Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7086 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12152-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA

GIANLUCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3926/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, B.M. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso alcuni estratti di ruolo e cartelle di pagamento notificategli da Equitalia Sud S.p.a., per un importo complessivo di Euro 361,87, convenendo in giudizio tanto l’esattore che Roma Capitale ed eccependo: l’intervenuta prescrizione del credito; la mancata notificazione delle cartelle esattoriali impugnate; l’illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale e rimaneva contumace l’agente per la riscossione.

Con sentenza n. 18451/2018 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione, condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese del grado, ma compensando le spese tra l’opponente e Roma Capitale.

Interponeva appello avverso detta decisione il Buttinelli, insistendo per la condanna di Roma Capitale alle spese di lite, a fronte della sua integrale soccombenza.

Con la sentenza impugnata, n. 3926/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello compensando le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.M., affidandosi ad un solo motivo.

Roma Capitale ed Agenzia delle Entrate – Riscossone, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado in relazione al rapporto processuale tra il Buttinelli e Roma Capitale, a fronte del fatto che l’opposizione era stata integralmente accolta e non si configurava alcun profilo di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, che avrebbero consentito la disposta compensazione delle spese del grado.

La censura è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017 Rv. 642749; Cass. Sez. 6-3 Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; cfr anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161) che “In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall’ente titolare del potere sanzionatorio -nella specie il Comune- che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.”. Poichè nella specie il ricorrente non aveva soltanto contestato vizi relativi ad atti posti in essere dall’agente per la riscossione, ma anche eccepito la prescrizione del credito, all’integrale accoglimento dell’opposizione doveva conseguire la condanna di ambedue i resistenti alle spese del grado.

Nè avrebbe potuto il Giudice di Pace graduare la responsabilità dei due resistenti, in assenza di doglianze proposte da ciascuno di essi sul punto, posto che tra detti soggetti non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l’onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti. ove non intenda rispondere in proprio dell’esito della lite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269).

L’accoglimento del ricorso implica necessariamente una nuova statuizione anche in ordine alle spese del secondo grado del giudizio di merito.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA