Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7077 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 20/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.20/03/2017), n. 7077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1302-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel
giudizio (r.g. n. 13400/2015) vertente tra:
P.E., S.D., PI.CI.,
D.V.R., C.A., L.M., G.A.,
R.M., RU.MA.LI., D.S.T., GA.MA.,
SA.RO., CR.VI., LI.AN., D.M.R.,
PU.CA.;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE DI BARI;
– resistenti –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso
affinchè le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice
ordinario.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Rilevato che il TAR Lazio ha sollevato conflitto di giurisdizione con ordinanza del 18/12/2015 nel corso del giudizio instaurato da P.E. ed altri, insegnanti non di ruolo nelle scuole statali,con il quale detti insegnanti deducevano l’illegittimità delle graduatorie definitive pubblicate in data 7 luglio 2015 formate dall’ufficio scolastico provinciale di Bari nella parte in cui essi docenti erano stati inseriti in coda, in base alla data di conseguimento del titolo anzichè in base al punteggio;
2. considerato che non risulta agli atti la prova dell’avvenuta notifica della suddetta ordinanza alle parti e che, pertanto, è necessario fare istanza alla segreteria del TAR perchè sia acquisita la prova della regolare notifica alle parti della citata ordinanza del 18/12/2015.
PQM
Rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di richiedere alla segreteria del TAR la prova dell’avvenuta notifica del provvedimento con cui è stato sollevato il conflitto.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017