Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7084 del 28/03/2011
Cassazione civile sez. I, 28/03/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 28/03/2011), n.7084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 8 luglio
2008, nel procedimento n. 1029/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 19 ottobre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha
osservato.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
“il consigliere relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che:
1. F.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 8 luglio 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere un indennizzo in favor del ricorrente di Euro 4.500,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di durata, in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR Campania il 28 luglio 2000 ed ancora pendente;
1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;
Osserva:
2. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;
3. il secondo e il terzo motivo appaiono manifestamente infondati;
infatti l’indennizzo liquidato, pari a mille euro per anno di durata non ragionevole, appare conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea; inoltre è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);
4. il quarto e il quinto motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);
5. anche il sesto e settimo motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle voci e degli importi indicati nella nota spese;
6. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente in detta memoria, la quale non fornisce elementi di giudizio che non siano già stati valutati nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011