Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7076 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8918/2010 proposto da:

O.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO

Fabio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONTANA

LUCIANO, giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento

di competenza;

– ricorrente –

contro

P.P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI

PIER LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato MURATORI CASALI Pier

Alessandro, giusta delega in calce alla memoria;

– resistente –

contro

P.P.P., P.E. E M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo

studio dell’avv. PIER LUIGI LUCATTONI, rappresentati e difesi

dall’avv. MARIA ROMANA MURATORI CASALI, giusta procura in calce alla

memoria;

– resistenti –

avverso l’ordinanza R.G. 1722/00 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17-5-2000 ed il 18-5-2000 O.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena P.P.P., P.E. e M.C. e, premesso di essere comproprietaria per la quota di 1/4 unitamente a questi ultimi di alcuni immobili ivi indicati, chiedeva disporsi la divisione di detti beni con riserva per l’attrice di chiedere l’attribuzione di una quota in natura corrispondente alla quota di diritto posseduta.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti resistendo alla domanda attrice.

Con sentenza non definitiva del 10-8-2009 il Tribunale adito approvava e dichiarava esecutivi i progetti redatti dal C.T.U. nella relazione depositata il 19-8-2003, e con separata ordinanza rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l’estrazione dei lotti e lo svolgimento delle successive operazioni di cui agli artt. 790 e 791 c.p.c., davanti ad un notaio delegato.

Il giudice istruttore con ordinanza dell’8-11-2009 fissava per la discussione del progetto e per la delega al notaio per l’estrazione a sorte dei lotti da assegnare e per le conseguenti operazioni di cui agli artt. 790 e 791 c.p.c., l’udienza del giorno 12-11-2009;

successivamente con ordinanza riservata del 23-2-2010, preso atto dell’impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza da parte di P.E., P.P.P. e M.C., ritenuta la pregiudizialità del giudizio di appello rispetto al radicamento della fase esecutiva di assegnazione dei cespiti, ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello di appello.

Avverso tale ordinanza l’ O. ha proposto un ricorso per regolamento di competenza assumendo l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità nella decisione relativa al giudizio di appello rispetto al radicamento della fase esecutiva di assegnazione dei cespiti.

Premesso che le controparti avevano rinunciato alle richieste di sospensione dell’esecutorietà della sentenza avanzate in sede di appello dinanzi all’unico organo in proposito competente, ovvero la Corte di Appello, la ricorrente rileva che la sospensione disposta dal giudice istruttore risulta dettata più da ragioni di opportunità che da ragioni di effettiva e reale pregiudizialità tra i due giudizi.

La O. afferma poi che secondo l’orientamento costante di questa Corte la sospensione del giudizio di primo grado a seguito d’appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti a norma dell’art. 279 c.p.c., comma 4, e non in applicazione analogica dell’art. 295 c.p.c.; pertanto l’ordinanza impugnata deve conseguentemente ritenersi emessa nell’esercizio di un potere discrezionale di sospensione non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c., ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353.

Con distinte scritture difensive P.P.P. da un lato ed P.E. e M.C. dall’altro hanno chiesto l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, in particolare per la mancata impugnazione dell’ordinanza del giudice istruttore del 12-11-2009, nella quale era stato affermato tra l’altro che “nel procedimento di scioglimento della comunione, non è consentito al giudice procedere all’estrazione dei lotti sino a quando le contestazioni al progetto di divisione, da lui predisposto, non siano state definitivamente risolte con sentenza passata in giudicato”, ed hanno comunque chiesto il suo rigetto in quanto infondata.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti per la mancata impugnazione dell’ordinanza del giudice istruttore del 12-11-2009; è infatti agevole rilevare che tale ordinanza, con la quale la causa era stata rinviata all’udienza del 23-2-2010 per attendere la perenzione del termine per la eventuale proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado al fine di accertare o meno la definitività di tale sentenza, non ha provveduto alla sospensione del processo, ciò essendo avvenuto invero soltanto con la successiva ordinanza del 23-2-2010; pertanto la mancata impugnazione dell’ordinanza del 12/11/2009 è del tutto irrilevante ai fini di valutare l’ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza sollevata dalla O., invero tempestiva rispetto alla seconda delle menzionate ordinanze.

Tanto premesso, il ricorso, pienamente rispondente al principio di autosufficienza, è fondato per un duplice ordine di considerazioni.

Sotto un primo profilo occorre osservare che la sentenza non definitiva del Tribunale di Modena del 10-8-2009, che aveva approvato e dichiarato esecutivi i progetti di divisione redatti dal C.T.U., aveva evidentemente risolto tutte le questioni che la controversia in oggetto presentava, cosicchè l’ulteriore prosieguo del giudizio disposto con separata ordinanza per l’estrazione dei lotti e lo svolgimento delle successive operazioni di cui agli artt. 790 e 791 c.p.c., attiene ad una fase meramente esecutiva della suddetta pronuncia che, come tale, non è di per sè influenzata nel suo svolgimento dal contenuto del “decisum”oggetto dell’appello proposto dagli attuali resistenti; pertanto non ricorre nella specie un rapporto di pregiudizialità tra il suddetto giudizio di impugnazione rispetto al giudizio di primo grado, sussistente invero ai sensi dell’art. 295 c.p.c., soltanto quando l’accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all’oggetto dell’altro; d’altra parte nell’attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge (Cass. Ord. 20-2-2008 n. 4314).

Inoltre l’illegittimità dell’ordinanza impugnata emerge anche in base all’autonomo rilievo che, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; ne consegue che, se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (Cass. Ord. 29-8-2008 n. 21924).

In definitiva, a seguito dell’accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata, e deve disporsi la riassunzione del processo nei termini di legge dinanzi al giudice di primo grado che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione del processo nei termini di legge dinanzi al giudice di primo grado che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA