Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7082 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23908-2018 proposto da:

B.M., F.A., A.G., M.N.,

P.M., AS.AU., S.R., T.A.,

MA.PA., AL.LU., MA.RO., V.S.,

PA.MA.LU., R.R., AL.AN., D.F.D.,

BE.RI., PE.SI., PI.PA., C.V.,

G.L., BR.AN., MO.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CHIANA, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO PILEGGI, rappresentati e difesi dall’avvocato FLAVIO GODINO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pubblicata in data 15/2/2018, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l’appellante e B.M., F.A., A.G., M.N., P.M., As.Au., S.R., T.A., Ma.Pa., Al.Lu., Ma.Ro., V.S., Pa.Ma.Lu., R.R., Al.An., D.F.D., Be.Ri., Pe.Si., Pi.Pa., C.V., G.L., Br.An., Mo.Ma., più altri litisconsorti, ha rigettato le domande proposte da questi ultimi, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno degli appellati aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto – era assorbente il rilievo che tutti i dipendenti (tranne Ma.Pa.), assunti in qualità di insegnanti o di collaboratori scolastici, erano stati stabilizzati attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 22552/2016, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli risarciti dall’immissione in ruolo. Con riguardo cui alla specifica posizione della Ma., la Corte ha ritenuto inammissibile perchè nuova (rispetto alla domanda proposta nel giudizio di primo grado, limitata alle sole supplenze svolte fino all’anno scolastico 2010-2011) la domanda volta ad ottenere il risarcimento per la reiterazione di contratti a termine anche dopo la scadenza dell’anno scolastico 2010-2011; in secondo luogo ha ritenuto che la domanda fosse comunque infondata perchè dagli atti di causa risultava la sua immissione in ruolo o comunque la sua potenziale stabilizzazione per effetto del piano straordinario di assunzioni previste dalla L. n. 107 del 2015, avendo la stessa allegato di essere stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola. La Corte ha poi rigettato gli appelli incidentali proposti da B. e Ma.. Con riguardo agli scatti biennali di anzianità, la Corte ha ritenuto che essi fossero stati riconosciuti i ricorrenti non già “come oggetto di un autonomo credito” bensì “come parametro di commisurazione del danno” conseguente all’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine; sicchè, escluso tale diritto ed elisa la tutela risarcitoria, ha ritenuto venuto meno il titolo che giustificava l’attribuzione “tanto del differenziale retributivo rapportato la loro anzianità di sia di, tanto dell’ulteriore misura risarcitoria anzidetta”.

Contro la sentenza, i su indicati dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; ha resistito il Ministero con controricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che:

1.- con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 5 e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonchè l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia: l’intero articolato motivo è volto a contrastare l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie o attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine per il personale impiegato a vario titolo nella scuola; si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 5072/2016, nonchè con la norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, che attribuisce il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nel caso in cui la prestazione di lavoro sia stata eseguita in violazione di disposizioni imperative; il danno da precariato, secondo i ricorrenti, sarebbe in re ipsa, e non va confuso con il danno da perdita del posto di lavoro a tempo determinato, essendo invece caratterizzato dal fatto stesso della instabilità delle condizioni di vita del lavoratore; richiama la Direttiva 1999/70/CE e la stessa Corte Europea di Giustizia (ordinanza Papalia, sentenza Santoro), la quale, nel rilevare l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l’assenza di forza dissuasiva e di effettività;

2.- il secondo motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente contraddittoria motivazione: con il motivo di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli scatti di anzianità fossero stati riconosciuti ad essi ricorrenti quale componente del risarcimento del danno patrimoniale, laddove, invece, si era trattata di un’autonoma domanda, correttamente esaminata e accolta dal tribunale ed in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori con rapporto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo determinato e su tale capo il Ministero non aveva proposto appello.

3.- Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi, anche come successivamente illustrati nella memoria, non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, nè per dar luogo ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia.

