Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7085 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2002 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, depositata il 04/09/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, con le quali si

chiede l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il 12.2.2009 questa Corte ha emesso la seguente ordinanza:

“rilevato che la sentenza (rectius il ricorso) è stato notificato solo alla parte personalmente mentre è nulla la notificazione eseguita presso il difensore della stessa e che pertanto è necessario disporne la rinnovazione P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica presso il difensore entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.” che tale ordinanza è stata regolarmente notificata il 10.11.2009;

che la disposta rinnovazione della notifica non risulta essere stata effettuata;

ritenuto che ciò determina l’inammissibilità del ricorso, anche per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

della notifica presso il difensore entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.” che tale ordinanza è stata regolarmente notificata il 10.11.2009;

che la disposta rinnovazione della notifica non risulta essere stata effettuata;

ritenuto che ciò determina l’inammissibilità del ricorso, anche per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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