Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7087 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36110/2019 proposto da:

(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) S.a.s., in persona legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Mondragone n.

10, presso lo studio dell’avv. Paola Mastrangeli, rappresentata e

difesa dall’avv. Andrea Zavatta, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Pasquale

Leonardi Cattolica n. 3, presso lo studio dell’avv. Cristiana

Cherra, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Vena, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento “(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS)”, in persona del

curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito

n. 41, presso lo studio dell’avv. Salvatore Patti, rappresentato e

difeso dall’avv. Luigi Balestra, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3095/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Ravenna dichiarativa del suo fallimento, pronunciata su istanza di G.A., titolare di un credito, di Euro 260.000,00 oltre accessori, ancora in contestazione, in quanto portato da sentenza del Tribunale di Bologna (che aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita di un appartamento stipulato inter partes nel 2013 per inadempimento della società, promittente venditrice, condannandola a restituire alla promissaria acquirente la caparra da questa a suo tempo versata) appellata da (OMISSIS) in bonis.

1.1. La corte territoriale, dopo aver dato atto che, oltre alla domanda dell’istante, erano state proposte ulteriori domande di ammissione al passivo fallimentare per un ammontare di Euro 130.000,00, ha in primo luogo osservato che nell’esposizione debitoria rilevante ai fini della verifica della fallibilità vanno inclusi anche i crediti contestati (Cass. nn. 25870/2011 e 20877/2015) e che, dalla delibazione sommaria cui essa era tenuta, emergeva l’esigibilità del credito della G., avendo il giudice d’appello respinto l’istanza di (OMISSIS) di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di condanna; ha quindi ritenuto che lo stato di insolvenza della reclamante risultasse provato: a) dalla mancanza della liquidità necessaria per provvedere al pagamento della somma portata dal titolo esecutivo azionato dalla creditrice istante; b) dall’analisi dei bilanci della società, sempre in perdita, per quanto la perdita si fosse progressivamente ridotta; c) dal fatto che l’attività caratteristica di (OMISSIS) era quella immobiliare, soggetta alle problematiche del settore, tanto più che la stessa reclamante aveva dato atto di non poter provvedere alla ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà (acquistato tramite finanziamento bancario ed appostato a bilancio per il valore di Euro 900.000,00) perché interessato da un giudizio di divisione in corso; d) dall’ipoteca, per Euro 700.000, iscritta sul cespite, che avrebbe reso incerto l’esito di un eventuale pignoramento promosso dalla creditrice istante, considerato altresì che l’andamento del mercato immobiliare non consentiva di ritenere che dalla vendita del bene si potesse ricavare un prezzo superiore, pari al valore indicato a bilancio; e) dall’esistenza all’attivo, oltre a detto immobile, solo di due autovetture.

2. Avverso la sentenza, pubblicata il 31/10/2019, (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi sia il Fallimento di (OMISSIS) s.a.s. e del socio accomandatario, sia G.A., quest’ultima chiedendo anche la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con riguardo ai “maggiori oneri sostenuti in conseguenza dell’instaurazione del presente giudizio”.

La ricorrente ha depositato memoria, evidenziando tra l’altro il comportamento contraddittorio del curatore, che avrebbe proseguito il giudizio di appello (evidentemente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, n. 3) sostenendo in quella sede l’inesistenza del credito della G..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione della L.Fall., artt. 6 e 15, per avere la Corte d’appello travisato il contenuto delle pronunce di legittimità richiamate (Cass. 25870/2011 e 20877/2015), emesse in fattispecie in cui si discuteva delle soglie di fallibilità e non di legittimazione ad agire L.Fall., ex artt. 6 e 15 o di accertamento dello stato di insolvenza; anche la pronuncia di Cass. 7589/2018 sarebbe irrilevante, laddove afferma che lo stato di insolvenza può desumersi anche dall’inadempimento di un solo ingente credito, poiché nel caso di specie il credito era contestato, fatto che, secondo Cass. 6306/2014, priverebbe di rilievo l’inadempimento ai fini della verifica di cui alla L.Fall., art. 5; inoltre la corte territoriale non avrebbe svolto una vera e propria valutazione incidentale del credito, limitandosi a rilevare il difetto dei presupposti cautelari per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione della L.Fall., art. 5 in quanto il mancato pagamento del credito contestato non sarebbe equiparabile all’inadempimento e non potrebbe quindi integrare il presupposto dell’insolvenza; nel caso di specie, all’infuori del mancato pagamento del credito contestato non v’erano altri elementi sintomatici della decozione, non risultando protesti né procedure esecutive in corso, mentre la società pagava regolarmente le rate del mutuo ed era in regola con il versamento dei contributi; inoltre l’attivo patrimoniale era consistente (oltre un milione di Euro) mentre il passivo era costituito per la maggior parte da crediti per finanziamenti del socio, postergati; infine l’esposizione verso le banche ammontava a soli Euro 221.000,00.

2.3. Il terzo motivo – rubricato “errata motivazione in relazione ad un fatto rilevante ai fini della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” – segnala che in realtà il giudizio di divisione sull’immobile è stato definito dal Tribunale di Forlì nel 2013 e l’atto notarile di divisione è stato formalizzato il 04/09/2019 (quindi successivamente alla decisione impugnata in questa sede, assunta il 27/09/2019 e pubblicata il 31/10/2019), sicché la piena proprietà dell’immobile costituirebbe una solida garanzia patrimoniale, anche ai fini del soddisfacimento del credito in contestazione.

3. I motivi non meritano accoglimento.

3.1. Con riguardo al primo si osserva che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice del procedimento per la dichiarazione di fallimento, a fronte di un credito contestato, deve procedere ad un’autonoma delibazione incidentale (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 30287/2018, 23494/2020) la quale non pregiudica l’esito della controversia volta all’accertamento di quel debito (Cass. 25870/2011) e può essere meno rigorosa laddove il credito sia stato già accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, rilevando in quel caso solo “significative anomalie” della pronuncia (Cass. 27689/2018, 5001/2016). Nel caso di specie, il tribunale ha fatto riferimento alla delibazione incidentale della corte d’appello sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado azionata dal creditore istante, facendo proprio il giudizio di presumibile infondatezza dell’appello, ed ha comunque rilevato che il credito, portato da titolo esecutivo giudiziario, era liquido ed esigibile.

3.2. Con riguardo al secondo, le censure, pur prospettate come violazioni di legge, sono inammissibili perché afferiscono al merito della valutazione operata dalla corte d’appello in applicazione del principio per cui lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d’impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività (ex plurimis, Cass. 29913/2018), 26217/2005, 2830/2001).

3.3. Il terzo mezzo è parimenti inammissibile – a prescindere dalla prospettazione di una “errata motivazione” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – in quanto riguarda un fatto privo di decisività nel contesto della motivazione della sentenza impugnata.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della G., non essendovi alcuna evidenza della temerarietà del ricorso, posto che la sentenza dichiarativa è comunque stata pronunciata per il mancato pagamento di un unico credito contestato e che il curatore,

costituitosi nel giudizio d’appello a suo tempo proposto dalla società in bonis, ha evidentemente reputato la contestazione non manifestamente infondata.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti, che si liquidano, per ciascuno di essi, nella misura di Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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