Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7078 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22934-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in RAGUSA VIA COLLODI 4,

presso lo studio dell’avvocato DONATO GRANDE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3365/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separate istanze, G.A., libero professionista, presentò all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, richiesta di rimborso della somma di Euro 6.258,00, pari al 90% di quanto pagato a titolo di IVA, ILOR e IRPEF negli anni di imposta 1990-1992, essendo egli residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, e avendo quindi diritto a detto rimborso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente adì la C.T.P. di Ragusa, che accolse parzialmente il ricorso, limitatamente all’IRPEF e all’ILOR, con sentenza del 13.12.2011. La C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, con sentenza del 28.7.2015, accolse l’appello principale del contribuente, rigettando quello incidentale dell’Ufficio e disponendo il rimborso integrale della somma originariamente richiesta, oltre interessi.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, cui G.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, nonchè dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente critica l’orientamento di questa Corte – seguito dalla C.T.R. siciliana – secondo cui il beneficio disciplinato dall’art. 9 cit., comma 17, regola sia l’ipotesi del contribuente che non abbia ancora provveduto a versare le imposte dovute, sia quella in cui egli invece le abbia già versate, e ne chieda il rimborso (Cass. n. 20641/2007); evidenzia al riguardo la ricorrente che il pagamento effettuato dal contribuente determina la chiusura del rapporto impositivo e l’impossibilità di avanzare domanda di ripetizione, invocando, pertanto, la rivisitazione del detto orientamento.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 12 e 14 preleggi, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia rileva l’erroneità della decisione impugnata, avendo la C.T.R. riconosciuto il diritto al rimborso in favore del G., benchè egli non avesse direttamente versato le imposte, avendo assolto gli obblighi tributari tramite il datore di lavoro-sostituto d’imposta.

1.3 – Infine, con il terzo motivo, proposto in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, degli artt. 12 e 14 preleggi, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, in ogni caso, la domanda di rimborso deve ritenersi intempestiva, perchè proposta ben oltre il termine di due anni (ex art. 21 cit., comma 2) dal momento dell’insorgenza del diritto, da individuarsi nella data di entrata in vigore dell’art. 9, comma 17, cit. Ha dunque errato la C.T.R. – secondo l’Agenzia – nell’affermare il contrario, essendo il G. già decaduto dal relativo diritto, alla data del 27.11.2007; ciò anche perchè la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, pure richiamata dal giudice d’appello, concerne il soggetto che abbia versato le imposte (e quindi il sostituto d’imposta) e non chi si sia avvalso, invece, del meccanismo delle ritenute, non potendo procedersi, in subiecta materia, ad interpretazioni estensive o analogiche.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

Sulla questione agitata col mezzo in esame, è assolutamente consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, le posizioni di chi ha già pagato, e di chi deve ancora pagare, siano in tutto equiparate. In proposito, è stato da ultimo condivisibilmente affermato, con principio cui si intende dare piena continuità, che “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ‘ius superveniens’ favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ‘ex post” (Cass. n. 4291/2018).

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile.

L’assunto dell’Agenzia, secondo cui la normativa in discorso non sarebbe applicabile al G., in quanto lavoratore subordinato, è evidentemente frutto di un errato e affrettato “copia-incolla”, perchè il controricorrente è un libero professionista (dottore commercialista), come chiaramente accertato dalla C.T.R.

Si tratta, quindi di un travisamento vero e proprio e di un conseguente errore compilativo del motivo, da cui discende la non pertinenza dello stesso rispetto alla materia del contendere.

4.1 – Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha definitivamente chiarito che il termine biennale (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, secondo periodo) per la presentazione dell’istanza in parola “è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ossia dal 1 marzo 2008 (Cass. n. 4291 del 22/2/2018; Cass. 5113 del 21/2/2019; Cass. n. 10396 del 12/4/2019; Cass. n. 5304 del 22/2/2019)” (così, da ultimo, Cass. n. 20343/2019).

L’istanza del G., quale che ne sia la data esatta (secondo la ricorrente essa sarebbe stata avanzata il 27.11.2007, secondo il controricorrente il 9.5.2006, mentre la C.T.R. ha invece accertato che essa è stata proposta il 21.9.2006) è comunque tempestiva, perchè addirittura antecedente lo stesso dies a quo (1 marzo 2008) da ultimo stabilito dall’art. 1 cit., comma 665. Da qui l’infondatezza della censura.

Ma essa si connota anche per la sua intrinseca inammissibilità, giacchè l’Agenzia sostiene l’inapplicabilità dell’art. 1 cit., comma 665, nel caso di specie, sull’erroneo assunto che il G. sia un lavoratore dipendente, in quanto detta normativa sarebbe a dire della ricorrente applicabile solo in favore di chi abbia effettivamente versato le imposte, e non di chi ciò abbia fatto avvalendosi del sostituto d’imposta-datore di lavoro. S’è già visto, in realtà, che la C.T.R. ha accertato che l’odierno controricorrente è un libero professionista, sicchè anche la censura in esame incorre (così come il secondo mezzo) nella assoluta non pertinenza, per il profilo in discorso, rispetto alla materia del contendere.

5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla va poi disposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito (Cass. n. 1778/2016).

5.2 – Infine, va respinta la domanda avanzata dal controricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non ravvisandosi nei profili da questi evidenziati la “violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della ‘potestas agendi”‘ (così, Cass., Sez. Un., n. 22405/2018) che caratterizza la responsabilità processuale in discorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 3 ottobre 2019.

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