Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7077 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

La Piovra società cooperativa a responsabilità limitata,

domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ESPOSITO Antonio, per mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello

Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma Via dei Portoghesi

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/4/04 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, sez. staccata di Salerno, emessa il 16 novembre

2004, depositata il 18 novembre 2004, R.G. 62/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26 novembre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Antonio Esposito;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa La Piovra s.c.a.r.l., cancellata dal registro delle società del Tribunale di Sala Consilina dal 19 luglio 1995, ha impugnato la cartella esattoriale notificata, il 15 dicembre 2000, dalla concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Salerno per il pagamento della somma di Euro 539.226 con la seguente causale: “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento. Importi dovuti a seguito di appello in Corte di Cassazione”. La Cooperativa ricorrente ha contestato la poco comprensibile motivazione della cartella e l’addebitabilità alla ex amministratrice, I. G. (cui la cartella era stata notificata) di fatti ascrivibili alla Cooperativa.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio delle Imposte di Sala Consilina che ha insistito per il rigetto del ricorso sostenendo che il credito derivava dal giudizio approdato in cassazione.

La C.T.P. di Salerno ha accolto il ricorso ritenendo la mancata prova del titolo giustificativo della iscrizione a ruolo.

La C.T.R. ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria rilevando che, nonostante l’errore di indicazione, era ben documentato il titolo su cui si basava la cartella e cioè la pronuncia della C.T.C. n. 243/98 erroneamente indicata nell’avviso e nelle difese svolte in primo grado ma documentata con la produzione della pronuncia n. 243/1998 in allegato all’atto di appello.

Ricorre per cassazione la società cooperativa con tre motivi di impugnazione con i quali rileva che l’atto impugnato è privo di una reale motivazione, con conseguente lesione dei suoi diritti di contribuente, e contesta che possa esistere un rapporto di solidarietà fra la ex amministratrice e la società cui è stata rivolta la richiesta di pagamento. Contesta infine che i creditori possano rivalersi nei confronti dei soci dopo lo scioglimento della società, ritenendo erronea la contraria affermazione sul punto della C.T.R..

Si difende con controricorso l’Amministrazione finanziaria e replica che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria non esclude il dovere di buona fede del contribuente che in questa fattispecie era assolutamente in grado di comprendere quale fosse il titolo giustificativo prodotto legittimamente in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e procedimento; l’omessa o comunque insufficiente motivazione; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58.

Secondo la ricorrente la erronea indicazione contenuta nella cartella esattoriale non costituiva una valida motivazione e l’Amministrazione finanziaria era in ogni caso tenuta in sede contenziosa a provare la sussistenza degli elementi giustificativi dell’iscrizione a ruolo.

Questa deduzione della ricorrente di per sè condivisibile finisce per non cogliere il senso della decisione della C.T.R. che è stato quello di ritenere effettivamente assolto l’onere probatorio con l’indicazione e la produzione in giudizio della sentenza che ha costituito il titolo per l’iscrizione a ruolo.

Quanto alla tardività dell’attività probatoria che ha portato a tale chiarimento è fondato il richiamo delle amministrazioni controricorrenti alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., sez. 5^, n. 2027 dell’11 febbraio 2003) sulla possibilità di produzioni documentali in appello. Il richiamo è fondato perchè la giurisprudenza citata afferma che in tema di appello avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile; requisito, quest’ultimo, richiesto dall’art. 345 cod. proc. civ., u.c. (come sostituito dalla L. n. 535 del 1990, art. 52), ma non dal citato art. 58. Da ciò consegue che costituisce erronea applicazione della norma in parola l’affermazione secondo cui la produzione documentale nel giudizio d’appello risulta illegittima ove non sia stata provata l’impossibilità incolpevole di versarla agli atti del giudizio di primo grado (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. 5^, 12185 del 12 maggio 2008).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; la contraddittorietà della motivazione.

Secondo la ricorrente anche la cartella esattoriale deve contenere tutte le indicazioni prescritte tassativamente dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto tese a consentire al contribuente di controllare sia l’an che il quantum della pretesa tributaria azionata nei suoi confronti e, conseguentemente, anche la legittimità del procedimento accertativo; in difetto di tali indicazioni, l’atto deve ritenersi illegittimo.

Come ha ritenuto implicitamente la C.T.R. e come rivendica la difesa di parte controricorrente tale principio va messo in relazione alla funzionalità della prescrizione normativa al fine di controllare se il contribuente abbia potuto in concreto esercitare il proprio diritto di impugnazione e di difesa in merito all’atto o se invece abbia subito un nocumento che abbia impedito o rilevantemente limitato l’esercizio di tali diritti. Si tratta di una valutazione di merito che presuppone una indagine caso per caso della conoscibilità degli elementi prescritti in relazione all’atto anche in assenza di una corretta indicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, sempre che tale conoscibilità derivi dall’applicazione dell’impiego del criterio di buona fede e di diligenza minima da parte del contribuente. Questa indagine è stata compiuta dalla C.T.R. che ha ritenuto ricorrente ab origine la riconoscibilità del titolo giustificativo in considerazione del lungo iter procedimentale e giudiziario che aveva portato alla sua emanazione da parte della Commissione tributaria centrale e che aveva opposto la società cooperativa all’amministrazione finanziaria. Si tratta, come si è detto, di una valutazione di merito che la Cooperativa ricorrente non ha concretamente impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto il ricorso, sul punto, è del tutto generico e tale comunque da non comportare l’accoglimento di una censura di contraddittorietà della motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2546 c.c., e la contraddittorietà della motivazione. Secondo la ricorrente non poteva essere affermata la responsabilità solidale della I., in quanto socia, nei confronti di eventuali creditori sociali insoddisfatti sia perchè i creditori sociali possono far valere i loro crediti fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (somme che nella specie sono mancate del tutto), sia perchè nella specie la cartella è stata intestata solamente alla società.

Quest’ultima considerazione appare assorbente e ha portato, del resto, sia la ricorrente che le controricorrenti ad affermare che la questione interessa esclusivamente i soci in proprio mentre la I. nella presente controversia e nella cartella impugnata ha assunto esclusivamente la veste di ex legale rappresentante della società cooperativa cessata. In quanto tale la I. non aveva nè interesse, nè legittimazione a sollevare la questione della insussistenza della solidarietà a carico degli ex soci.

Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie impositiva e dell’iter processuale, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA