Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7078 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA DELLO STATO e domiciliati

presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

O.D. e OR.Do., F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 360/64/02 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 10 dicembre 2009 2002, depositata

l’11 marzo 2003, R.G. 8956/00;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26 novembre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.D. e OR.Do. e F.L. hanno impugnato l’avviso di accertamento basato su verbale della Guardia di Finanza che aveva rideterminato nei confronti del loro dante causa. O.A., il reddito di impresa con ripresa di costi e determinazione di ricavi non dichiarati.

I ricorrenti, oltre a contestare la sussistenza delle violazioni ascritte al loro dante causa hanno dedotto la violazione del diritto di difesa a causa dell’inesistenza del provvedimento di autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’utilizzazione degli atti inseriti nel procedimento penale.

La C.T.P. di Mantova ha accolto parzialmente il ricorso dichiarando legittima e fondata la ripresa a tassazione della somma di L. 155.000.000.

Hanno proposto appello i contribuenti rilevando la contraddittorietà della pronuncia che, per un verso, ha riconosciuto la illegittimità dell’utilizzazione non autorizzata dei documenti e, per altro verso, ha confermato i risultati di tale utilizzo senza neanche fornire una effettiva motivazione in merito alla fondatezza della ripresa a tassazione.

La C.T.R., pur ritenendo legittimo l’accertamento, in conformità alla giurisprudenza sulla irrilevanza dell’autorizzazione del giudice penale (Cass. 6939/2001), ha considerato non provati i presupposti per poter giustificare la ripresa a tassazione.

Ricorre per cassazione contro la decisione della C.T.R. l’Agenzia delle Entrate che deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla ritenuta infondatezza della pretesa tributaria perchè basata su documentazione citata a pagina 45 del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza ma non depositata agli atti del giudizio. L’Agenzia ricorrente lamenta il mancato esercizio del potere di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e ritiene immotivata la totale delegittimazione del verbale di constatazione.

Su richiesta del procuratore, che ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, la causa è stata chiamata in camera di consiglio ma il Collegio ha rinviato a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che non ricorre nel caso in esame il presupposto per l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, infatti tale norma eccezionale, attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile. Tale indefettibile condizione richiede, a carico della parte, l’allegazione e l’accertamento della specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto priva dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito all’esercizio del predetto potere (Cassazione civile n. 4589 del 26 febbraio 2009).

Nè il ricorso è fondato sotto l’ulteriore profilo del difetto di motivazione dato che l’efficacia probatoria che assiste le risultanze di un processo verbale di constatazione non comporta che debba attribuirsi attendibilità alle affermazioni della Guardia di Finanza che siano prive del contenuto di riscontro di fatti oggettivamente esistenti perchè documentati o avvenuti in presenza degli ufficiali accertatori. Nel caso in esame il processo verbale ipotizza piuttosto l’inesistenza di operazioni documentate da fatture e fa riferimento ad esse senza fornire alcuna esplicazione sul perchè le operazioni siano state ritenute inesistenti.

La C.T.R., esercitando un legittimo potere di valutazione delle prove, ha ritenuto tale riferimento insufficiente anche a fronte della contestazione contenuta nell’atto di appello dei contribuenti secondo cui la C.T.P. aveva ignorato le giustificazioni logiche e le prove documentali e fotografiche portate a dimostrazione dell’effettività dei costi detratti.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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