Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7083 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 16/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15609-2012 proposto da:

G.E., (OMISSIS), già titolare della Calzaturificio

NUOVA BICCIEMME di E.G., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Cosseria 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA PERTICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO POLISENA, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LATTANZI MACCHINE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Benaco 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CRAIA VILLEADO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2-16/12/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, PEPE Alessandro, che

conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La ditta Calzaturificio Nuova Bicciemme di G.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo la Lattanzi Macchine spa esponendo che, avendo acquistato dalla società convenuta un macchinario per la produzione di calzature, esso si era dimostrato, per i suoi numerosi difetti, non idoneo all’uso ed alle esigenze produttive di essa attrice. Precisava, inoltre, di aver più volte denunciato la sua inutilizzabilità alla convenuta che, nel prenderne atto, era intervenuta con propri tecnici per effettuare interventi riparatori che non avevano avuto effetti risolutivi in ordine ai vizi e difetti riscontrati. La ditta attrice chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il suddetto macchinario e la condanna della Lattanzi Macchine spa alla restituzione dell’importo di Lire 29.100.000 versato in acconto del prezzo concordato ed al risarcimento dei danni.

2. La società convenuta si costituiva in giudizio, contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea, nonchè eccependo la genericità della denuncia per vizi; proponeva poi domanda riconvenzionale finalizzata al risarcimento dei danni subiti per la ritardata consegna del macchinario venduto.

3. Successivamente la Lattanzi Macchine spa otteneva un decreto ingiuntivo per l’importo di Lire 97.900.000 nei confronti della ditta Calzaturificio Nuova Bicciemme di G.E., quale residuo importo del corrispettivo per l’acquisto del medesimo macchinario. Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la ditta del G., sostenendo le ragioni esposte nell’atto di citazione per la risoluzione del contratto.

4. Le cause venivano riunite per ragioni di connessione e poi decise dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 670/2002, che rigettava la domanda attrice e l’opposizione al decreto ingiuntivo, con condanna dell’opponente al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme portate dal decreto ingiuntivo.

5. Proponeva appello la ditta Calzaturificio Nuova Bicciemme di G.E.; si costituiva la Lattanzi Macchine spa chiedendo il rigetto del gravame.

6. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 368/2011, depositata il 18 aprile 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava non spettante alla venditrice la rivalutazione monetaria sulle somme dovute e riportate dal decreto ingiuntivo, confermando per il resto la decisione di primo grado.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ribadiva da un lato che il macchinario venduto era risultato immune da vizi rilevanti e conforme al tipo dedotto in compravendita, e dall’altro la fondatezza dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, in quanto l’asserita mancanza di qualità essenziali intrinseche alla cosa venduta non risultava esser stata tempestivamente denunziata ai sensi dell’art. 1497 c.c., comma 2.

7. Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione G.E., formulando quattro distinti motivi. Resiste la Lattanzi Macchine spa con apposito controricorso. All’udienza del 26 settembre 2016, su istanza di parte, la causa veniva rinviata per consentire un possibile accordo. All’udienza del 16 dicembre 2016 nessuno è presente per le parti e non risultano depositati atti in data successiva alla udienza del 26 settembre 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicaione degli artt. 2697, 2724 e 2729 c.c., artt. 115, 157, 178, 208, 209, 210, 244 e 246 c.p.c., art. 111 Cost., e delle altre norme di seguito richiamate Vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La Corte locale ha errato nel non riformare la sentenza del Tribunale, “per non aver ammesso le prove testimoniali richieste, ritenendole inammissibili”. Al riguardo rileva che la sentenza impugnata ha così motivato “.:. va ribadita l’ordinanza, di cui non è stata chiesta la revoca e che non è stata specificamente censurata, con cui non è stata ammessa la prova testi di parte appellante, siccome del tutto generica…” (pag. 11). Aggiunge che “in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.06.2010 innanzi alla Cd.A. precisava a verbale di udienza le conclusioni come da atto di appello, rinnovando espressamente le richieste istruttorie”. Quindi, ha errato la Corte locale a “riten(ere) che non è stata richiesta la revoca dell’ordinanza. Al contrario, la rinnovazione delle richieste istruttorie in sede di p. c. importa necessariamente la richiesta di revoca o modifica dell’ordinanza non ammissiva”. Riporta, quindi, il testo delle prove dedotte, osservando che “con provvedimento reso all’udienza del 24.11.1999, il Giudice ammetteva solo “il capitolo indicato con il n. g) della memoria istruttoria depositata il 26.5.1999…”. Fondamentalmente, la ragione non espressa a verbale per cui le altre circostanze non sono state ammesse, era che esse erano pacifiche”.

1.2 – Con il secondo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e delle altre norme di seguito richiamate – Nullità della sentenza Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”. Rileva che il giudice di appello ha dichiarato fondata l’eccezione di decadenza della garanzia per vizi a causa della tardività della denuncia, mentre la società convenuta si era limitata ad eccepire la genericità della denuncia e mai la sua tardività, nonchè lamenta il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente all’inammissibilità delle prove riguardo la tempestività della denuncia. Al riguardo, il ricorrente riporta come segue la motivazione della Corte locale “… la fondatezza dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, in quanto la asserita mancanza di qualità essenziali intrinseche alla cosa venduta non risulta essere stata tempestivamente denunziata (art. 1497 c.c., comma 2)”. Riporta altresì testualmente l’eccezione svolta dalla L. “Sin dall’avvio del presente giudizio la difesa dell’appellata ha eccepito che la contestazione avversaria era del tutto generica, perchè sia nell’atto introduttivo sia, come si vedrà, nella corrispondenza intercorsa controparte non si è mai premurata di esplicitare quali fossero i vizi o i difetti relativi al macchinario. Preliminarmente si ribadisce quindi in questa sede la eccezione di decadenza e…”. L’eccezione non è rilevabile d’ufficio, di qui la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Osserva poi il ricorrente che “ove si ritenesse che la C.d.A. non è incorsa nelle denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., sarebbe stato necessario ammettere il capitolo di prova relativo articolato nelle memorie ex art. 184 depositate il 26.05.1999, trascritte al capo che precede ed in particolare il cap. e) del seguente letterale tenore: “… e) Vero che il G. denunciò immediatamente il difetto alla Lattanzi Macchine Spa cercando anche una soluzione stragiudiziale alla questione? (testi F.)…””. Riporta, quindi, i capitoli dedotti ai fini della individuazione dei vizi denunciati.

1.3 – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495 e 1497 c.c. e delle altre norme di seguito richiamate – Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”. In particolare la Corte anconetana avrebbe errato nel non attribuire rilievo al fatto che la venditrice era intervenuta più volte durante il periodo di garanzia, circostanza che poteva essere considerata quale riconoscimento “per facta concludentia” dei vizi della cosa, a cui consegue l’inapplicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c. Il ricorrente riporta i vari interventi effettuati in dettaglio, come risultanti dalle fatture prodotte e dai rapporti tecnici. Precisa che “in fatto, è pacifico e riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata “che la Lattanti sia intervenuta più volte per riparazioni, durante il periodo di garanzia…. ” (pag. 12, metà foglio)”. Aggiunge che: a) “il macchinario è stato consegnato in data 13.04.1998 (v. fatt. n. 3730 dell’1.6.98 e sottostante bolla di consegna, doc. 2 allegato all’atto di citazione introduttivo del giudizio n. 8191 98 RG.)”; b) “il primo intervento di riparazione è stato effettuato in data 20.4.98 – ben entro il termine di gg previsto dall’art. 1495 c.c.” (così nel testo del ricorso, ndr). Rileva che il riconoscimento tacito dei vizi deriva da tali interventi e aggiunge che “la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui ha ritenuto che il fatto che la Lattanti sia intervenuta più volte per riparazioni non appare certo su niente ad integrare il riconoscimento del vizio, ma si limita solo ad affermarlo, incorrendo nel vizio di difetto di motivazione”.

1.4 – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 c.c. e delle altre norme di seguito richiamate – Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”. Rileva il ricorrente che il macchinario venduto difettava delle qualità essenziali, dato che esso non era idoneo per la produzione di scarpe da donna e quindi impediva al compratore di ottenere il risultato perseguito con il negozio giuridico oggetto di causa. Nè del resto era emerso che il macchinario era stato acquistato solo per la produzione delle scarpe da uomo o comunque con delle limitazioni importanti alla capacità di produzione di calzature per donne.

Al riguardo, il ricorrente richiama la motivazione della Corte locale secondo cui “… “nel caso in esame dalla CTU è emerso che il macchinario in questione non si adattava alla produzione di scarpe da donna con particolari caratteristiche rispetto alla quale sarebbe stato più indicato un tipo di macchinario programmabile autonomamente (ma anche molto più costoso)….”(pag. 14)”.

