Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7085 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17641-2009 proposto da:

B.F., (OMISSIS), B.M. (OMISSIS), NELLA LORO

QUALITA’ DI EREDI DELLA MADRE C.A., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO VASCIMINNI, che le rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MORAVIA NICO, LARNE’ MARIA PIA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE REGGIO CALABRIA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO SINDACO LEGALE

RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

130, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO NERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO NERI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 150/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Emanuela Pozzi con delega depositata in udienza

degli Avv.ti Vasciminni Maurizio e Moravia Nico difensori delle

ricorrenti che chiedono l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 28 maggio 2008, di conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – sezione stralcio, che, per quanto di interesse in questa sede, aveva rigettato le domande proposte da C.A. nei confronti del Comune di Reggio Calabria di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà del terreno individuato al foglio di mappa (OMISSIS), e di condanna al pagamento dell’indennità di esproprio e al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

1.1. La sig.ra C. aveva dedotto di aver posseduto ininterrottamente il terreno indicato a partire dal 1947, dopo che il proprietario F.E. l’aveva abbandonato in seguito alla notifica del decreto prefettizio in data 8 gennaio 1947, che autorizzava il Genio civile di Reggio Calabria ad occupare le aree in oggetto.

1.2. Il Tribunale aveva escluso che la relazione tra la deducente e il terreno – databile peraltro a partire dal 1952 – presentasse i caratteri del possesso ad usucapionem, per carenza dell’elemento soggettivo.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso le sigg.re B.M. e B.F., in qualità di eredi della madre C.A., sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Reggio Calabria. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza. Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 21 gennaio 2015, in esito alla quale il Collegio ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione avente ad oggetto le norme in materia di pubblicazione della sentenza e di individuazione del dies a quo di decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c., siccome rilevante nel caso di specie, in cui risultano attestati il deposito e la pubblicazione della sentenza con date differenti, e il ricorso è tempestivo soltanto con riferimento alla seconda data.

A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015, la causa è stata fissata per la decisione all’udienza del 15 luglio 2015, in esito alla quale il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 19140 del 2015, ha disposto la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Con sentenza n. 18569 del 2016 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno dichiarato ammissibile il ricorso, in applicazione del principio di diritto enunciato a definizione della questione, e rimesso gli atti a questa Sezione per il prosieguo della causa.

Il ricorso è stato quindi fissato per la decisione all’odierna udienza, in prossimità della quale il Comune di Reggio Calabria ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciato vizio di motivazione in assunto omessa, insufficiente e contraddittoria, su punti decisivi della controversia.

Si contesta che la Corte d’appello, facendo propria la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto di poter prescindere dalla individuazione del momento iniziale del possesso del terreno da parte della famiglia C., omettendo la motivazione sul punto, senza peraltro tenere conto della circostanza che il terreno oggetto di contestazione era stato abbandonato dall’originario proprietario del terreno nel 1947, dopo la ricezione della diffida prefettizia, e che da quel momento aveva avuto inizio il possesso della sig.ra C., dante causa delle odierne ricorrenti. Sarebbe insufficiente, inoltre, la motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo dell’animus rem sibi ha-bendi, in quanto basata sulla sola valutazione della documentazione prodotta dal Comune, senza tenere conto delle prove testimoniali e dei documenti prodotti dall’attrice C..

2. Con il secondo motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 1158 c.c. e si contesta il rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione in favore della sig.ra C.. In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, è formulato il seguente quesito di diritto: “Se, per accertare l’acquisto della proprietà di un bene immobile per possesso ventennale ai sensi dell’art. 1158 c.c., il giudice debba tenere conto del momento iniziale del possesso, e se, a tale fine, il giudice debba valutare il possesso ventennale utile all’usucapione del bene nei suoi elementi costitutivi (del corpus e dell’animus possessionis) alla luce delle risultanze probatorie dedotte in giudizio dall’attore relative al ventennio; e, in subordine, se il giudice possa valutare i documenti successivi al ventennio del possesso dell’usucapione ventennale e se tali documenti possano servire all’accertamento dell’animus rem sibi habendi anche ove non contengano l’inequivoca manifestazione della volontà del possessore di attribuire la proprietà del bene ad altro soggetto”.

2.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente poichè involgono sia pure sotto diversi profili la questione di fatto dell’accertamento dei del possesso ad usucapionem, sono infondate.

