Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7087 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7676/014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

PLEBISCITO 107, presso lo studio dell’avvocato ANDREA NECCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA SELLARI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e LIDIA

CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2013, R.G.N. 11442/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità, e in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA SELLARI;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone di rigetto della domanda di S.A. volta ad ottenere l’indennizzo, di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 7, comma 3, relativo al periodo dalla presentazione della domanda in data 27/4/1998 a quella dell’avvenuto riconoscimento in data 1/11/1998, nonchè il risarcimento del danno per avere l’Istituto erroneamente comunicato la valenza dei contributi figurativi di cui al citato D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 7, comma 3, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della misura della pensione stessa.

La Corte ha rilevato che la mancata attribuzione del beneficio era derivato dalla mancanza della richiesta da parte del S. di cancellazione dal REC (registro esercenti commercio), elemento costitutivo per l’attribuzione del beneficio.

Quanto all’erronee informazioni fornite dall’Inps ha rilevato che il tenore delle informazioni generali date dall’Inps non valevano a radicare la responsabilità dell’ente, essendo l’assistito in grado di conoscere e di controllare, eventualmente con l’ausilio di un legale o di istituzioni a ciò deputate, l’effettiva disciplina applicabile e che analoghe osservazione dovevano essere date con riferimento all’affermazione secondo cui l’osservanza di tempi più rapidi per l’istruttoria da parte dell’Inps lo avrebbe reso edotto della necessità di cancellarsi dal REC.

2. Avverso la sentenza ricorre il S. con 6 motivi ulteriormente illustrati con memoria. Resiste l’Inps eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

Esclusa la fondatezza dell’eccezione di difetto di procura dell’Inps atteso che la procura risulta rilasciata dal commissario straordinario dell’Istituto “Dott. G.V.”, che come tale è il legale rappresentante dell’Istituto, va rilevato che il ricorso risulta notificato oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Quest’ultima risulta depositata il 4/2/2013 ed il ricorso passato per la notifica il 18/3/2014 e dunque, oltre l’anno fissato dall’art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.

Priva di fondatezza è l’osservazione di parte ricorrente secondo cui il ricorso in Cassazione non era tardivo in quanto avrebbe dovuto tenersi conto della sospensione del termine feriale. Tale argomento è infondato.

Non inducono, infatti, un diverso convincimento le osservazioni contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente, non risultando in essa dedotti argomenti idonei a dissociarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui in materia del lavoro e della previdenza non trova applicazione la sospensione citata di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, valutate le esigenze di speditezza e concentrazione che giustificano l’applicazione della deroga in tali cause.

Nella specie si tratta di questione che attiene alla materia della previdenza avendo ad oggetto la richiesta di indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 7, comma 3, ed anche una richiesta di risarcimento per le informazioni che il ricorrente assume di aver assunto dall’Istituto incidenti sul trattamento richiesto.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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