Riporta poi le affermazioni del CTU, secondo cui “Dalle considerazioni sin qui esposte posso affermare che questo tipo di macchinario risulterebbe idoneo per calzature da uomo, in cui la singola scarpa divisa in due longitudinalmente è pressocchè simmetrica e pertanto le regolazioni precedentemente descritte non si renderebbero necessarie. Essendo però la produzione della ricorrente costituita da scarpe da donna con tacchi alti, è ovvio che essa sia incongruente con l’utilizzo della macchina. Posso così concludere che il macchinario non presenta gravi difetti di funzionamento ma ritengo piuttosto che l’uso dello stesso non sia appropriato alla produzione di calzature da donna con tacco alto…. (pag. 7 e 8 della Relazione)”. Riporta altresì come segue le conclusioni tratte dalla Corte locale secondo cui “l’inidoneità a funzionare in concreto in relazione alle peculiari caratteristiche del tipo di produzione non può farsi ricadere sul venditore, trattandosi di fatto estrinseco rispetto alle qualità essenziali del prodotto… (pag. 14 inizio foglio)”. Rileva, quindi, che “l’assunto è totalmente sbagliato ed infondato in diritto, in quanto il fatto che la macchina, nel caso di specie, non produce il risultato voluto dipende esclusivamente dalla sua intrinseca inidoneità, senza alcuna incidenza di fattori estranei (…) E comunque la sentenza impugnata non spiega nè fornisce altrimenti ragione dei motivi per cui ritiene che il macchinario non deve poter funzionare correttamente per la produzione delle calzature da donna in genere ed in specie, per quelle con tacco alto, come notoriamente esse generalmente sono. Le calzature da donna con tacco alto sono la regola, non l’eccezione; non costituiscono una peculiare caratteristica di chi le produce”. Rileva che lo stesso CTU aveva chiarito che “la produzione giornaliera della ricorrente (è) costituita da circa 150 paia da donna e lavorando nell’arco dello stesso giorno da un minimo di un modello con altezza di tacco fissa nelle numerazioni dal n. 34 al n. 41 ad un massimo di dieci modelli con altezza di tacco che vanno dai 20 mm. ai 100 mm è ovvio che essa sia incongruente con l’utilizzo della macchina….” (pag. 15)”. Era, quindi, la venditrice a dover dimostrare che “il macchinario descritto come “Calzera Montafianchi Mod. KRC. 1″ era stato compravenduto solo per la produzione di scarpe per uomo o comunque con delle limitazioni importanti alla capacità di produzione di calzature per donna”. Il ricorrente descrive, quindi, in sintesi le caratteristiche tecniche della macchina per come risultavano dalla documentazione di vendita e di consegna ed osserva che le limitazioni riscontrate non risultavano nemmeno dal libretto di istruzioni.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Il primo motivo è infondato. La prova testimoniale avrebbe dovuto dimostrare che i contraenti avevano espressamente pattuito che la macchina, oggetto di vendita, doveva essere idonea ad un particolare tipo di produzione. Il capitolato di prova non ammesso (trascritto dal ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza) rende evidente l’adeguatezza della motivazione addotta dalla corte distrettuale nel respingere le richieste istruttorie, ossia la genericità dei “fatti” sui quali i testi erano chiamati a deporre. La corte locale non ha affrontato la questione del giudicato endoprocessuale per non essere stata chiesta la “revoca” dell’ordinanza collegiale che non ammetteva la prova, avendo unicamente sottolineato come l’appellante non avesse censurato le ragioni poste a sostegno dell’ordinanza istruttoria.

2.2 – Anche il secondo motivo è infondato. La corte distrettuale utilizza due autonome rationes decidendi per respingere la domanda di risoluzione contrattuale per vizio redibitorio o per mancanza di qualità promesse, costituite la prima (e principale) dal fatto che il macchinario non era difettoso (ossia non presentava vizi) e che le parti non avevano pattuito che il macchinario doveva essere adibito a particolari lavorazioni, sicchè non poteva parlarsi, in realtà, di mancanza di qualità promesse. Nè la pattuizione della destinazione del macchinario ad un particolare utilizzo poteva argomentarsi, secondo la corte distrettuale, dal capitolo di prova orale (in particolare dal capo W, che l’odierno ricorrente trascrive), trattandosi di capitolazione “generica”. La seconda ratio decidendi, costituita dalla tardività della denuncia dei vizi, postula che si sia trattato di vizio “intrinseco” e che sia stata promessa la utilizzabilità del macchinario per una particolare destinazione, sicchè la fondatezza della prima ratio assorbe ogni questione sulla decadenza e in ogni caso la corte distrettuale ha interpretato la comparsa di costituzione della convenuta (odierna intimata) come contenente sia l’eccezione di intempestività della denuncia che di genericità della stessa.

2.3 – Quanto esposto ai precedenti punti conduce alla declaratoria di assorbimento del terzo motivo ed in ogni caso al suo rigetto. Se si tratta di vizio “estrinseco” (ossia di inutilizzabilità del macchinario per una destinazione non pattuita nè prevista), viene a cadere ogni questione del riconoscimento dei vizi da parte del venditore che esclude l’operatività della decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.. La corte distrettuale, inoltre, ha interpretato gli interventi eseguiti dal venditore non quale riconoscimento del vizio intrinseco, ma quale tentativo di rendere il macchinario utilizzabile secondo la diversa destinazione avuta di mira dal compratore.

2.4 – E’ infondato anche il quarto motivo. La corte distrettuale ha argomentatamente sostenuto che mancava la prova che il macchinario venduto dovesse essere utilizzabile per un particolare tipo di produzione di calzature. Ha anzi espressamente affermato che il predetto macchinario era privo di vizi intrinseci ed era conforme al tipo dedotto compravendita e che, inoltre, non era stata pattuita l’utilizzabilità per esigenze specifiche produttive dell’acquirente. Si tratta di un percorso argomentativo logico e coerente, fondato su apprezzamento delle risultanze istruttorie, non ulteriormente valutabili in sede di legittimità.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 (tremila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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