Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7087 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.20/03/2017), n. 7087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26495-2012 proposto da:
A.Q., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
APPIO CLAUDIO 229, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANUNZIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIA
COSENTINO;
– ricorrente –
contro
U.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ADIGE 43, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CAPO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 947/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. A.Q. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 22 febbraio 2012 e notificata il 15 settembre 2012, e nei confronti di U.S..
2. In prossimità dell’udienza del 17 gennaio 2017, il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. – sottoscritto dal solo difensore, munito del potere di transigere e conciliare, come da procura a margine del ricorso, con allegato atto di accettazione della rinuncia del controricorrente, sottoscritto dalla parte e dal difensore.
3. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., stante l’intervenuta accettazione.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017