Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7079 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27702-2012 proposto da:

F.A., (OMISSIS), B.D., (OMISSIS), UNICI EREDI DI

B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO ANGELETTI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CHIVASSO, – (OMISSIS) – IN PERSONA DEL SINDACO LEGALE RAPP.TE

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SQUICQUERO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO PAPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 713/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Geremia Chiara con delega depositata in udienza

dell’Avv. Vinti Stefano difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Squicquero Marco difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e l’assorbimento del secondo del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Nel 2006 l’ing. B.R. aveva agito dinanzi al Tribunale di Torino per la condanna del Comune di Chivasso al pagamento dell’importo di Euro 115.814,11 a titolo di corrispettivo della progettazione della (OMISSIS), come da convenzione in data 20 aprile 1988.

Il Comune aveva eccepito, in via gradata: a) il mancato avveramento della condizione prevista all’art. 7 della convenzione; b) la nullità delle deliberazioni di affidamento dell’incarico, in quanto prive sia della quantificazione dell’ammontare complessivo dovuto per il progetto sia dei mezzi per farvi fronte, in violazione del R.D. n. 382 del 1934, artt. 284 – 288; c) la non spettanza degli interessi legali fino alla data di avveramento della condizione e comunque la prescrizione del diritto agli interessi per tutto il periodo che precedeva di oltre cinque anni la domanda giudiziale.

L’attore aveva proposto, con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, domanda di arricchimento senza causa.

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 27 aprile 2012, ha riformato la decisione, ritenendo che la delibera di conferimento dell’incarico fosse nulla per contrasto con il R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288 essendo carente della previsione dell’ammontare del compenso e dei relativi mezzi di copertura, con conseguente estensione della nullità al contratto di prestazione d’opera professionale stipulato dall’ente locale con il professionista.

2.1. La Corte d’appello ha poi dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, in quanto domanda nuova non proponibile con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, come tempestivamente eccepito dal convenuto Comune.

3. Per la cassazione della sentenza F.A. e B.D., eredi di B.R., hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Chivasso. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284, 285 e 288 e si contesta la ritenuta insussistenza dei requisiti di validità dell’obbligazione assunta dall’Ente locale nei confronti del professionista.

1.1. I ricorrenti – che riportano il testo della convenzione allegata alla deliberazione in data 10 febbraio 1988, nella parte in cui era previsto che “ogni somma successiva ai 60.000.000 (di Lire) sarà liquidata dalla A.C. solo in caso di avvenuto finanziamento delle opere previste in progetto” – assumono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, il mezzo per fare fronte all’impegno residuale delle spese di progettazione era stato individuato nel futuro finanziamento dell’opera, evento al quale era condizionata la stessa fattibilità dell’opera. L’obbligazione di pagamento del saldo era sorta, in realtà, nel 2003, quando era stato ottenuto il finanziamento per coprire sia i costi di realizzazione dell’opera sia le spese tecniche di progettazione.

1.2. Sotto il diverso profilo della mancata indicazione del compenso complessivo spettante al professionista, i ricorrenti riportano il testo dell’art. 5 della convenzione, che richiamava le “Tariffe in vigore, L. 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed aggiornamenti” e così indicava i criteri per la determinazione dell’onorario a percentuale, mentre rimaneva necessariamente ignoto, al momento del conferimento dell’incarico, il costo complessivo dell’opera oggetto della progettazione. In applicazione del disposto di cui al R.D. n. 383 del 1934, art. 285 la Delib. 10 febbraio 1988 aveva affidato all’ing. B. – unitamente al collega ing. S. – la progettazione di massima ed esecutiva dell’opera, al cui esito i professionisti avevano quantificato il costo complessivo dell’opera in 60 miliardi di Lire e, con successiva Delib. 19 gennaio 1989, il Comune aveva quantificato e approvato il costo dell’opera nonchè delle competenze professionali dei progettisti.

2. Ad avviso del Collegio, le doglianze così prospettate non sono idonee a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

2.1. La Corte d’appello ha accertato che le Delib. 9 febbraio 1988, n. 4 e Delib. 10 febbraio 1988, n. 5 non contenevano l’indicazione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista incaricato della progettazione (unitamente ad altro tecnico), nè dei mezzi per farvi fronte, limitandosi a prevedere i pagamenti a titolo di rimborso spese e acconto per Lire 60 milioni, regolarmente corrisposti, con la conseguenza che le Delib. erano nulle per contrasto con il R.D. n. 383 del 1934, art. 284 e tale nullità ridondava sulla convenzione stipulata tra le parti.

La conclusione è in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di contratto d’opera professionale stipulato da ente locale. Come ricordato dalla stessa Corte d’appello, il contrasto insorto sulla questione “se la nullità dell’atto deliberativo di un ente pubblico locale, col quale viene conferito un incarico professionale di redazione di un progetto per un’opera pubblica, per difetto dei requisiti (previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte) stabiliti dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 284 determini la nullità anche del contratto tra l’ente e il professionista (…)”, è stato composto da Sezioni Unite 10/06/2005, n. 12195, in cui si è affermato che, nel vigore del combinato disposto del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288 la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell’ente locale soltanto se contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte e l’inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso.