2.2. Come affermato dalla Corte d’appello, una volta escluso che la relazione di fatto tra l’attrice C. e il terreno in oggetto presenti i requisiti del possesso, è effettivamente irrilevante l’individuazione della data in cui ha avuto inizio tale relazione. Risulta pertanto centrale la questione della qualificazione della relazione con la res.

Sul punto la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello, secondo cui non di possesso si è trattato ma di detenzione, è condivisibile non solo sulla scorta degli elementi emersi dalla produzione documentale successiva al presunto compiersi del ventennio, quanto anche in considerazione della vicenda espropriativa che aveva interessato il terreno nel 1947.

2.3. La Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del possesso ad usucapionem, l’istanza di affrancazione presentata il 6 febbraio 1987 dalla sig.ra C. e da suo fratello, nella quale si dava atto di un risalente “rapporto colonico miglioratario perpetuo enfiteutico” dei loro danti causa, comprovato dalle dichiarazioni del concedente F.E. nel verbale di consistenza del 14 gennaio 1947; le richieste risalenti agli anni 71-72, con cui la sig.ra C., qualificatasi concessionaria del terreno, aveva chiesto al Comune di essere autorizzata ad installare un prefabbricato; il giudicato del 1984 di condanna della sig.ra C. per l’occupazione abusiva del terreno.

A monte di tutto quanto evidenziato, precisamente nell’anno 1947, si situa infatti la vicenda espropriativa alla quale le stesse ricorrenti fanno riferimento ripetutamente. Lo Stato aveva espropriato più vasta area, comprensiva del terreno in contestazione, come da D.M. 5 novembre 1946 del Ministero dei lavori pubblici e pedissequo decreto prefettizio n. 590 in data 8 gennaio 1947, nei confronti dell’unico proprietario F.E..

Si era realizzato, in tal modo, l’acquisto a titolo originario in capo all’Ente espropriante, ai sensi della L. n. 2359 del 1965, art. 52 e il contestuale venir meno di qualsiasi situazione di diritto o di fatto incompatibile con la titolarità in capo all’Ente, che aveva acquisito il possesso, sia pure solo animo, al momento del decreto di esproprio.

Questa Corte ha chiarito da tempo che il soggetto il quale si trovi nella relazione con la cosa al momento in cui gli viene notificato il decreto di esproprio, non può non acquisire la consapevolezza dell’alienità della stessa e della impossibilità di far uso della stessa come propria, anche se, provvisoriamente, ne resta nella disponibilità materiale. Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso in-vocabile ad usucapionem a favore di chi sia rimasto, dopo il decreto di esproprio, nel rapporto materiale con la cosa, è necessario un esplicito atto di interversione, di cui il (nuovo) proprietario sia messo a conoscenza (ex plurimis, Cass. 21/03/2014, n. 6742). In questa prospettiva, è irrilevante se prima del decreto di espropriazione la relazione con la res fosse di natura possessoria o di mera detenzione, ed è pertanto priva di fondamento la tesi prospettata dalle ricorrenti, secondo cui il possesso del terreno sarebbe iniziato dopo il decreto di esproprio, per effetto del quale era “soltanto” cessato il rapporto di colonia in atto da lungo tempo tra i sigg. C. e il proprietario F.. Una volta intervenuto il decreto di esproprio la prosecuzione dell’occupazione del terreno da parte degli ex coloni non era sufficiente a configurare il possesso, occorrendo un atto di interversione nei confronti del soggetto che aveva acquistato la proprietà a titolo originario, e l’atto di interversione nel possesso, come ripetutamente affermato da questa Corte, non può consistere in semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. In particolare, non sono sufficienti meri atti di esercizio del possesso, che in realtà si traducono in ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (da ultimo, Cass. 20/12/2016, n. 26327).

3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto omessa e insufficiente, su un punto decisivo della controversia.

Si contesta il rigetto della domanda di condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento dell’indennità di esproprio e al risarcimento danni da occupazione illegittima del terreno, come conseguenza dell’erronea decisione sulla domanda di riconoscimento del diritto di proprietà in capo alla sig.ra C..

3.1. La doglianza, che ha ad oggetto questione logicamente subordinata al riconoscimento dell’intervenuto acquisto della proprietà del terreno per usucapione, rimane assorbita nel rigetto dei precedenti motivi.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore del Comune di Reggio Calabria delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA