Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7082 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17660/2021 proposto da:

D.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Paldera Gennaro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.P.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

21/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2022 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto depositato il 21.12.2020 la Corte d’Appello di Bari, sezione Famiglia e Minori – in accoglimento del reclamo proposto da C.G.P. contro il decreto del 22/28.1.2020 del Tribunale per i Minorenni di Bari – ha sospeso D.M., marito della reclamante, dalla responsabilità genitoriale sui figli minori D.Y., nato a (OMISSIS), Da.Mi., nata a (OMISSIS) e D.C.S., nata a (OMISSIS).

Il giudice d’appello ha ripristinato la misura – disposta e poi revocata dal primo giudice – osservando che se era pur vero che D. si era sottoposto ad una terapia farmacologica presso il (OMISSIS) per curare la malattia psichiatrica da cui era affetto (psicosi paranoide), non vi erano garanzie che lo stesso continuasse a curarsi con regolarità al fine di contenere le distonie comportamentali proprie del suo grave disturbo, che si erano manifestate anche in occasione della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, dopo l’adozione del provvedimento sospensivo della potestà genitoriale.

Il positivo percorso seguito dal D., a seguito della terapia farmacologica, non era sufficiente per il ripristino della potestà genitoriale, atteso che non risultavano superate le forti criticità emerse nei suoi rapporti con i figli minori, i quali continuavano a conservare intatti (latenti ma pronti a riaffiorare nella loro mente) i ricordi delle violenze perpetrate dal padre sulla madre e su loro stessi durante la prima infanzia. Tali ricordi condizionavano, tuttora, i comportamenti e la vita dei tre bambini, stante le descritte manifestazioni di iperattività dei medesimi (erano stati loro diagnosticati disturbi comportamentali e dell’apprendimento – DSA e discalculia), gli atteggiamenti violenti adottati dal più grande, Y., nei confronti delle sorelline (tentativi di strangolamento), a riprova della perigliosa influenza che la condotta del reclamato aveva avuto sui figli, i quali erano mossi da un sentimento ambivalente nei confronti del padre, essendo ben lieti di incontrarlo, ma alla presenza di un adulto (emblematico che Y. avesse manifestato l’esigenza che tali incontri presenziasse un poliziotto).

La Corte d’Appello ha, ancora, evidenziato che, data l’assoluta incomunicabilità tra i coniugi, doveva escludersi che essi potessero adempiere al dovere di esercitare di comune accordo la responsabilità genitoriale, collaborando fra di loro nel superiore interesse dei figli.

Ha infine adottato o confermato una serie di disposizioni attuative di un percorso di sostegno per la crescita dei minori.

D.M. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello disposto una limitazione temporanea della responsabilità genitoriale di D. con un provvedimento definitivo.

2. Il motivo, che, nel richiamare il solo art. 360, comma 1, n. 3, non indica quale sia la norma violata, e che sembra piuttosto denunciare un vizio processuale (se ben si è compreso, secondo il ricorrente la misura della sospensione della responsabilità genitoriale sarebbe “provvisoria” e potrebbe essere disposta solo con un provvedimento non decisorio e non definitivo) è manifestamente infondato, se non inammissibile.

La natura definitiva e decisoria del provvedimento assunto nell’ambito di un procedimento ex artt. 336 c.c. si desume dal suo contenuto, e non certo dal fatto che sia stato emesso dal giudice del reclamo. Nella specie, poiché la corte d’appello ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di D. a tempo indeterminato, non v’e’ dubbio che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 32359/2018) la pronuncia sia idonea ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, in quanto modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, ed abbia quindi carattere decisorio e definitivo. E’ palese, d’altro canto, l’intrinseca contraddittorietà della censura, posto che un provvedimento assunto in via meramente provvisoria e interlocutoria avrebbe potuto essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la corte territoriale omesso l’esame delle relazioni del Centro di Salute Mentale e del Consultorio familiare attestanti i notevoli progressi del ricorrente ed aver travisato alcune circostanze di fatto, ritenendo, ad esempio, che questi avesse usato violenza sui propri figli.

4. Il motivo è infondato nella sua prima parte, atteso che il giudice del reclamo ha evidenziato che il percorso terapeutico e farmacologico intrapreso da D. per curare i suoi disturbi psichici aveva avuto un’evoluzione positiva, ma non ha ritenuto tale fatto sufficiente a consentire il ripristino della sua responsabilità genitoriale; è invece inammissibile nella seconda, perché, a prescindere da ogni altro rilievo, non è chiarita la decisività della circostanza asseritamente travisata ai fini di un diverso esito della decisione, la quale si fonda sulla complessiva considerazione di numerosi altri elementi (ricordo nei figli delle violenze subite dalla madre; loro sentimento ambivalente nei confronti del padre, che sono disposti ad incontrare solo in presenza di un altro adulto; influenza negativa sulla loro sfera psichica delle condotte in passato tenute dal ricorrente; sostanziale impossibilità di collaborazione fra i genitori) dai quali la corte del merito ha tratto il convincimento del mancato superamento delle criticità che avevano dato luogo all’adozione della misura.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello disposto che il Servizio Sociale del Comune di Bari, di concerto con il Consultorio familiare, avvii i minori al (OMISSIS), nonostante tale disposizione sia ineseguibile perché il servizio in questione ha comunicato di non poter prendere in carico dei minori, avendo solo funzioni di terzo livello, come previsto dalle linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti di persone minori di età.

6. Il motivo è inammissibile, in quanto investe un capo del decreto privo di autonoma valenza decisoria, volto alla mera attuazione di interventi di sostegno per i minori (alla cui eventuale ineseguibilità il giudice potrà sopperire mediante l’adozione di diverse misure) del tutto ininfluenti sulla valutazione dell’attuale capacità genitoriale del ricorrente.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo le altre parti svolto attività difensiva.

Il processo è esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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