Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7085 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11447-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI n. 29, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAMBRIA GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

PERROTTA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1863/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 22.1.2016 C.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avezzano con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Perrotta S.r.l., della somma di Euro 11,778,81 a titolo di residuo dovuto a fronte di una fornitura di ortaggi. Si costituiva in giudizio l’ingiungente resistendo all’opposizione ed invocandone il rigetto.

Con sentenza n. 263/2017 il Tribunale condannava l’opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo originariamente emesso.

Interponeva appello il Centorrino e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, Perrotta S.r.l.

Con la sentenza impugnata, n. 1863/2018, la Corte di Appello de L’Aquila rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.A., affidandosi a quattro motivi.

Perrotta S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 62, convertito in L. n. 27 del 2012, anche in riferimento al D.L. n. 179 del 2012, art. 36-bis, convertito in L. n. 221 del 2012, del D. M. n. 199 del 2012, art. 3, punto 5, degli artt. 1325,1418,1441 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente individuato il momento costitutivo del rapporto facendo riferimento alla data indicata nelle fatture depositate dal fornitore, senza considerare che esse, in quanto atti di formazione unilaterale, non sono idonee ai fini della prova della data del contratto.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata, alle pagg. 5 e 6, evidenzia che il D.L. n. 1 del 2012, art. 62, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012, è entrato in vigore il 24.10.2012, mentre tutte le fatture allegate dal fornitore, tranne due, si riferivano a prodotti consegnati prima dell’entrata in vigore di detta norma. Le restanti due fatture, invece, si riferivano a merci consegnate nel gennaio 2013, allorquando -per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, art. 36-bis, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012 – era stata abrogata la parte del richiamato art. 62 che prevedeva l’obbligo di forma scritta, a pena di nullità, per i contratti di fornitura di prodotti agroalimentari deteriorabili. Detta motivazione, che non è adeguatamente attinta dalla censura in esame, dimostra l’assenza del vizio denunciato, poichè nessuna delle fatture sulla cui base il fornitore aveva agito rientra nel limitato ambito temporale in cui è rimasto in vigore l’obbligo di forma scritta di cui al D.L. n. 1 del 2012, art. 62.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe tralasciato di considerare da un lato la mancanza di documenti scritti, e dall’altro la mancata contestazione di due assegni bancari che erano stati consegnati dal C. alla Perrotta S.r.l. Ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente considerato detti elementi prevalenti sull’obbligo di forma scritta previsto dalla legge speciale.

La censura è inammissibile, da un lato per gli stessi motivi già esposti a confutazione della prima doglianza, e dall’altro poichè i due titoli di credito, al contrario di quanto asserisce il ricorrente, sono stati considerati dalla Corte di Appello, che ha tratto, dalla loro emissione e consegna al fornitore, un elemento confermativo dell’esistenza del contratto, nonchè una promessa di pagamento. Nessun omesso esame, dunque, si configura. Nè, sotto altro profilo, sussiste alcun vizio in relazione all’apprezzamento degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito, poichè -come già esposto- la Corte distrettuale ha ritenuto che la fornitura di cui è causa fosse avvenuta al di fuori dell’ambito temporale di efficacia dell’art. 62 e, dunque, non fosse soggetta ad alcuna forma scritta. In assenza di forma vincolata, il giudice di merito aveva il dovere di apprezzare, nel loro complesso, le risultanze istruttorie ai fini della prova dell’esistenza e del riconoscimento del contratto oggetto di causa.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte abruzzese avrebbe erronenamente ritenuto mancante un motivo di impugnazione sull’obbligo del fornito di corrispondere gli interessi al fornitore,

La censura è infondata.

La Corte di Appello non ha affatto escluso l’esistenza di un motivo di impugnazione relativo alla debenza degli interessi, ma ha ritenuto provato il contratto e, dunque, dovuta la somma invocata in pagamento dal fornitore. Alla luce del principio generale di cui all’art. 1282 c.c., all’accertamento della debenza di una somma di denaro consegue inevitabilmente anche il debito da interessi. Peraltro, a pag. 27 del ricorso si evince che la ratio posta a fondamento del motivo di gravame con il quale il C. aveva contestato di dover pagare interessi al fornitore risiedeva sempre nell’allegazione secondo cui il contratto di fornitura di cui è causa avrebbe dovuto rivestire forma scritta a pena di nullità. Una volta esclusa tale eventualità, come ha fatto la Corte di Appello, è logico che il debitore sia tenuto al pagamento non soltanto della sorte, ma anche degli accessori, e quindi degli interessi.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte distrettuale avrebbe erroneamente governato le spese di lite, applicando peraltro in modo erroneo la tariffa in vigore.

La censura è inammissibile in entrambe le sue articolazioni. Quanto al governo delle spese, esse sono state regolate dal giudice di merito secondo il principio generale della soccombenza, in perfetta coerenza con la norma di legge e con la più che consolidata giurisprudenza di questa Corte. Quanto invece alla dedotta violazione dei parametri indicati nel D.M. n. 55 del 2014, il ricorrente tralascia di indicare, nel motivo in esame, i valori massimi indicati dallo scaglione di tariffa applicabile. Poichè infatti il D.M. n. 55 del 2014, art. 4 prevede determinate percentuali di aumento applicabili “di regola”, era onere del ricorrente non soltanto allegare genericamente la violazione dei parametri di tariffa, ma anche dar conto del totale derivante dall’applicazione di tutti gli aumenti consentiti, appunto “di regola”, dalla predetta disposizione; solo in caso di violazione di detti valori massimi, infatti, potrebbe configurarsi -in assenza di specifica motivazione idonea a giustificare il superamento delle predette percentuali di aumento applicabili “di regola”- un vizio.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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