Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7086 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3634/2002 proposto da:

SADUN SPA in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato

PAOLETTI Fabrizio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SARDELLA ALFREDO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SEREGNO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PAOLO FRISI 18, presso lo studio

dell’avvocato MASCOLO Vincenzo, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati UBERTA CACCIA DOMINIONI, BALDONI MAURIZIO,

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2001 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/10/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SARDELLA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MASCOLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso col quale la Sadun s.p.a. aveva chiesto la condanna del Comune di Seregno alla restituzione degli importi di cui ai ruoli suppletivi concernenti la Tarsu applicata alle superfici adibite a magazzino per gli anni 1994 e 1995 nonchè la dichiarazione della illegittimità dalla pretesa comunale per Tarsu relativa alle predette superfici in relazione agli anni 96/99.

In accoglimento dell’appello del Comune, la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado rilevando, in relazione alla richiesta di restituzione, che, pur dovendo la tardività delle richieste di esonero dalla tassa per gli anni 1994 e 1995 ritenersi sanata dalla normativa succedutasi nel tempo, la mancata impugnazione del relativo ruolo (e, anzi, il pagamento della somma richiesta) comportava la definitività dell’imposizione, e, in relazione alla pretesa impositiva per gli anni dal 1996 al 1999, che, a seguito dell’intervento del Tar della Lombardia con provvedimento n. 3511 del 1999, il quale nulla aveva rilevato, non sì riteneva di disapplicare la delibera comunale contenente l’elenco dei rifiuti assimilabili, aggiungendo che non sussistevano i presupposti per la rimessione (sollecitata dalla contribuente) della questione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia CEE. Avverso detta sentenza la società propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Comune, che resiste con controricorso.

2. Col primo motivo, deducendo violazione del D.L. n. 619 del 1994, nonchè nn. 66, 162, 274, 373 e 463 del 1995, la ricorrente afferma che il 6-10-95, tre giorni prima dell’emissione del ruolo, era stata presentata dichiarazione di autosmaltimento per ottenere l’esclusione dall’applicazione della Tarsu, che quattro giorni dopo era stata presentata richiesta di esonero e sgravio per gli anni 94 e 95 e che a tali istanze il Comune non aveva dato risposta se non con provvedimento del 1-9-99, tempestivamente impugnato, dovendo perciò ritenersi che nella specie la società non aveva l’onere di impugnare i ruoli, avendo la specifica disciplina in materia previsto apposite domande di sgravio e rimborso proprio a correzione e superamento dei ruoli stessi.

Col secondo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 4 e 26 del regolamento comunale deliberato il 29 settembre 1995, la ricorrente rileva: che nelle controdeduzioni in primo grado il Comune, ripercorrendo. L’iter normativo in questione, aveva mostrato di ritenere che per gli anni 1994 e 1995 il magazzino non doveva essere assoggettato a tassazione; che i citati artt. 4 e 26 del regolamento comunale approvato con Delib. 29 settembre 1995, n. 98, prevedono espressamente la tassabilità solo delle superfici operative in cui si producono rifiuti assimilati che non siano superiori ai 200 mq; infine che la negazione del rimborso confliggerebbe con la sanatoria disposta dalla L. n. 575 del 1996.

Col terzo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, omessa pronuncia e omessa motivazione nonchè illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 e dell’art. 2969 c.c., la ricorrente afferma che l’eccezione concernente la definitività dei ruoli era stata proposta dal Comune per la prima volta in appello e che le decadenze di natura processuale non possono considerarsi indisponibili, altrimenti configurandosi una incostituzionale disparità di trattamento tra pubblica amministrazione e cittadino.

Col quarto motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 75 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, la ricorrente afferma innanzitutto che, per la generalità dei tributi, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, prevede la possibilità di presentare domanda di restituzione entro due anni dal pagamento (o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione) potendo avverso il rifiuto tacito essere presentato ricorso giurisdizionale e che in termini analoghi si pronuncia il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 75, dettato espressamente con riguardo alla Tarsu, evidenziando che tutte tali norme prevedono la possibilità di presentare domanda di sgravio o rimborso in tempi più ampi di quelli previsti per L’impugnazione del ruolo. La ricorrente aggiunge che il ruolo, in quanto strumento di riscossione, non può essere utilizzato al di là della sua funzione e la sua mancata impugnazione non può rendere intangibile una pretesa priva di legittimità sostanziale.

Col quinto motivo di ricorso, deducendo violazione del D.P.R. n. 915 del 1982, artt. 2 e 5, e del paragrafo 1 della Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, la ricorrente rileva che la L. n. 146 del 1994 è entrata in vigore il 19-03-94 e che prima di tale data era applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, artt. 2 e 5, pertanto, in assenza di una delibera comunale di assimilazione, la tassazione e il rifiuto di rimborso per il periodo 1 gennaio/19 marzo 1994 si porrebbe in contrasto anche con tali norme.