3.1. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, nella ordinanza n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

In particolare, questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonchè nella sentenza n. 27563/2016. L’elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro Fabio Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (di seguito solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati.

3.2. In particolare si è richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia (p.45), secondo cui “d’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

3.3. Il principio va ribadito anche nel caso in cui l’immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016), poichè “il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”.

3.4. L’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d’altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37).

3.5.- Nel pervenire alla sua decisione, la Corte di Giustizia non ha mancato di rilevare il diverso contesto normativo esistente all’epoca della sentenza Mascolo (Mascolo e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C63/13 e C-418/13, nonchè delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C- 331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), sottolineando (p. 30), che, nel contesto anteriore alla L. 13 luglio 2015, n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro; per contro, nell’attuale assetto normativo: “il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attingeva per l’assunzione di docenti a tempo determinato”; accanto a questo piano straordinario di sono stati cui, “in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie….La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (…) rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del (D.Lgs. n. 297 del 1994), art. 399, vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell’avanzamento nella graduatoria permanente”.

3.6.- La Corte di Giustizia, con riguardo all’assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”.

3.7.- Essa ha anche ricordato (p. 40) che “una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza”.

Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “nè il principio del risarcimento integrale del danno subito nè il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi. Tanto sul rilievo (p. 43) che “tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale”.

3.8.- Ha, quindi, concluso che (p. 45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

4.- I principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Rossato consentono di risolvere la controversia in esame, giacchè essi confermano e non smentiscono gli approdi giurisprudenziali di questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) secondo cui l’immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato.

4.2.- Deve, pertanto, essere pure ribadito il principio secondo cui anche l’immissione in ruolo effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) poichè “il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”.

4.3.- Con riguardo alla evidenziata repressione dell’abuso e dell’illecito vanno richiamate, ancora una volta le considerazioni già svolte da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016 (p. n. 26) sulla definitiva perdita di efficacia per entrambe le categorie di personale (docente e ATA), delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 105), sulla cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell’offerta formativa, sulla efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113), sulla previsione (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131) di un limite alla reiterazione delle supplenze, che a decorrere dal 10 settembre 2016 non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, con la precisazione, quanto alla disposizione contenuta nel richiamato L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131, che il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, art. 4-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, che ne ha previsto l’abrogazione, non è applicabile “ratione temporis” alla fattispecie oggi in esame.

4.4. Deve aggiungersi che, come già statuito nella sentenza n. 22522 del 2016 (pp. nn. da 86 87), nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, l’avvenuta stabilizzazione non preclude affatto la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione nei ruoli, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016.

5.- Applicando questi principi al caso in esame, il ricorso non può essere accolto: risulta infatti dalla sentenza impugnata che tutti i ricorrenti, benchè assunti in virtù di ripetuti contratti a tempo determinato, sono state immessi nei ruoli e ciò consente di escludere il danno derivante dalla precarizzazione del rapporto.

Nè risulta dagli atti del giudizio che la parte ricorrente abbia, nell’originaria domanda, allegato l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli “da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”, secondo quanto affermato nella predetta decisione delle SS.UU. n. 5072 del 2016.

6. Il secondo motivo di ricorso è pure inammissibile.

La parte ricorrente, invero, si limita ad affermare di aver proposto in via autonoma la domanda avente ad oggetto gli scatti biennali di anzianità L. n. 312 del 1980 ex art. 53, ma non trascrive il ricorso introduttivo del giudizio, nè trascrive la sentenza del tribunale che tale domanda avrebbe espressamente accolto, nè, infine, l’atto di appello del MIUR. E ciò a fronte di un’affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli aumenti retributivi derivanti dall’anzianità di servizio sono stati riconosciuti dal tribunale a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato (pagina 6 della sentenza).

Il motivo pertanto difetta della necessaria specificità e autosufficienza. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La complessità della questione giuridica, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

I ricorrenti vanno comunque condannati al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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