Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7076 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23488-2015 prcposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Cediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE n.

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/07/2015 R.G.N. 1042/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 29 luglio 2015, la Corte d’appello di Torino ha accolto il gravame svolto da T.M. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebito proposto dal T. per contributi a percentuale dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani relativi all’anno 2006, oltre sanzioni e interessi di mora;

la Corte territoriale, premesso che la maggiore contribuzione era stata richiesta dall’INPS all’esito dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva acclarato un reddito IRPEF superiore a quello dichiarato, riteneva che la notifica dell’avviso di accertamento non avesse interrotto la prescrizione quanto all’INPS, provenendo l’atto da un soggetto diverso e distinto dall’ente previdenziale creditore con la conseguenza che, avendo l’ente previdenziale notificato solo in data 27 marzo 2013 l’avviso di addebito opposto, il credito contributivo era prescritto; nè poteva assumersi il decorso della prescrizione dall’accertamento dell’agenzia delle entrate o dalla trasmissione dello stesso all’INPS, in considerazione dei poteri impositivi ed ispettivi attribuiti autonomamente all’INPS;

avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo tre motivi di censura;

T.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

prima dell’adunanza camerale il T. ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136 del 2018, avente ad oggetto gli addebiti riportati nell’avviso di addebito opposto, nella quale è contenuto l’impegno a pagare le rate con le cadenze indicate;

alla dichiarazione del ricorrente di volersi avvalere della definizione agevolata consegue, per legge, l’estinzione del processo (Cass. 3/10/2018, n. 24083 ed anche le recentissime Cass. nn. 25191 e 30680 del 2019, riferite alla analoga fattispecie di adesione prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016);

nella dichiarazione è infatti contenuto l’impegno a pagare le rate nel numero massimo previsto dalla norma, ossia in dieci rate nell’arco di cinque anni, scadenti 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;

nella dichiarazione è altresì contenuto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione;

in questa ipotesi, la sorte del processo è l’estinzione, dovendo equipararsi la posizione del resistente che rende la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata a quella del ricorrente che rende la medesima dichiarazione e che, nella disciplina legislativa, comporta appunto l’estinzione del processo (Cass. 3/10/2018, n. 24083);

si tratta di un’ipotesi di estinzione ex lege cui fa riferimento l’art. 391 c.p.c., comma 1, e la cui ricorrenza è stata definita da Cass. Sez. Un. 23/9/2014, n. 19980, secondo cui la norma dell’art. 391 c.p.c., comma 1 (nel testo sostituito del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15), che richiama accanto alla rinuncia i “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva ed a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poichè l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare” e, quindi facendone conseguire “che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli art. 375 c.p.c., n. 3 e art. 380-bis c.p.c., in entrambi i casi il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, anche se egli sia resistente o intimato” (Cass. n. 24083/2018; v. Cass. Sez. Un. 23/9/2014, n. 19980);

quanto alle spese non deve essere adottato alcun provvedimento, perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (così ancora Cass. n. 24083/2018, cit.);

infine, poichè la pronuncia è di estinzione, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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