I cinque motivi sopra esposti si riferiscono tutti, sotto vari profili, alla tassazione relativa agli anni 1994 e 1995 e per ragioni di ordine espositivo vengono di seguito esaminati prima di passare alla esposizione e trattazione dei successivi ulteriori sette motivi.

Per ragioni logiche deve essere innanzitutto esaminato il terzo motivo.

La censura è infondata.

In proposito, prescindendo dal rilievo che nelle controdeduzioni in primo grado si fa riferimento alla definitività del provvedimento adottato con riguardo agli anni 1994 e 1995, è da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d’imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all’impugnazione dell’avviso di liquidazione nel termine di decadenza previsto dalla legge, e tale decadenza, operando a favore dell’amministrazione, attiene a materia indisponibile e può essere rilevata d’ufficio per la prima volta anche in grado d’appello, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ. (v. tra numerose altre, da ultimo, Cass. n. 4760 del 2009), senza che sia configurabile nella disciplina richiamata alcuna illegittima disparità di trattamento tra i cittadini e l’amministrazione, trattandosi di principio che nasce dalla rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti e dalla necessità di tutela della collettività.

Anche il primo, il quarto e il quinto motivo (da esaminare congiuntamente perchè connessi) sono infondati.

E’ infatti da rilevare che per gli anni in questione l’imposta era stata iscritta a ruolo e che avverso il ruolo non è stata proposta alcuna impugnazione, onde correttamente i giudici d’appello hanno ritenuto la definitività dell’imposizione, non essendo recuperabile il potere di impugnativa attraverso la procedura della richiesta di rimborso e impugnazione del silenzio dell’amministrazione sul punto, senza che valga in contrario sostenere, come fa la ricorrente, che i termini previsti per la richiesta di rimborso sono più ampi di quelli previsti per l’impugnazione dell’atto impositivo.

In proposito, è sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la quale ha affermato: che l’iscrizione a ruolo della somma asseritamente non dovuta non solo costituisce valido titolo per la relativa riscossione, ma, nella ipotesi di definitività per mancata impugnazione, legittima anche la ritenzione di quanto ricevuto, precludendo pretese di rimborso irrituali e tardive (v. Cass. n. 13173 del 2000); che i termini per la richiesta di rimborso previsti presuppongono che il pagamento sia eseguito spontaneamente dal contribuente, in assenza di qualsiasi atto impositivo dell’Ufficio finanziario (v. Cass. n. 5516 del 2009, in tema di rimborso Invim); che la valorizzazione del silenzio- rifiuto dell’Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni l’atto col quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perchè contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione (v. Cass. n. 672 del 2007); e ancora che il procedimento di cui al D.P.R. 602 del 1973, art. 38, attiene al rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, e non si applica ai versamenti conseguenti alla notifica di un atto contenente una pretesa impositiva, posto che in tal caso, avendo l’Amministrazione finanziaria esercitato la potestà impositiva mediante l’accertamento o la liquidazione dell’imposta, ed avendo il contribuente adempiuto al fine di evitare maggiori oneri, solo l’impugnazione tempestiva dell’atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso (v. tra le altre Cass. n. 12009 del 2006 e n. 8456 del 2004).

Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, posto che esso non contiene censure che trovino riscontro in corrispondenti statuizioni della sentenza impugnata e, in ogni caso, propone questioni che, dal tenore della sentenza impugnata, non risultano in precedenza proposte (senza peraltro specificare se e quando esse siano state in precedenza proposte e riproposte e senza censurare la sentenza impugnata per omessa pronuncia o motivazione sul punto).

Col sesto motivo di ricorso, deducendo difetto totale di motivazione in ordine alla tassazione per gli anni 1996/1999, la ricorrente afferma che la motivazione della sentenza sarebbe assolutamente carente e incomprensibile sul punto, posto che per il periodo in questione i giudici d’appello si sono semplicemente limitati ad affermare di non ritenere di disapplicare la delibera del Comune di Seregno per “l’intervenuta Delib. TAR Lombardia 25 ottobre 1999, n. 3511, che nulla ha eccepito al riguardo”, laddove la citata sentenza (non delibera) del TAR aveva ad oggetto una delibera del Consiglio comunale di Busnago, senza che fosse chiarita l’influenza di tale sentenza sulla delibera del Comune di Seregno. La ricorrente rileva inoltre che l’ulteriore motivo per il quale i giudici d’appello hanno ritenuto di non procedere alla disapplicazione della delibera comunale consisterebbe nel fatto che il provvedimento integra i requisiti essenziali della sua esistenza giuridica e che “non può scindersi la legittimità amministrativa dello stesso dalla sua idoneità a costituire valido presupposto di tassazione”, così in pratica affermando, secondo la ricorrente, che la delibera de qua costituisce valido presupposto di tassazione per il solo fatto della sua esistenza e della sua provenienza dalla pubblica amministrazione.