2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha tenuto conto della condizione prevista nella clausola convenzionale (art. 7), in forza della quale il saldo delle competenze sarebbe stato corrisposto nel momento in cui fosse stato ottenuto il finanziamento dell’opera, ritenendo che tale previsione confermasse l’assenza del preciso impegno di spesa, e, con essa, la nullità della delibera.

Si tratta di valutazione coerente con la ratio del principio espresso dalle norme contenute nel R.D. n. 383 del 1934, art. 284 e ss. come evidenziato da Sezioni Unite n. 12195 del 2005.

Più di recente, e con riferimento al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 conv. con modif. dalla L. n. 144 del 1989 – che commina non più la nullità del contratto concluso dall’ente locale senza previsione di spese e indicazione dei mezzi per farvi fronte, ma l’inefficacia dello stesso con imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario degli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso posta in essere in contrasto con i dettami contabili relativi alla gestione degli enti locali – le Sezioni Unite hanno ribadito che la necessità della registrazione dell’impegno contabile, è ineludibile, con conseguente irrilevanza della previsione di copertura con finanziamento pubblico (Cass. Sez. U 18/12/2014, n. 26657).

2.3. E infine, la doglianza con cui si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della previsione contenuta nel R.D. n. 383 del 1934, art. 285 pare al Collegio non sussumibile nel prospettato vizio di violazione di legge, in quanto in realtà ha ad oggetto l’erronea ricognizione della fattispecie concreta operata dalla Corte d’appello senza tenere conto delle successive delibere approvate dall’Ente (ex plurimis, Cass. 16/07/2010, n. 16698).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e art. 183 c.p.c., e si contesta la ritenuta inammissibilità della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, proposta dall’attore B. con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1.

I ricorrenti evidenziano che la domanda era stata formulata a seguito della eccezione di nullità del contratto, sollevata dal Comune nella comparsa di risposta, e, comunque, era basata su circostanze di fatto già dedotte con la domanda di pagamento fondata sul titolo contrattuale, sicchè non costituiva domanda nuova.

4. Sulla questione dei limiti entro cui l’attore possa proporre domanda di indennizzo nel giudizio iniziato con domanda di adempimento contrattuale, si sono espresse, a composizione di un contrasto, le Sezioni Unite 27/12/2010, n. 26128, secondo cui “Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonchè, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., comma 2, e, dunque, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5, – è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice” (così la massima ufficiale in CED).

Il principio di diritto enunciato – che trascende, evidentemente, il contesto di riferimento costituito dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – limita la possibilità di proporre la domanda di arricchimento senza causa alla “prima difesa”, se ed in quanto l’esigenza sia sorta dal tenore delle avversarie deduzioni, e ciò sul presupposto che il passaggio dalla domanda di adempimento contrattuale a quella di arricchimento senza causa configuri mutatio libelli, che l’art. 183 c.p.c., non tollera al di fuori dello schema della consequenzialità, a presidio del regolare svolgimento del processo.

5. Nel caso qui in esame, in cui è pacifico che la domanda di arricchimento senza causa è stata proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, e che l’eccezione di nullità del contratto era stata formulata dal convenuto Comune in comparsa di risposta, non è rispettata la sequenza processuale delineata dalle Sezioni Unite, sulla base del dato testuale dell’art. 183, comma 5, e ciò a prescindere dalla questione se l’eccezione di nullità del contratto introduca o non un nuovo tema di indagine.

In definitiva, l’applicazione al caso di specie del principio enunciato da Sezioni Unite n. 26168 del 2010 impone il rigetto del secondo motivo di ricorso, e quindi la conferma della sentenza impugnata.

6. Argomenti che potrebbero condurre a decisione opposta si rinvengono, ad avviso del Collegio, nella successiva pronuncia delle Sezioni Unite 15/06/2015, n. 12310, che ha operato una rivisitazione ampia del tema generale riguardante le modificazioni della domanda, al cui esito è pervenuta ad enunciare il seguente principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”.

Secondo Sezioni Unite n. 12310 del 2015, è dunque ammissibile, entro il termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., la formulazione di una domanda diversa per petitum e/o per causa petendi da quella originaria, che si ponga necessariamente in rapporto di “alternatività” con quella, e che mantenga, oltre all’identità dei soggetti, la medesima origine fattuale, cioè discenda dal medesimo episodio socio-economico.

7. La domanda di arricchimento senza causa, come proposta nel giudizio in esame, pare riconducibile alla nozione di “domanda modificata” ritenuta ammissibile dalla citata pronuncia, anche tenuto conto che il riconoscimento dell’utilità da parte della pubblica amministrazione non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento (Cass. Sez. U 26/05/2015, n. 10798).

7. La differente soluzione che discende, nel caso concreto, a seconda che si faccia applicazione dell’uno o dell’altro dei principi affermati rispettivamente da Sezioni Unite 27/12/2010, n. 26128 e da Sezioni Unite 17/06/2015, n. 12310, impone di rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa all’ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1.

PQM

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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