Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7079 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24666/2015 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), in persona del curatore Dott.

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina

Margherita n. 294, presso lo studio dell’avvocato Angelo Vallefuoco,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit S.p.a., e per essa doBank S.p.a., denominazione assunta da

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., quale mandataria, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Muggia n. 33, presso lo studio

dell’avvocato Antonio Labate, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1354/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2022 dal cons. Dott. ANDREA FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26.2.2015, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) s.a.s. contro la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia L.Fall., ex art. 67, comma 2 delle rimesse solutorie, pari ad Euro 96.070,18, affluite nel cd. periodo sospetto sui c/c intrattenuti dalla società poi fallita presso la Banca di Roma s.p.a. ed ha condannato Unicredit s.p.a., succeduta a Banca di Roma nella titolarità del rapporto controverso, a pagare all’attore/appellante la somma predetta, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per ciò che in questa sede ancora interessa, la corte del merito, ai fini della quantificazione delle somme che la banca era tenuta a restituire, ha fatto proprie le conclusioni della CTU contabile appositamente disposta nel grado, ritenuta chiara, precisa e meritevole di apprezzamento.

Il Fallimento “(OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a quattro motivi.

Unicredit s.p.a., rappresentata in giudizio dalla mandataria doBank s.p.a. (già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 166, 165, 180 c.p.c. (nel testo previgente alla riforma del 2005) e art. 345 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 1242 c.c., oltre che della L.Fall., art. 67, comma 2.

Il Fallimento premette di aver contestato, per il tramite del proprio c.t. di parte ed anche espressamente a verbale, i conteggi eseguiti dal CTU, il quale aveva escluso dal novero delle rimesse solutorie una serie di accrediti, perché corrispondenti a contestuali prelievi (cd. partite bilanciate), mancanza di una specifica eccezione della banca sul punto; deduce quindi che la corte d’appello, nell’aderire acriticamente alle conclusioni del CTU, ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, atteso che la questione di fatto riguardante l’esistenza di partite bilanciate si configura quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio dal giudice.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.

Il ricorrente lamenta che la corte d’appello, omettendo di dare risposta alle critiche da esso rivolte alla CTU, non abbia chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto, conformemente al proprio ausiliare, non revocabili sia le rimesse da questi individuate come partite bilanciate, sia quelle corrispondenti ad operazioni registrate sul c/c ordinario con la descrizione “storno di ns. scritture contabili” e consistenti nell’annotazione a debito di importi pari a quelli precedentemente accreditati (o viceversa), nonostante non vi fosse alcuna prova che gli storni nascessero da reali esigenze di correzione.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la corte del merito, nel fare proprie le conclusioni del CTU, ritenuto sussistenti le partite bilanciate nonostante il consulente le avesse individuate, in violazione dei principi costantemente affermati da questa Corte in ordine alla determinazione del cd. saldo disponibile, assumendo la contestualità fra i versamenti di assegni fuori piazza accreditati al s.b.f. e i corrispondenti prelievi effettuati nella stessa data contabile, nonostante gli importi accreditati potessero ritenersi disponibili solo a partire dalla successiva “data valuta”.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, art. 2727 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., per avere la corte d’appello, aderendo anche sul punto alle conclusioni del CTU, ritenuto non revocabili oltre che, correttamente, gli storni derivanti dal mancato incasso di assegni bancari insoluti o protestati, anche quelli generici, annotati dalla banca esclusivamente come “storno ns scritture contabili” in assenza assoluta di prova dell’erronea annotazione del precedente accredito.

5. In ordine logico, va prioritariamente esaminato il secondo motivo del ricorso che, essendo fondato sotto uno dei due profili dedotti e inammissibile sotto l’altro – nei termini che di seguito si esporranno – assorbe l’esame dei rimanenti motivi.

5.1. La corte d’appello, nel quantificare le rimesse revocabili nella somma complessiva di Euro 186.017,817, si è richiamata integralmente alle conclusioni della CTU da essa stessa disposta.

5.2. Questa tecnica motivazionale sarebbe stata corretta ove la procedura non avesse rivolto alcuna critica all’indagine contabile espletata dall’ausiliare. E’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 11917 del 06/05/2021) che, in tale ipotesi, il giudice del merito che aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.

5.3. Diversa e’, invece, l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nella violazione dell’obbligo di motivazione, ex art. 132 c.p.c., n. 4, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra tesi.

5.4. Nel caso di specie la procedura ricorrente ha documentato, attraverso la materiale trascrizione delle conclusioni precisate innanzi alla corte d’appello (vedi pag. 6 del ricorso) di aver avanzato, nel corso del giudizio di secondo grado, due specifiche critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, richiedendo, alla corte d’appello di rilevare, in via preliminare “l’inutilizzabilità della CTU nelle parti in cui solleva questioni (in particolare sulla natura dei conti correnti e sulle partite bilanciate) mai dedotte e allegate né in primo, né in secondo grado dalla parte convenuta odierna appellata e che erano di stretta pertinenza di quest’ultima, giusto quanto immediatamente rilevato nelle osservazioni alla bozza di CTU (allegato 17 alla Consulenza Tecnica d’Ufficio depositata in atti) del consulente Tecnico di parte Dott. P.G. dell’appellante..;”

5.5. E’ opportuno precisare che il giudice d’appello ha dato risposta alle contestazioni riguardanti la natura dei conti correnti e che pertanto gli accertamenti, non censurati, contenuti in sentenza in ordine all’inesistenza di rimesse solutorie sul c/c (OMISSIS) e alla natura di meri conti di evidenza di quelli contrassegnati dai nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sono coperti da giudicato interno.

5.6. La sentenza non contiene, per contro, il minimo accenno alle contestazioni rivolte dal Fallimento all’elaborato del tecnico d’ufficio, anche attraverso il proprio consulente tecnico di parte (la cui relazione è stata regolarmente allegata al ricorso per cassazione), per aver questi escluso dal novero delle rimesse revocabili quelle a suo avviso corrispondenti a contestuali prelievi (le cd. partite bilanciate): non v’e’ dubbio, quindi che, sul punto, la corte del merito sia incorsa nel vizio di motivazione apparente denunciato, essendosi limitata ad aderire pedissequamente alle determinazioni del proprio ausiliario, mentre avrebbe dovuto rispondere specificamente ai rilievi della curatela (peraltro di natura non solo tecnico-contabile, ma anche strettamente processuale, nella parte in cui lamentavano che il CTU, esorbitando dall’indagine affidatagli, avesse individuato d’ufficio l’esistenza delle partite bilanciate).

6. Il motivo in esame, come si è anticipato sub. 5, risulta invece inammissibile laddove denuncia il medesimo vizio, di motivazione apparente, con riguardo alle operazioni c.d. di storno contabile.

6.1 Invero, al di là della confusa, e difficilmente comprensibile, esposizione della questione di fatto cui il vizio è riferito (non si vede come gli “storni”, che corrispondono ad addebiti e non ad accrediti, possano costituire rimesse revocabili), non risulta che il Fallimento abbia contestato nel corso del giudizio d’appello l’erroneità delle conclusioni del CTU anche laddove questi (secondo quanto testualmente riportato nel motivo) “ha ritenuto non revocabili le operazioni registrate sul conto corrente ordinario con la descrizione “storno di ns. scritture contabili”.

6.2. Trova quindi applicazione il principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 18/10/2013; conf. Cass. 15430/2018; Cass. n. 20694/2018).

7. All’accoglimento, nei termini di cui si è detto, del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà le sole questioni concernenti la rilevabilità e l’effettiva sussistenza delle cd. partite bilanciate e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, per il resto inammissibile, e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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