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

La parte non ha indicato lo specifico referente normativo del vizio denunciato, in ogni caso è da escludere l’error in procedendo ex artt. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, posto che una motivazione, ancorchè stringata, esiste, risultando in ipotesi carente (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) solo con riguardo alla tassazione del periodo 1996/1999.

Sarebbe pertanto configurabile esclusivamente il vizio ai cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; tuttavia la parte non ha individuato in maniera precisa ed autosufficiente il fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.

E’ inoltre appena il caso di evidenziare che il vizio di motivazione non è configurabile con riguardo alla motivazione in diritto della sentenza (la cui eventuale carenza, omissione o non correttezza risulta irrilevante se la decisione è conforme a diritto) e che nel motivo in esame, pur denunciandosi vizio di motivazione, sono riportate una serie di argomentazioni in diritto e di affermazioni che non trovano riscontro nella sentenza impugnata e sono, in ogni caso, sfornite del requisito dell’autosufficienza.

Col settimo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 62 e 68, la ricorrente afferma che per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal magazzino in questione alla Sadun non è stato fornito alcun servizio e che non può esservi assoggettamento a tributo se non come corrispettivo di un servizio effettivamente disponibile.

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta accertato in fatto che il Comune di Seregno non avesse apprestato un servizio del quale la società potesse avvalersi per i rifiuti del magazzino in questione, nè la ricorrente indica (tantomeno in maniera autosufficiente) atti o documenti dai quali tale fatto emergerebbe.

E’ inoltre da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani vanno assoggettati alla tassa comunale prevista per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per il solo fatto che i locali in cui si producono sono ubicati nell’ambito del territorio in cui è istituito il servizio a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, senza che rilevi, al fine della inapplicabilità della tassa, che lo smaltimento degli stessi avvenga a spese di chi occupa o conduce i locali in cui si producono (v. Cass. n. 9524 del 1997).

Con l’ottavo motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, la ricorrente afferma che il citato art. 39 costituisce norma di indirizzo senza implicazioni di carattere tributario e che la copiosa e contraddittoria legislazione successiva testimonierebbe del fatto che l’assimilazione normativa è parsa impraticabile allo stesso legislatore, il quale prima ha emanato una lunga serie di decreti legge i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 575 del 1996 e poi ha introdotto, col D.Lgs. n. 22 del 1997, una nuova disciplina organica in materia.

La censura è infondata.

In proposito, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, lungi dall’affermare il carattere di semplice indirizzo della L. 26 febbraio 1994, n. 146, art. 39, non ha mai dubitato che la norma in questione abbia comportato l’assimilazione ope legis ad ogni effetto dei rifiuti elencati dal n. 1, punto 1.1.1., lett. A) della deliberazione Interministeriale 27/07/84 a quelli urbani (v. tra le altre Cass. n. 17601 del 2009, n. 21342 del 2008, n. 18030 del 2006).

Col nono motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 4 e 5 Direttiva CEE 75/442 come modificati dalla Direttiva CEE 91/156, dell’art 2 di tale ultima Direttiva nonchè degli artt. 1 e 22 della Direttiva Cee 94/62, la ricorrente afferma che la normativa per il riordino della materia tributaria a norma dell’art. 2 della direttiva 156/91 doveva intervenire entro e non oltre il primo aprile 1993, con la conseguenza che la L. 146 del 1994 (prevedente disposizioni per l’attuazione di trenta direttive comunitarie) si porrebbe in contrasto con la direttiva 91/56 fin dal termine per l’attuazione.

La citata legge, secondo la ricorrente, si porrebbe in contrasto con le direttive comunitarie anche con riguardo ai contenuti, posto che la pretesa assimilazione legislativa prevista dalla L. n. 146 del 1994, art. 39, non terrebbe conto che le direttive comunitarie impongono agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti “senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, attraverso impianti appropriati nonchè metodi e tecnologie i più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”, che tutta la legislazione nazionale anteriore e successiva alla L. n. 146 del 1994, ha ritenuto che per la salvaguardia della salute e dell’ambiente fosse imprescindibile una valutazione caso per caso e che, quando poi l’attuazione della suddette direttive è intervenuta col D.Lgs. n. 22 del 1997, il potere di assimilazione è stato confermato in capo ai Comuni mediante specifica deliberazione.

La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.

