Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 708 del 13/01/2011
Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 13/01/2011), n.708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso n. 15294/05, proposto da:
COMUNE di BRESCIA, in persona del sindaco p.t., elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Marcello Prestinari 13, presso lo
studio dell’avv. Ramadori Giuseppe, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avv. Porqueddu Giuseppe del foro di Brescia, come da
procura a margine del ricorso.
– ricorrenti –
contro
B.A., B.E., B.G., B.L.,
B.V., tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via
G. Belli 36, presso lo studio Abbatescianni, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Abbatescianni Girolamo, Miglioli Sara e Quojani Fabio,
come da procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/05 della Corte d’Appello di Brescia,
depositata il 3.3.05;
udita la relazione della causa, svolta alla pubblica udienza dal
Consigliere dr. Magda Cristiano;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr. Velardi Maurizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che con atto del 1.12.2010, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale avv. Giuseppe Porqueddu, il Comune di Brescia ha rinunciato al ricorso;
che i controricorrenti hanno accettato la rinuncia;
che entrambe le parti hanno chiesto la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
visto l’art. 390 c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 3 (nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie): dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011