Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7084 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 12/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/03/2020), n.7084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TINARELLI Fuochi Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24658/2012 proposto da:
FALLIMENTO LAVANDERIA INDUSTRIALE (OMISSIS) S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro
Biancato e dall’avv. D’AYALA Valva presso il cui studio si
domicilia.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., elettivamente
domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 162/64/2011 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA
SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 2/9/2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 162/64/11 depositata in data 2 settembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto da Lavanderia Industriale (OMISSIS) Srl, avverso la sentenza n. 58/10/09 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, contro un avviso di accertamento per II.DD., inclusa I’IRAP, e IVA 2004.
– La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretta la rideterminazione dell’ammontare dei ricavi nei confronti della contribuente, operata sulla base dell’applicazione dello studio di settore TG67U alla fattispecie.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo sei motivi, che illustra con nota di deposito rinunciando al ricorso. Ha inizialmente resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate e, successivamente, ha accettato la rinuncia di controparte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con nota di deposito datata 18 novembre 2019 la contribuente, in fallimento, previa autorizzazione del comitato dei creditori ha reso noto di voler rinunciare al ricorso a spese di lite compensate;
– Va rammentato al proposito che “La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto
tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso.”. (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 – 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 – 01). Nondimeno, nel caso di specie è stato anche allegato e dimostrato il fatto che è intervenuta accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato.
In conclusione il procedimento dev’essere dichiarato estinto e le spese di lite sono compensate, essendo tale l’accordo tra le parti;
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020