Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7079 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliati presso la sua sede in Roma, in Via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrenti –

contro

N.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 140/11/02, depositata il 20 giugno 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

perchè sia dichiarata la nullità della sentenza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.A. impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1992 con il quale le era stato rettificato il reddito di partecipazione come socia, con una quota del 30,70%, della sas Nocera Pietro di Nocera Pasquale, a seguito dell’accertamento di un maggior reddito in capo alla società.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso determinando il reddito della socia in funzione del reddito determinato a carico della società in altro giudizio promosso avverso l’accertamento del reddito sociale.

La Commissione tributaria regionale della Campania, adita dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, ne accoglieva parzialmente l’appello. Premesso che il reddito della società, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.), determinava “conseguentemente il reddito da tassare in testa ai soci”, e rilevato che in altro giudizio, accogliendosi l’appello dell’ufficio finanziario, era stato rideterminato il reddito della società, determinava conseguentemente il reddito di partecipazione della socia.

Nei confronti della decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “nullità per assenza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, censura la sentenza per avere motivato con un mero rinvio, senza alcuna specificazione o considerazione, ad altra pronuncia resa in altro giudizio, sia pure legato da nesso di consequenzialità.

Preliminarmente questa Corte deve rilevare che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di un socio, del reddito di partecipazione ad una società, essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporziomalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

Devono essere pertanto cassate la sentenze di primo e di secondo grado, e la causa deve essere rimessa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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