Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7084 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BCM APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI GIULIANO BENEDETTI & C. S.A.S.

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68 presso lo studio

dell’Avvocato CARLUCCIO FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato TUCCI ERMINDO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMAIORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE, depositata il 18/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione che la società B.M.C. Apparecchi per Illuminazione di Giuliano Benedetti & c. s.a.s.

propose avverso il silenzio-rifiuto del Comune di Camaiore in ordine all’istanza di rimborso delle somme versate, a titolo di ICI negli anni dal 1994 al 1999, per un fabbricato di categoria D; imposta che la società aveva pagato assumendo quale parametro il valore contabile, sul presupposto che l’immobile fosse sprovvisto di rendita catastale, mentre da successive verifiche era emerso che il 10.12.1999 era stata “messa in atti” la rendita attribuita dall’UTE di Lucca, a seguito di variazione di ufficio, già dal 22.4.1994.

Riteneva pertanto il contribuente di avere diritto a vedere calcolata l’ICI sulla base della rendita così come attribuita fin dal 1994, ed al rimborso di quanto, nelle more, pagato in eccedenza.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dal Comune che sosteneva la non derogabilità del criterio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, per gli immobili di categoria D posseduti da imprese,e la irretroattività, per gli stessi, della modifica delle rendite disposta dall’UTE. Il contribuente resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello.

Contro tale sentenza ricorre con motivo unico il contribuente;

l’intimato non controdeduce.

Rileva la Corte che, sulla questione oggetto del ricorso sussiste contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione.

la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, regola la determinazione della rendita di fabbricati posseduti da imprese secondo valori contabili dei soli immobili “non iscritti in catasto”, ma precisa che la determinazione dell’imponibile riferita al costo contabile va eseguita, relativamente a tali fabbricati, “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita” con riferimento alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione (in questo senso: Cass. n. 12271/2004; 24235/2004, nonchè da ultimo e motivata con riguardo alla sopravvenuta Corte cost. n. 67/06, Cass. n. 27062/08).

Nella specie, la determinazione dell’imponibile è stata effettuata dal contribuente anche negli anni in contestazione, in cui non era stata ancora attribuita la rendita, nonostante fosse già avvenuta la richiesta di attribuzione.

Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all’attribuzione della rendita contenuto nel citato art. 5, comma 3, evita che si possa valutare isolatamente la circostanza del solo accatastamento senza attribuzione di rendita, quando si tratti, come nella specie, di immobili “speciali”, cui non si attaglia il regine ordinario di cui al successivo art. 5, comma 4; gli immobili del gruppo D rientrano infatti nel regime ordinario ICI soltanto dopo che sia loro attribuita la rendita.

Tuttavia, varie sentenze, anche successive, di questa medesima Sezione (Cass. 10969/09; 15764/08; 11391/07; 6255/07) ed ordinanze deliberate in Camera di consiglio (5376, 5377 e 5378/09) hanno, invece, ribadito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale a tali immobili, ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilità di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi precedenti a detta attribuzione, fino all’epoca della presentazione dell’istanza di accatastamento.

Secondo il primo orientamento, la rendita catastale può essere utilizzata, in forza della L. n. 342 del 2000, art. 74, soltanto dall’annualità in cui avviene la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita medesima (Cass. n. 3233/05), dovendosi riconoscere carattere costitutivo a detta attribuzione; mentre l’aggiornamento, in più o in meno, delle rendite degli anni pregressi, riguarderebbe i soli casi di variazione di rendite già attribuite (cfr. Cass. 5109/2005; 11162/2005; 16701/2007), rispetto alle quali non sembrerebbe controverso l’aggiornamento abbia valore ricognitivo – dichiarativo.

In base al secondo orientamento, l’espressione “attribuzione di rendita” di cui al citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, deve intendersi nel senso che l’efficacia dell’atto coincide con l’istanza di accatastamento o variazione, che ha dato inizio al procedimento di attribuzione, non già con la materiale e finale annotazione dell’esito della procedura (cd. “messa in atti”). L’assunto si fonda su varie argomentazioni che così, sinteticamente, possono esporsi:

1. l’attribuzione della rendita procede dalla denuncia di accatastamento e si fonda su tali dati, quindi è riferibile allo stato dell’immobile in quel momento storico;

2. il contribuente assolve al proprio onere con la denuncia all’Ufficio del territorio ed il tempo che l’Ufficio impiega per svolgere i propri compiti non può andare a vantaggio o detrimento dell’uno o dell’altro soggetto d’imposta, attivo e passivo;

3. il conguaglio è positivo o negativo tra la rendita definitiva e quella provvisoria anteriormente versata dal contribuente previsto per gli altri immobili dal combinato disposto di cui all’art. 5, comma 4 ed art. 11, comma 1, vigenti ratione temporis, e non vi sarebbe motivo per ritenere una disciplina diversa per gli immobili del gruppo “D”, in quanto il sistema delineato dal legislatore sarebbe sostanzialmente simile.

Sulla “ratio” della disposizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, si è pronunziata – ritenendola giustificata – la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 del 2006, nella quale si è posto in evidenza come i fabbricati soggetti ad ICI e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo D, in quanto “a destinazione ordinaria”, sono ordinati in catasto per tariffe d’estimo, con la conseguenza che, in attesa dell’attribuzione della rendita, la loro base imponibile è agevolmente determinabile in relazione alla rendita “presunta” deducibile da fabbricati similari già iscritti in catasto (come previsto dal citato art. 5, comma 4).

Viceversa i fabbricati del gruppo catastale D sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche, “a destinazione speciale”, e sono, quindi, ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta (D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1), con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio già sperimentato in tema di imposta straordinaria sugli immobili (ISI) – del costo rivalutato rie a v abile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta, di più difficile applicazione riguardo a tali immobili. Un metodo, invece, obbligatorio riguardo ai fabbricati non posseduti da imprese, mancando un obbligo di tenuta delle scritture contabili a carico del possessore. Tuttavia, essendosi riproposto anche dopo di essa il richiamato contrasto all’interno di questa Sezione, dovrà verificarsi se detta pronuncia della Corte costituzionale sia dirimente in ordine alla questione del carattere costitutivo o dichiarativo dell’atto di attribuzione di rendita in relazione ai fabbricati di cui alla categoria “D”.

La questione va pertanto sottoposta al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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