Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7086 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29755/2020 proposto da:

N.A.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli avvocati Proietti Laura, Fantini

Silvana, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, del 03/027/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2022 dal cons. Dott. ANDREA FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Torino – sezione Famiglia e Minori – con decreto del 3.7.2020, ha rigettato il reclamo proposto da N.M.A.R., (cittadino (OMISSIS) munito di permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro, residente da vent’anni nel nostro Paese, sposato dal (OMISSIS) con una cittadina italiana e padre di una ragazza, anch’essa cittadina italiana, nata nel (OMISSIS)) avverso il decreto del 9.4.2020 con cui il Tribunale per i Minorenni di Torino aveva a sua volta rigettato l’istanza del reclamante diretta ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31.

Il giudice del reclamo – premesso che N. aveva riportato condanna per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata, commesso fra il (OMISSIS) in danno della nipote della futura moglie, ancorché gli fosse stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 2 e gli fossero state concesse la sospensione condizionale della pena e la non menzione – ha escluso che ricorressero i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, rilevando che la figlia ormai adolescente del richiedente non soffriva di disturbi fisici o psichici di particolare gravità e che comunque non risultava che le sue problematiche potessero trovare soluzione grazie alla permanenza del padre in Italia, tanto più che questi, tenuto conto della condotta posta in essere, non poteva ritenersi un buon educatore e che la ragazza – al di là del rapporto affettivo che la legava al genitore – non sembrava aver psicologicamente superato la vicenda, rispetto alla quale appariva confusa e contraddittoria, avendo dapprima dichiarato che la cugina, che continuava a frequentare la loro casa, “aveva sempre buoni rapporti col mio papà” e subito dopo affermato che “non aveva quasi mai voglia di parlare con lui”; il giudice del merito ha aggiunto che il fatto che N. fosse un ottimo lavoratore deponeva nel senso che non gli sarebbe stato difficile trovare lavoro anche in (OMISSIS), percependo una retribuzione che gli avrebbe consentito di contribuire al mantenimento della famiglia anche da quel Paese.

N.M.A.R. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

Il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia operato un’interpretazione fortemente restrittiva del requisito dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”, di cui alla norma sopra citata, non considerando il suo buon rapporto con la figlia e il legame fra loro esistente, e limitandosi ad esprimere valutazioni di tipo pedagogico sulla sua figura paterna, non suffragate da una consulenza tecnica.

Il giudice del merito non avrebbe tenuto conto che, ai fini della concessione dell’autorizzazione, l’art. 31, comma 3 legge cit. non richiede la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente legate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che questi potrebbe subire a causa dell’allontanamento di un genitore.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 in relazione alla mancata valutazione del preminente interesse del minore rispetto all’interesse dello Stato alla sicurezza pubblica: la corte territoriale avrebbe tenuto conto solo della condanna penale del N., senza dar peso all’attività lavorativa da lui svolta continuativamente da oltre vent’anni e del suo duraturo matrimonio con una cittadina italiana, che denotavano la sua piena integrazione sociale nel nostro Paese. Non sarebbe neppure stata considerata la mancanza di pericolosità sociale del ricorrente – che ha goduto per il reato commesso dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione – nonché del suo attaccamento alla figlia, da questa contraccambiato.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, nella sua composizione a Sezioni Unite, ha autorevolmente statuito che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno, detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto dell’istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Sez. U n. 15750 del 12/06/2019).

La corte del merito non si è attenuta a tali principi, perché ha del tutto omesso di compiere il doveroso giudizio di bilanciamento fra esigenze pubbliche all’allontanamento di N. dal nostro Paese (il ricorrente ha commesso un unico reato, più di tredici anni fa) e interesse della minore, che è stato erroneamente ricollegato soltanto ai suoi problemi di salute psico-fisica, senza che sia stata compiuta un’indagine approfondita in ordine al rapporto padre-figlia. In particolare, quanto a tale profilo, la corte d’appello, pur avendo dato atto del buon rapporto tra il ricorrente e la minore e della affettività che li lega, ha fondato il proprio giudizio negativo sull’asserita incapacità di N. di svolgere un adeguato ruolo educativo, desunta (in difetto di qualsivoglia accertamento all’attualità demandato a un ctu o ai Servizi sociali) sempre e solo dalla, ormai risalente, commissione del reato e dalla “mancata sua rielaborazione della gravità della condotta tenuta” (peraltro esclusa dal giudice penale) e su un altrettanto presunto mancato superamento della vicenda da parte della figlia, ma non si è minimamente interrogata sulla possibilità che la giovane, che ha sempre vissuto col padre – che è dunque presenza abituale nella sua vita- subisca un grave trauma a seguito della perdita, di fatto, del genitore (il (OMISSIS) è raggiungibile solo con un lungo viaggio aereo, oltretutto non all’ordinaria portata di una famiglia di modeste condizioni economiche), non certo evitabile (come pure inopinatamente ipotizzato dal giudice del reclamo) attraverso il suo stesso sradicamento dall’Italia.

Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nominativi e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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