Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7087 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12385-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

n. 19, presso lo studio dell’avvocato CALO’ MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELLI ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

ACI CAR SERVICE S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1750/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 29.09.2004 M.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia ACI CAR Service S.r.l., invocandone la condanna al risarcimento del maggior danno provocato alla sua autovettura, già coinvolta in un sinistro stradale, durante le operazioni di recupero eseguite dalla società convenuta. A sostegno della sua pretesa, l’odierno ricorrente deduceva che ACI CAR Service S.r.l., intervenendo sul posto con un proprio carro attrezzi, aveva eseguito maldestramente la manovra di recupero, facendo scivolare l’autovettura nella scarpata sottostante.

Si costituiva ACI CAR Service S.r.l. invocando il rigetto della domanda.

Con la sentenza n. 1295/2013 il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda, condannando la convenuta al risarcimento del danno e alle spese del grado.

Interponeva appello ACI CAR Service S.r.l. e si costituiva in seconde cure M.M., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 1750/2018, la Corte di Appello di Bari accoglieva l’appello, condannando l’appellato alle spese del doppio grado di giudizioi lite.

Ricorre per la cassazione di detta decisione M.M., affidandosi a quattro motivi.

ACI CAR Service S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente inquadrato la domanda sub di azione da responsabilità extracontrattuale, anzichè da responsabilità per inadempimento.

La censura è inammissibile.

Qualora l’attore agisca per far accertare l’inadempimento della controparte, sullo stesso grava l’onere di allegare il titolo dal quale sarebbe sorto il vincolo contrattuale con la parte convenuta. Nel caso di specie la Corte di Appello ha affermato che “Parte attrice non ha specificamente dedotto nell’atto introduttivo del giudizio il titolo contrattuale e l’inadempimento della convenuta alla propria obbligazione, neppure a ciò provvedendo con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, limitandosi a richiedere il risarcimento per l’aggravamento del danno derivato alla propria vettura nel corso dell’attività di recupero, sicchè correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di qualificare la domanda ex art. 2043 c.c., sulla scorta dei fatti ritualmente e tempestivamente dedotti in giudizio da parte attrice mediante il proprio atto introduttivo” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Tale interpretazione della domanda giudiziale è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti consentiti per la deduzione del vizio di motivazione. Va, infatti, ribadito il principio secondo cui “L’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011, Rv. 617196).

Nel motivo in esame, inoltre il ricorrente neppure specifica l’effettiva utilità che gli potrebbe derivare da una diversa qualificazione della domanda, posto che, come sottolineato anche dalla Corte territoriale, sia in caso di azione ex art. 1218 c.c. sia in caso di azione ex art. 2043 c.c., grava sul creditore/danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno derivante dal fatto del debitore/danneggiante. Prova, che nel caso di specie, la Corte distrettuale ha escluso, ritenendo che nessuno dei testimoni escussi avesse “… riferito del dedotto aggravamento del danno mediante scivolamento sulla fiancata destra durante il recupero” (cfr. pag. 4 della sentenza).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l’attività di recupero della vettura eseguita dalla società convenuta aveva causato dei danni alla fiancata destra del veicolo, necessariamente ulteriori rispetto a quelli derivanti dal sinistro, poichè detta parte della vettura non era stata coinvolta nell’incidente.

La censura è inammissibile, poichè la stessa si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte territoriale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha opportunamente valutato gli elementi probatori, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testimoni escussi in prime cure, ed ha ritenuto che “Dette risultanze non consentono quindi di ritenere provato che i danni alla fiancata destra dell’autovettura, per cui si chiede il risarcimento, fossero effettivamente riconducibili a fatto del convenuto” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato la società convenuta esente da responsabilità, valorizzando a tal fine il fatto che il ricorrente avesse richiesto con insistenza di procedere al recupero della vettura, nonostante le difficoltà rappresentate dalla società.

Anche questa censura è inammissibile, perchè essa si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte territoriale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790, cit.). Peraltro, occorre evidenziare che la Corte distrettuale non ha affatto respinto la domanda risarcitoria formulata dal M. sulla base del fatto che l’addetto al recupero avesse rappresentato la difficoltà della manovra, bensì sul diverso presupposto della mancanza, agli atti del giudizio, della prova del danno lamentato dal M.. La censura, di conseguenza, non attinge la ratio del rigetto. Nè appare pertinente il richiamo all’art. 1655 c.c., posto che la Corte territoriale ha escluso che il M. avesse fornito la prova del titolo contrattuale dell’azione proposta, ed aveva di conseguenza -correttamente- interpretato quest’ultima, come già visto in occasione della confutazione del primo motivo di ricorso, sub specie di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le prove testimoniali e superflua la C.T.U. che il M. aveva richiesto in sede di gravame.

La censura è inammissibile per carenza di specificità. Il ricorrente infatti da un lato non riporta il contenuto della richiesta istruttoria non accolta dalla Corte distrettuale, e dall’altro non specifica in che modo l’ammissione dei mezzi istruttori che egli aveva invocato avrebbe potuto dimostrare la riconducibilità dei danni al fatto della società convenuta. In merito, va ribadito il principio secondo cui “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte di ACI CAR Service S.r.l. nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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