Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 708 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 04/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8209-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO AGENZIA SVILUPPO CAMPANIA NORD EURO BUSINESS INNOVATIONS

SCARL;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA SVILUPPO CAMPANIA NORD EURO BUSINESS INNOVATIONS SCARL in

persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO

BAGNASCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA

giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BAGNASCO per delega

dell’Avvocato CIARAMELLA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibile o comunque assorbito il ricorso

incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale della Campania – Napoli ha accolto l’appello proposto dal curatore del fallimento l’Agenzia per lo Sviluppo Campania Nord Euro Business Innovation Center s.c.a r.l. – già Euro BIC Agenzia per lo sviluppo del territorio s.c. a r.l., avendo verificato che la medesima cartella, n. (OMISSIS) era stata impugnata oltre che davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta anche davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento e che quest’ultima aveva annullato l’atto con sentenza n. 289/02/07 del 4.6.2007 depositata il 10.12.2007 poi passata in giudicato.

Per l’effetto la Commissione adita ha ritenuto che fosse cessata la materia del contendere tra le parti e che la sentenza della Commissione di Caserta impugnata dovesse essere annullata per evitare che si determinasse un contrasto di giudicati sulla medesima questione controversa.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate che denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resiste con controricorso il fallimento dell’Agenzia Sviluppo Campania Nord Euro Business Innovation Center s.c.a r.l. che propone ricorso incidentale condizionato con il quale denuncia, per il caso di accoglimento del ricorso principale, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per omesso esame della censura formulata in appello relativa alla denunciata illegittimità delle iscrizioni a ruolo riguardanti il credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7.

Il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate è fondato e resta assorbito l’esame del secondo motivo e del ricorso incidentale condizionato.

Va premesso che quando sia stata denunciata l’erronea presupposizione dell’esistenza di un giudicato non è ravvisabile l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza.

Il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche.

Al contrario l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (cfr. Cass. 13.1.2015 n. 321).

Ciò chiarito, osserva il Collegio che nello specifico la Commissione Tributaria regionale della Campania è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 2909 c.c..

La cartella oggetto di impugnazione conteneva tre ruoli esattoriali: uno formato dall’Agenzia delle Entrate di Benevento e gli altri due provenienti da quella di Caserta.

La Commissione provinciale di Benevento, con la sentenza poi passata in giudicato, si era dichiarata competente a decidere sul ruolo emesso dalla sede della stessa città e in tali limiti aveva annullato la cartella.

Con riguardo agli altri ruoli esattoriali aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente la Commissione provinciale di Caserta, davanti alla quale, peraltro, era stato proposto altro giudizio.

Tale ultimo giudizio era stato definito in primo grado con il rigetto del ricorso poichè la C.T.P. di Caserta aveva ritenuto che non si fosse perfezionato il condono.

La sentenza della C.T.P. di Caserta, limitata nell’oggetto a due dei tre ruoli contenuti nella cartella, era stata impugnata davanti alla C.T.R. della Campania.

Il giudicato esterno, formatosi nel giudizio avente ad oggetto il ruolo n. 2006/150040 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Benevento per l’anno 2000 scaturente da un controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis relativo ad omessi e/o insufficienti versamenti di ritenute alla fonte, non può estendersi ai due ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate di Caserta – oggetto del presente giudizio -relativi ad un periodo di imposta solo parzialmente coincidente (anni 2000 e 2001) ed aventi ad oggetto omessi e insufficienti versamenti di Irpeg, Irap e Iva, ritenute addizionali, comunali e regionali e recupero crediti di imposta per l’anno 2001 oltre che omessi versamenti Irpeg, Iva ed Irap non essendo i tributi oggetto del giudizio definito con sentenza passata in giudicato omogenei rispetto a quelli ancora sub iudice (cfr. con riguardo all’efficacia espansiva del giudicato esterno Cass. 5.9.2014 n. 25762 e nn. 4832 e 6953 del 2015).

In conclusione e per tale aspetto il ricorso è fondato e deve essere accolto restando assorbita la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. (per avere la Commissione regionale del tutto omesso l’esame della censura che investiva la regolarità del condono richiesto dalla società contribuente) e la censura formulata nel ricorso incidentale condizionato (riconoscimento del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7).

Alla cassazione della sentenza consegue il rinvio della controversia, per l’esame delle censure formulate nell’appello, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo oltre che il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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