Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7080 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliati presso la sua sede in Rema, in Via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrenti –

contro

NOCERA PIETRO DI NOCERA PASQUALE & C. sas, rappresentata e

difesa

dall’avv. VIGNOLA Giovanni Battista;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 111/11/02, depositata il 23 maggio 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

perchè sia dichiarata la nullità della sentenza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas Nocera Pietro di Nocera Pasquale & C. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento per l’anno 1992 con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato a seguito di una verifica dalla quale era emersa l’indebita deduzione di costi ed oneri non inerenti e di costi ed oneri non di competenza, l’omessa registrazione di ricavi nonchè acquisti senza fattura.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ed “annullava l’accertamento per mancanza di prove da parte dell’ufficio accertatore”.

La Commissione tributaria regionale della Campania, adita dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, ne accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo nullo l’accertamento per carenza di motivazione, effettuata per relationem al processo verbale di constatazione. Determinava pertanto il reddito, che era stato accertato in Euro 426.873, in Euro 86.575.

Nei confronti della decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, deduce che l’avviso di accertamento sarebbe stato correttamente motivato, avendo fatto rinvio ad un processo verbale di constatazione regolarmente notificato al legale rappresentante della società, e perciò da questo conosciuto.

Va anzitutto rigettata l’eccezione, sollevata dalla contribuente, di inammissibilità del ricorso per tardività, per l’asserita non estensibilità all’amministrazione della sospensione dei termini prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 7, in quanto la norma ha, quanto ai destinatari, carattere generale, avendo riguardo, oggettivamente, agli atti – relativi a controversie contemplate dal provvedimento di condono – dei cui termini si dispone la sospensione.

Preliminarmente questa Corte deve rilevare che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di una società di persone, del reddito di impresa, essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815) Devono essere pertanto cassate la sentenze di primo e di secondo grado, e la causa deve essere rimessa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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