d.S., comma 7), in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, della disposizione di cui all’art. 213 C.d.S., comma 6, la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma violazione di cui all’art. 93 C.d.S., comma 7, secondo inciso, , consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ai sensi dell’art. 196 C.d.S., comma 1) ma un’obbligazione autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 1” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9493 del 19/07/2000, Rv. 538558; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18469 del 31/08/2007, Rv. 599886; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21881 del 14/10/2009, Rv. 611407).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non provato che il veicolo fosse stato posto in circolazione contro la volontà della società proprietaria, odierna ricorrente, nè che quest’ultima avesse adottato tutte le cautele necessarie volte ad evitare l’errore in cui è caduto l’agente esterno. Da tali circostanze, il cui accertamento si risolve in un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, il Tribunale ha dedotto la sussistenza dell’elemento soggettivo della culpa in vigilando, sufficiente a fondare la responsabilità in capo al proprietario.

Irrilevante, a tal riguardo, appare la circostanza che la targa prova in concreto utilizzata si trovasse nello scomparto degli atti da rinnovare, posto che la società ricorrente “… non ha dimostrato che il mezzo circolava contro la sua volontà e dalle stesse deduzioni della parte emerge che quest’ultima, tramite i propri dipendenti a ciò preposti, non ha controllato che all’autoveicolo venisse apposta una targa prova in corso di validità” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore dei controrìcorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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