Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7085 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 83/2002 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI, depositata il 04/09/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, con le quali si
chiede l’inammissibilità del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il 12.2.2009 questa Corte ha emesso la seguente ordinanza:
“rilevato che la sentenza (rectius il ricorso) è stato notificato solo alla parte personalmente mentre è nulla la notificazione eseguita presso il difensore della stessa e che pertanto è necessario disporne la rinnovazione P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica presso il difensore entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.” che tale ordinanza è stata regolarmente notificata il 10.11.2009;
che la disposta rinnovazione della notifica non risulta essere stata effettuata;
ritenuto che ciò determina l’inammissibilità del ricorso, anche per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
della notifica presso il difensore entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.” che tale ordinanza è stata regolarmente notificata il 10.11.2009;
che la disposta rinnovazione della notifica non risulta essere stata effettuata;
ritenuto che ciò determina l’inammissibilità del ricorso, anche per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010