E’ innanzitutto da rilevare che un eventuale ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie non comporta invalidità della normativa nazionale e pertanto rileva solo se la parte deduca e provi di aver subito un danno dal ritardo nella trasposizione, con una azione di danno nei confronti dello Stato membro. Deve pertanto escludersi ogni interesse della ricorrente a porre in questa sede e in questi termini la relativa questione.

Per il resto, è sufficiente osservare che nella specie nessuna direttiva comunitaria prevede la necessità di una specifica delibera amministrativa in materia di assimilazione dei rifiuti e che quando la direttiva comunitaria impone genericamente l’adozione di strumenti adeguati in funzione del conseguimento di un determinato fine, la valutazione della adeguatezza o meno dello strumento in concreto scelto dal legislatore nazionale richiede una valutazione necessariamente complessiva, senza che possa a priori ritenersi che, con specifico riferimento alla materia in questione, lo strumento amministrativo sia più adeguato dello strumento legislativo a garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti “senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente”.

Col decimo motivo, deducendo violazione degli artt. 3, 32, 53, 97 e 128 Cost., la ricorrente afferma che una corretta interpretazione dell’art. 39 citato dovrebbe indurre ad escludere la sua rilevanza sul piano tributario, ma, ove così non fosse, la norma dovrebbe ritenersi incostituzionale, sia perchè, se si ritenesse l’assoggettabilità a tassazione di superfici ove si producono rifiuti che si pretendono assimilati ma che il Comune non è in grado di smaltire, si violerebbero i principi di capacità contributiva e correttezza amministrativa, sia perchè una assimilazione per legge, prescindendo da una delibera concreta di valutazione caso per caso e sovrapponendosi alla volontà del Comune, sarebbe contraria agli artt. 32 e 128 Cost..

La censura è infondata.

In proposito, prescindendo dalla considerazione che nella disposizione legislativa de qua, interpretata secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità richiamata nell’esame dell’ottavo motivo, non è ravvisabile alcun contrasto con le norme costituzionali in epigrafe richiamate e in ogni caso che i denunciati contrasti risultano nella specie dedotti in maniera assolutamente immotivata e apodittica, è appena il caso di rilevare:

che, come evidenziato con riguardo al settimo motivo, non risulta provato in questo processo che il Comune di Seregno non avesse apprestato un servizio di smaltimento per i rifiuti assimilati a quelli urbani; che non è affatto scontato che una assimilazione ope legis, invece che a mezzo di un provvedimento amministrativo, possa compromettere il diritto alla salute dei cittadini; infine che l’art. 128 Cost. risulta abrogato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2.

Con l’undicesimo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 18, 21, 35 e 43 e art. 49, n. 10, la ricorrente afferma che il Comune avrebbe riconosciuto che i rifiuti in questione sono costituiti da scarti di sezionatura, materiali di imballo in legno, regge metalliche e plastiche, e che pertanto si tratterebbe di materiali tipicamente terziari, il cui smaltimento non può avvenire nelle discariche per rifiuti urbani.

La ricorrente aggiunge che, ove anche si trattasse di imballaggi secondari, essi non rientrerebbero nella privativa comunale perchè, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 43, possono essere conferiti al servizio pubblico solo gli imballaggi che provengono da commercianti al dettaglio (e sempre che il Comune abbia allestito una raccolta differenziata per i rifiuti speciali costituiti dagli imballaggi secondari, nella specie allestita invece solo per i rifiuti urbani).

La censura è inammissibile perchè involge una serie di fatti che non risultano accertati nella sentenza impugnata, senza che, peraltro, la ricorrente abbia indicato (tantomeno in maniera autosufficiente) atti o documenti dai quali tali fatti emergerebbero.

Col dodicesimo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 68, la ricorrente afferma che la tariffa applicata sarebbe comunque illegittima perchè non rispettosa del criterio della articolazione delle superfici in categorie e sottocategorie, in quanto dalle norme sopra citate si ricava che il commercio all’ingrosso non è omogeneo ad altre categorie commerciali, senza che, in assenza di categoria appropriata, possa applicarsi la tariffa relativa ad altra categoria, vigendo in materia il principio della riserva di legge.

La censura è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata non risulta che la questione oggetto del motivo in esame (implicante accertamenti in fatto) fosse già stata proposta nel merito, pertanto la ricorrente, per sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità per novità, avrebbe dovuto indicare se e quando la suddetta questione era stata proposta nel merito (ed eventualmente riproposta in appello, con eventuale censura di omessa pronuncia o motivazione sul punto da parte dei giudici della C.T.R.).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Atteso lo sviluppo della vicenda processuale e la particolare articolazione della disciplina sostanziale nella materia in questione, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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