Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7084 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22830-2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente –

Nonchè da:

SIGIM SRL, P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18,

presso STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO BLASI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 83/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Taranto, revocati due decreti ingiuntivi emessi su ricorsi depositati il 7/7/1998 dal condominio di (OMISSIS) dal locale pretore cui il tribunale era succeduto, ha accolto in parte le opposizioni della SIG.I.M. s.r.l. e condannato la stessa al pagamento ridotto a Lire 894.752 pari a Euro 462,10;

pronunciando sull’appello proposto dal condominio onde vedere condannata la condomina a maggiori oneri per rifacimento dei balconi, sulla resistenza della SIG.I.M. s.r.l. che ha spiegato appello incidentale onde far valere l’inammissibilità della più ampia pretesa avanzata dall’opposto nel giudizio di opposizione, la corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha rigettato entrambi i gravami;

avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio proponendo due motivi, al quale ha resistito la s.r.l. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato su un motivo; a quest’ultimo ha replicato a sua volta con controricorso il condominio, che ha depositato altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo del ricorso principale – in effetti costituito da due censure – il condominio ricorrente deduce: a) violazione di legge in riferimento agli artt. 1117 e 1123 c.c. nella parte in cui l’impugnata sentenza, nel addossare alla s.r.l. un onere di contribuzione proporzionato ai 112 millesimi figuranti nella tabella millesimale generale della proprietà in relazione alle unità dotate di balcone, esentandola per le ulteriori unità prive di balconi con 90 millesimi, avrebbe erroneamente fatto riferimento a una tabella concepita per il riparto delle spese su parti comuni, a fronte del non essere i balconi parti comuni, lasciando peraltro scoperta una parte della spesa in quanto il totale delle unità dotate di balconi assommerebbe a un numero di millesimi inferiore a mille; erroneamente poi, sull’assunto del difetto di prova che i balconi si integrassero nella facciata, la sentenza impugnata avrebbe trascurato che tale integrazione è evidente nella parte riferibile ai frontalini; b) vizio di motivazione in relazione all’uso di tabella relativa a parti comuni in assenza del relativo requisito, con contraddittorietà in ordine al ragguaglio dei millesimi e all’esclusione di alcuni condomini dagli oneri pur a fronte del doversi presumere che parte della spesa concernesse i frontalini comuni;

con il secondo motivo il condominio lamenta violazione della norma processuale di cui all’art. 112 c.p.c., per avere lo stesso proposto motivo di appello, dedotto come non esaminato dalla corte territoriale, con cui aveva fatto valere l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui d’ufficio, e senza istanza di parte, era stato escluso l’obbligo di contribuzione per le unità immobiliari prive di balconi;

in relazione a quanto innanzi, e a prescindere dall’esame di ogni altro profilo, si discute dunque del riparto operato in base alla sentenza impugnata;

è opportuno dunque sottoporre al contraddittorio tra le parti la circostanza, rilevabile d’ufficio, che le somme assunte come dovute deriverebbero, in base al contenuto del ricorso, e comunque in base agli atti, da delibere dell’assemblea del condominio – a quanto consta non impugnate – per causali (almeno parzialmente anche) diverse da quelle indicate dalle parti (v. menzione alla p. 1 del ricorso delle Delib. 7 aprile 1998, Delib. 10 marzo 1998, Delib. 21 aprile 1998 e Delib. 19 maggio 1998 relative a saldo chiusura esercizio, sostituzione serbatoi acqua, sostituzione porte di accesso, lavori di pitturazione facciata e compensi ing. Basile, oltre ripristino balconi), sulla base delle quali venivano ottenuti i decreti ingiuntivi; vanno conseguentemente assegnati alle parti termini ex art. 384 c.p.c., comma 3.

PQM

la Corte, riservata ogni decisione, visto l’art. 384 c.p.c., invita le parti a dedurre sulla questione di cui in motivazione entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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