Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7076 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5125/2018 proposto da:

(OMISSIS) S.n.c., in persona del socio amministratore pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Di

Lullo Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.n.c., Valdadige Costruzioni S.p.a. in

Liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 495/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

pubblicata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2022 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Nardecchia Giovanni Battista, che ha chiesto il rigetto dei primi

due motivi e l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite sul terzo

motivo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudizio arbitrale attivato nei confronti della Valdadige Costruzioni Spa è stato definito con lodo emesso in data 12.7.2012, che ha condannato l'(OMISSIS) Snc al risarcimento del danno nella misura di Euro 2.700.00,00, nell’ambito di un contenzioso avente ad oggetto l’attuazione di un piano particolareggiato, di iniziativa privata, che prevedeva la realizzazione di edifici residenziali.

Il lodo è stato impugnato dall'(OMISSIS) che veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste, in data 21.8.2015, nella pendenza del giudizio di appello che veniva dichiarato interrotto dall’adita Corte triestina e poi riassunto il 30.11.2015 dalla stessa impresa fallita, mentre il Fallimento rimaneva contumace nel giudizio riassunto.

La Corte, con sentenza del 29.6.2017, dichiarava estinto il processo per difetto di legittimazione ad agire dell'(OMISSIS), la quale – ad avviso della Corte – infondatamente invocava la propria legittimazione straordinaria a riassumere il giudizio interrotto, non avendo essa dato prova dell’inerzia del Fallimento, nulla escludendo che la decisione di quest’ultimo di non proseguire il processo fosse stata assunta deliberatamente per ragioni di opportunità.

Avverso questa sentenza l'(OMISSIS) propone ricorso per cassazione notificato alla Valdadige Costruzioni che non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ pregiudiziale l’esame del terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 300 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale dichiarato l’interruzione del processo in una situazione in cui la causa era stata già introitata per la decisione, essendosi l’evento interruttivo (il fallimento dell'(OMISSIS)) verificato dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ed erano stati assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Il motivo è fondato.

E’ accaduto che, nel giudizio di appello, all’udienza del 14.4.2015 le parti avevano precisato le conclusioni ed erano stati concessi i termini, scadenti il 3.7.2015, per le memorie conclusionali e le repliche ex artt. 190 e 352 c.p.c. (non risulta che vi sia stata la discussione orale della causa davanti al collegio) e che, intervenuta la dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale di Trieste del 31.8.2015, la Corte d’appello aveva dichiarato l’interruzione del processo con ordinanza del 29.9.2015.

In questa situazione processuale la Corte non avrebbe potuto dichiarare l’interruzione del processo. Ed infatti, la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce l’effetto interruttivo del processo, essendo tale ipotesi equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta (cfr. Cass. n. 14472 e 27829 del 2017, n. 23042 del 2009).

Non giova invocare in senso contrario l’automatismo dell’effetto interruttivo proprio del fallimento (cfr. SU n. 12154 del 2021), la cui operatività presuppone pur sempre che l’evento non sopravvenga oltre il limite temporale – costituito dalla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche o dalla chiusura della discussione orale – che segna il momento finale per l’ingresso nel processo di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.

Il Collegio non ravvisa ragioni evidenti di contrasto nella giurisprudenza di legittimità per la rimessione alle Sezioni Unite della questione posta nel motivo in esame.

Gli altri motivi sono assorbiti: il primo e il secondo, riguardanti la pretesa non compromettibilità della lite in arbitri, in quanto incidente su interessi legittimi, trattandosi di una doglianza (già proposta in sede di impugnazione del lodo) che è rimessa alla Corte territoriale in sede di rinvio; il quarto motivo, concernente una questione (sulla legittimazione dell’Impresa a riassumere il giudizio interrotto) logicamente successiva a quella dell’efficacia interruttiva del fallimento.

In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo e, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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