Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7087 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26304/2004 proposto da:
N.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43,
presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 12/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 16/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
N.L. ricorreva alla C.T.P. di Roma avverso quattro avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1994/1997 (contenenti anche comunicazione di classamento e di attribuzione di rendita), deducendo la mancata notifica dell’atto di attribuzione della rendita, il difetto di motivazione di tale atto nonchè l’infondatezza sia del classamento che della rendita attribuita.
La C.T.P. accoglieva il ricorso affermando che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi delle rendite sono efficaci solo dalla loro notificazione, e che pertanto il Comune dal primo gennaio 2000 fino alla data della notificazione, non poteva chiedere imposte relative alle annualità precedenti, nè interessi e sanzioni, a nulla rilevando che la rendita fosse stata attribuita entro il 31/12/1999.
La sentenza della C.T.P. veniva impugnata dalla sola contribuente, che denunciava l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di annullamento dell’atto di classamento e di attribuzione di rendita catastale.
La C.T.R. Lazio rigettava l’appello, ritenendo infondata la richiesta di annullamento o riduzione della rendita catastale.
Avverso questa sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Comune di Roma, l’Agenzia del Territorio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, questi ultimi due resistenti con controricorso.
2. Col primo motivo di ricorso la contribuente si duole che i giudici della C.T.R. non abbiano dichiarato l’inammissibiltà dell’appello per carenza di interesse, posto che, una volta formatosi il giudicato in ordine alla inefficacia del classamento e dell’attribuzione di rendita, la contribuente non aveva più interesse a coltivare le altre domande, correttamente ritenute assorbite dai primi giudici.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Con statuizione non censurata in appello e pertanto ormai coperta da giudicato i primi giudici hanno affermato nella specie l’inefficacia dell’atto attributivo di rendita fino alla sua notificazione, con la conseguenza che la contribuente non aveva alcun interesse a chiedere in appello l’annullamento e/o la modifica di tale atto deducendo l’omessa pronuncia sul punto da parte dei primi giudici.
Tuttavia, prescindendo dalle motivazioni addotte in proposito, i giudici d’appello hanno rigettato l’impugnazione della contribuente confermando la sentenza di primo grado, con l’effetto che la medesima (in mancanza di impugnazione in cassazione) sarebbe passata in giudicato (nè più nè meno che se fosse intervenuta declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione) e che pertanto anche in questo caso la contribuente ha proposto una impugnazione inammissibile per difetto di interesse, non avendo evidentemente essa alcun interesse a dolersi in questa sede del fatto che la sentenza di primo grado risulti confermata dai giudici d’appello sulla base di un rigetto anzichè di una declaratoria di inammissibilità.
E’ appena il caso di rilevare che, in proposito, questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che, in caso di pronuncia di rigetto nel merito da parte del giudice d’appello, ove, in sede di legittimità, si riconosca l’inammissibilità dell’appello, non essendo la statuizione adottata al riguardo dal giudice di seconde cure, nonchè gli apprezzamenti di fatto e le relative considerazioni in diritto, suscettibili di passare in giudicato, difetta l’interesse alla impugnazione per Cassazione di detta statuizione o di detti apprezzamenti e considerazioni (v. Cass. n. 22786 del 2004).
Il motivo deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
La ritenuta inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi di ricorso.
Atteso lo sviluppo processuale della vicenda, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010