Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7088 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25782-2012 proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

CROCIFERI 44, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SPINELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO PESCE;

– ricorrente –

Nonchè da:

PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO IMPERIA, P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL

PARROCO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PIA

AIRENTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 457/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Spinelli Stefano difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Mandara Giuseppe difensore della controricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

dei ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 27 aprile 2012 e notificata il 2 agosto 2012, ha rigettato l’appello proposto da P.F. avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 132 del 2008 e nei confronti della Parrocchia di San Maurizio di Imperia.

1.1. Nel 2003 la Parrocchia di San Maurizio, nominata erede universale di F.M. deceduta nel (OMISSIS), aveva agito per ottenere il rilascio del terreno censito al foglio (OMISSIS) del N.C.T del Comune di (OMISSIS), facente parte dei beni relitti, che risultava detenuto in comodato gratuito da P.F.. Il convenuto aveva eccepito l’usucapione e successivamente aveva instaurato autonomo giudizio per l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà del terreno in forza del possesso ultraventennale.

1.2. Il Tribunale, decidendo sulle cause riunite, aveva rigettato la domanda di usucapione e accolto la domanda di rilascio del terreno.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando mancava la prova di atti di interversione nel possesso.

3. Per la cassazione della sentenza P.F. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. La Parrocchia di San Maurizio di Imperia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1803, 2697, 2727 e 2729 c.c. nonchè vizio di motivazione, e si contesta l’erroneo riparto dell’onere della prova e la valutazione complessiva del quadro probatorio effettuata dalla Corte d’appello. In assunto del ricorrente, non era superata la presunzione di possesso del terreno giacchè la Parrocchia di San Maurizio non aveva dimostrato che la relazione dei P. con il terreno fosse iniziata come detenzione, in forza di comodato senza determinazione di durata. La Corte d’appello aveva ricavato tale convinzione dalle dichiarazioni testimoniali, peraltro non univoche, rese da persone che non avevano avuto conoscenza diretta dei fatti, mentre aveva trascurato di considerare quanto dichiarato dalla teste R.C., escussa nel giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c. e vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta esistenza del contratto di comodato sotto il profilo della carenza di prova della consegna del terreno, essendo emerso che le sigg.re F. prima, e la loro nipote N.A. poi, non ebbero mai la disponibilità materiale del terreno. La Corte d’appello aveva omesso di esaminare e dare conto di tutti gli elementi di prova, quali le numerose testimonianze e il documenti prodotti, dai quali era emerso che le sigg.re F. si erano completamente disinteressate di quel terreno, che nel 1960 si presentava incolto e in stato di abbandono quando P.D. e sua moglie avevano iniziato a coltivarlo.

2.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto censurano sia pure sotto diversi profili la valutazione del quadro probatorio, sono infondate.

2.2. La Corte territoriale non è incorsa in errore nell’avere desunto l’esistenza del comodato dalle prove testimoniali. L’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350 c.c., non riguarda infatti il comodato immobiliare, che può essere provato anche per testi e per presunzioni (ex plurimis, Cass. 03/04/2008, n. 8548).

2.3. Quanto alla valutazione delle prove, si richiama il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui spetta solamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa e dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova.

Il sindacato di legittimità è ammissibile, pertanto, solo sotto il profilo del vizio di motivazione, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova è attribuita una valenza legale (ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394), ed è limitato al controllo di congruità degli argomenti utilizzati dal giudice di merito.

2.4. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ricostruito il fatto sulla base dei riscontri probatori, evidenziando che le dichiarazioni testimoniali dimostravano che la relazione dei P. con la res era iniziata come detenzione ed ha poi rilevato, decisivamente, che non era stata data la prova di atti di interversione. Non emergono profili di incongruità della motivazione, nè si può dubitare che l’onere di provare l’interversione incombesse sulla parte che invocava l’effetto acquisitivo del possesso, e perciò sul sig. P..

2.5. Risulta privo di fondamento il richiamo alla presunzione di possesso utile all’usucapione, di cui all’art. 1141 c.c..

La presunzione non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore – come nella specie, un contratto di comodato – poichè in tal caso l’attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare, con il compimento di attività materiali, il possesso in opposizione al proprietario concedente (ex plurimis, Cass. 14/10/2014, n. 21690).

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2943 c.c. e vizio di motivazione, e si contesta la rilevanza attribuita dalla Corte d’appello ad atti e comportamenti delle sigg.re F. sulla fattispecie acquisitiva. In assenza di materiale disponibilità dell’immobile, dovevano ritenersi ininfluenti sia i passaggi di proprietà avvenuti per via successoria e con gli atti di divisione intervenuti tra gli eredi F., sia i pagamenti di utenze di cui peraltro la Parrocchia non aveva dato prova documentale ma solo per testimoni, sia infine la circostanza che le intestatarie del terreno avessero continuato a pagare gli oneri fiscali.

3.1. La doglianza è infondata.

Nella ricostruzione dei fatti la Corte d’appello ha valorizzato i comportamenti ascrivibili ai proprietari del terreno, in taluni casi costituiti da atti dispositivi, traendo la conferma che il rapporto tra i P. e il terreno era rimasto nella situazione originaria, di detenzione per comodato, come risultava dalle dichiarazioni testimoniali. Risulta, pertanto, priva di pertinenza la denunciata violazione dell’art. 2943 c.c. in materia di interruzione della prescrizione.

4. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito nel rigetto del ricorso principale.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA