Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7080 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21327-2013 proposto da:

IMEMA SPA, c.f. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2440/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 29 giugno 2012, che ha rigettato l’appello proposto da Imema s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1326 del 2005, e nei confronti di P.M..

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda di ripristino dello stato dei luoghi proposta nel 2000 dal sig. P., proprietario di un appartamento sito in (OMISSIS), nei confronti di Imema spa, proprietaria dell’appartamento sovrastante, il quale aveva lamentato illegittime modifiche dello stato dei luoghi consistite nel posizionamento di tubazioni in PVC sulla sua proprietà, nonchè nella realizzazione di un vano soppalcato in muratura collegato con l’appartamento di Imema, dal quale soltanto era possibile accedervi. Il Tribunale aveva rigettato l’ulteriore domanda risarcitoria.

2. La Corte d’appello, adita dalla società, aveva confermato la decisione di primo grado.

Risultava dimostrato, secondo la Corte territoriale, che il vano in questione era interamente ricavato all’interno della volumetria dell’appartamento di proprietà P., nello spazio ricompreso tra la controsoffittatura ed il solaio di divisione dall’appartamento soprastante; che la proprietà dello spazio occupato dal vano non era stata oggetto di trasferimento in favore di Imema, nè che fosse stato costituito un diritto reale limitato; che non era emerso che il vano facesse parte ab origine dell’appartamento sovrastante.

Accertata la natura abusiva del vano, doveva essere confermato l’ordine di demolizione a carico del proprietario dell’appartamento a cui lo stesso era annesso, essendo irrilevante l’individuazione dell’autore dell’opera lesiva dei diritti altrui, ovvero il preteso consenso del P..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IMEMA spa, sulla base di tre motivi, ai quali resiste P.M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., e si contesta l’omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale la società Imema aveva eccepito che la domanda proposta da Mario P. – di accertamento della illegittimità dell’alterazione dello stato dei luoghi e condanna della Imema al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento dei danni – non aveva natura petitoria, ma mirava a far valere una responsabilità obbligatoria, derivante dall’esecuzione dell’opera abusiva, con la conseguenza che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare chi aveva posto in essere l’attività contestata.

1.2. La doglianza, formulata peraltro in modo incompleto, è in parte infondata e in parte inammissibile.

La Corte d’appello ha chiaramente preso posizione sulla questione della portata dell’azione svolta dal sig. P., avendo evidenziato che era irrilevante l’individuazione del soggetto che aveva realizzato il vano all’interno della proprietà P. e che era corretta la condanna alla demolizione pronunciata dal Tribunale nei confronti del proprietario dell’appartamento cui il vano accedeva. L’incompatibilità logica tra l’affermazione della Corte d’appello e la tesi dell’appellante Imema si risolve nel rigetto implicito del relativo motivo di appello, e ciò esclude l’omessa pronuncia (ex plurimis, Cass., 04/10/2011 n. 20311).

Quanto alla rimanente parte della doglianza, non è chiaro – anche alla luce del tenore del successivo motivo di ricorso – in quali termini la Corte d’appello avrebbe “stravolto” la qualificazione della domanda come operata dal Tribunale, e quindi la doglianza stessa risulta inammissibile per genericità.

2. Con il secondo motivo è denunciata omessa e comunque insufficiente motivazione, assumendosi che non sarebbe comprensibile la ratio decidendi della sentenza d’appello, che si sarebbe “dichiaratamente appiattita” sulla decisione di primo grado, dalla quale neppure emergevano le ragioni della qualificazione della domanda proposta da P. come petitoria. La Corte territoriale si era limitata ad aggiungere, senza colmare il deficit motivazionale, che nel caso di specie non rilevava l’individuazione dell’autore dell’opera lesiva dei diritti altrui.

2.1. La doglianza è infondata.

In disparte la mancata trascrizione sia del motivo di appello con cui sarebbe stata censurata la carenza motivazionale della sentenza di primo grado, sia di quest’ultima, in quanto richiamata a raffronto, la Corte d’appello non si è limitata ad affermare che era irrilevante individuare l’autore dell’illecito, avendo altresì rilevato che non era emerso che la proprietà dello spazio occupato dal manufatto fosse stato oggetto di trasferimento in favore della Imema, nè che in favore di quest’ultima fosse stato costituito un diritto reale limitato, e neppure che il vano facesse parte ab origine dell’appartamento sovrastante di proprietà della convenuta.

La motivazione, sia pure strutturata per negazioni, non è insufficiente nè perplessa, poichè contiene gli elementi necessari per comprendere che la pretesa del proprietario leso dall’occupazione abusiva era rivolta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva, al fine di ristabilire l’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà sul bene. La mancata contestuale richiesta di accertamento del diritto di proprietà con efficacia di giudicato non comportava automaticamente, come prospettato dalla ricorrente, che l’azione avesse carattere personale, essendo sufficiente, ai fini della condanna alla demolizione, l’accertamento incidentale della proprietà della porzione di immobile su cui era stato realizzato il vano abusivo. L’accoglimento ha riguardato, infatti, la sola domanda di demolizione, espressione della richiesta di tutela reale (ex plurimis, Cass., 17/03/2010 n. 6480; Cass., 25/07/1984 n. 4343), mentre è stata rigettata la domanda risarcitoria.

3. Con il terzo motivo è denunciata ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta che la Corte d’appello aveva escluso l’esistenza in capo a Imema del diritto di proprietà o di altro diritto reale limitato sullo spazio occupato dal vano, nonostante non fossero state dedotte in giudizio le relative questioni. In tal modo, si sarebbe formato un giudicato in danno della società, preclusivo di un diritto che la stessa non aveva ancora esercitato, facendone peraltro espressa riserva.

3.1. La doglianza è infondata.

In disparte l’incompletezza della formulazione del motivo, in cui non è trascritta la riserva di azione, la ricorrente, mentre insiste nel ritenere che il contenuto della domanda di P.M. fosse sussumibile nello schema dell’art. 2043 c.c., assume la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. La prospettiva è erronea.

La Corte d’appello, che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da P., ha rilevato in via incidentale che non vi erano elementi dai quali desumere che lo spazio occupato dal vano fosse in proprietà di Imema nè ad altro titolo dalla stessa utilizzabile, e poichè si trattava di vano raggiungibile soltanto dall’appartamento in proprietà di Imema, il vano costituiva utilizzo abusivo della proprietà P. e doveva essere demolito.

Risulta evidente, per un verso, la natura incidentale dell’accertamento della proprietà, e, per altro verso, non consta che Imema abbia dedotto di essere proprietaria dello spazio occupato dal vano, essendosi limitata ad eccepire che il vano preesisteva all’acquisto da parte sua dell’appartamento, segnalando così la propria estraneità alla realizzazione del vano, ma ciò non era sufficiente a legittimare la permanenza del vano stesso e quindi il rigetto della domanda di demolizione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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