Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7081 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 16/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6654/2014 proposto da:

S.R. – ((OMISSIS)), in proprio e quale legale rappresentante

pro tempore della Hotel Mica Losu s.r.l., con sede legale in

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Buccari n. 3, presso lo studio dell’avvocato EMILIO RINALDI, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale notarile, depositata

in cancelleria in data 12 dicembre 2016;

– ricorrente –

contro

S.P. – (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, Via

Attilio Friggeri 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO QUARGNENTI, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.A., S.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2013 della Corte di appello di Cagliari,

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati delle parti, che si riportano agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Alessandro Pepe, che

conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 6.6.2005 S.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, i fratelli S.R., S.T. e S.A., per sentir, in via principale, dichiarare la nullità ed inefficacia, ex art. 1418 c.c., comma 1, dell’atto di vendita notarile del 27.11.1990 in favore della Hotel Micalsou s.r.l. (avente ad oggetto alcuni appezzamenti di terreno) e dell’atto notarile di donazione in favore di S.R. (avente ad oggetto un locale ristorante ed un terreno) di pari data posti in essere dalla de cuius F.M., perchè in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d’incapace, e, per l’effetto, dichiararsi che i beni oggetto dei predetti atti facevano parte dell’asse ereditario, con condanna dei convenuti al rilascio degli stessi, perchè detenuti sine titulo, ed alla restituzione dei frutti; nonchè chiedeva disporsi la divisione del compendio ereditario, assegnando ai singoli eredi la quota spettante per legge.

2. Si costituiva in giudizio il solo S.R., in proprio e quale legale rappresentante della Hotel Micalosu s.r.l., deducendo l’esistenza della capacità di intendere e volere in capo alla madre e, comunque, la configurabilità, a tutto concedere, di una ipotesi di annullabilità, con conseguente prescrizione dell’azione.

3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 108/2008 del 4.4.2008, dichiarava la nullità degli atti di disposizione patrimoniale datati 27.11.1990, condannando la società Hotel Micalosu e S.R. alla restituzione, in favore degli eredi di F.M., dell’intero compendio immobiliare libero da cose e da persone, nonchè alla corresponsione, in favore di S.P., dei frutti percepiti dalla data dell’atto dispositivo (27.11.1990) alla restituzione.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello S.R., per quanto ancora interessa in questa sede, per i seguenti motivi, deducendo: a) la erroneità della sentenza per violazione dell’art. 649 c.p., e la conseguente inesistenza della causa di nullità; b) la erroneità della sentenza per insussistenza dell’affermata condotta penalmente rilevante. Si costituiva la parte appellata, chiedendo la reiezione dell’appello.

5. La Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari -, con sentenza del 30.7.2013, rigettava l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni: a) la causa di non punibilità del reato di circonvenzione di incapace non esclude l’antigiuridicità del fatto, ma costituisce una rinuncia all’irrogazione della pena da parte dell’ordinamento sulla base di una scelta di politica criminale, con la conseguenza che il contratto concluso con incapace circonvenuto non può mantenere la propria validità per il solo fatto che il circonveniente sia uno dei familiari di cui all’art. 643 c.p., e che era senz’altro da ravvisarsi un’ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c., anche se l’induzione alla conclusione del contratto dannoso era stata posta in essere da uno dei soggetti di cui all’art. 649 c.p.; b) fermo restando che la prova dell’induzione poteva essere fornita anche mediante presunzioni, nel caso di specie la sentenza di primo grado aveva ricostruito l’incapacità d’intendere e volere dell’interessata sulla base dei certificati medici redatti tra il 1988 ed il 1991 (attestanti la sussistenza di una patologia di demenza senile in paziente psicotico), confermati dai medici in sede di escussione testimoniale, e delle testimonianze rese dai familiari e dai conoscenti privi di qualsivoglia interesse in causa (che avevano riferito della grave compromissione della capacità critica della F. antecedente di alcuni anni anche la redazione delle certificazioni mediche); c) a nulla rilevava che il notaio avesse rogato gli atti pubblici impugnati senza dare conto dello stato di incapacità della disponente, in quanto la valutazione clinica specifica non rientrava fra i compiti notarili.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.R., sulla base di un unico motivo. S.P. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria di costituzione con nuovo difensore in data 13 dicembre 2016, incarico conferito con atto notarile. Il ricorrente ha depositato osservazioni scritte in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che l’oggetto del presente giudizio riguarda soltanto la nullità degli atti indicati sotto il profilo della violazione degli artt. 643 e 649 c.p., rispetto alle quali possono ritenersi non contraddittori necessari gli altri soggetti inizialmente parte del giudizio. In ogni caso, risulta dagli atti la notifica anche ad S.A. e S.T..

2. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 643 e 649 c.p., nonchè artt. 24 e 111 Cost., (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte d’appello sostanzialmente ritenuto integrato, seppur astrattamente, il reato di circonvenzione di incapace, nonostante a suo carico non fosse mai stato pendente alcun processo penale. Rileva il ricorrente che restava applicabile l’art. 428 c.c., che prevede la sanzione dell’annullamento dell’atto compiuto dall’incapace conseguibile ad istanza del medesimo oppure dei suoi eredi o aventi causa. Rileva ancora che, ai fini della configurabilità del reato, la giurisprudenza dominante richiede che l’agente tenga un comportamento attivo idoneo ad influire sulla debole volontà del soggetto passivo, laddove l’accertamento dello stesso avrebbe necessariamente richiesto o presupposto una preliminare valutazione giuridica di carattere penale da svolgersi in sede penale, con le relative garanzie processuali.

1.1. – Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Va, infatti, rilevato che della questione non vi è cenno nella sentenza impugnata (vedi in particolare i motivi di appello) e che il ricorrente comunque ha del tutto omesso di indicare con quale atto ed in quale fase processuale tale questione è stata sollevata. Va osservato, al riguardo, che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorso deve (a pena di inammissibilità) non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (principio di autosufficienza del ricorso). I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041).

1.2 – In ogni caso, occorre rilevare che l’ipotesi di annullamento disciplinata dall’art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall’art. 643 c.p., hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull’insussistenza dell’incapacità naturale richiesta per l’annullamento contrattuale ex art. 428 c.c., è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l’art. 428 c.c., richiede l’accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell’art. 643 c.p., è, invece, sufficiente che l’autore dell’atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall’età, dall’insorgenza o dall’aggravamento di una patologia nEurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all’altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016).

1.3 – Parimenti, occorre rilevare che il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d’incapace, punito dall’art. 643 c.p.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, giacchè va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008). Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d’incapace prevista all’art. 643 c.p., (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell’incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell’autonomia privata e della libera esplicazione dell’attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004).

1.4 – E’ chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell’atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l’effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Sez. 3, Sentenza n. 13972 del 30/06/2005).

A conferma di tale impostazione, a seguito della introduzione del nuovo testo dell’art. 295 c.p.c., per effetto della modifica introdotta con L. n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all’art. 3 c.p.p. abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi.

D’altra parte, qualora il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto tramite la stipulazione di atti di compravendita, si concluda con l’assoluzione del prevenuto per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. (rapporti di parentela), l’azione per il risarcimento del danno derivante da detto illecito, che la parte offesa, dopo aver proposto in sede penale, riproponga in sede civile, non trova ostacolo nella suddetta sentenza penale (Sez. 3, Sentenza n. 532 del 27/01/1986).

Peraltro, come già accennato, lo “stato d’infermità o deficienza psichica”, di cui all’art. 643 c.p., non costituisce un maius rispetto allo stato d’incapacità di intendere o di volere di cui all’art. 428 c.c., ma semmai un minus (Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994). Le sentenze menzionate dal ricorrente a pagina 18 del ricorso, a ben vedere, non suffragano la sua tesi difensiva, in quanto si limitano ad affermare che la violazione della norma imperativa di cui all’art. 643 c.p.c., comporta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima.

1.5 – Nel caso in questione il giudice dell’appello, così come il primo giudice, seppure in forma sintetica, ha proceduto alla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi di reato, valutandone incidentalmente appunto l’astratta configurabilità.

2. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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