Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7075 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7851/2010 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SAN BASILIO 72, presso lo studio dell’avvocato SANTORO DAVID

MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GNIGNATI Paolo, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato JANARI Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SPIAZZI DANTE, DORIZZI ENRICO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1493/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

2.12.08, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Dante Spiazzi che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19-5-1994 C.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la sorella C.E. chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta dell’atto pubblico del 3-11-1988 a rogito notaio Tedeschini di Padova con il quale egli aveva donato a quest’ultima la quota pari alla metà indivisa di un fondo agricolo di sette ettari circa sito nel Comune di Padova; invero le parti non avevano voluto porre in essere alcun trasferimento, come provato dalla controdichiarazione contestualmente sottoscritta dalle parti il cui originale era rimasto in deposito fiduciario presso lo studio del notaio Todeschini.

Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento della domanda attrice assumendo che l’attore non aveva fornito la prova dell’asserito intento simulatorio delle parti al momento della stipula dell’atto di donazione, attesa l’assenza di ogni riferimento temporale nel testo della pretesa controdichiarazione; inoltre evidenziava, a sostegno dell’assunto in ordine alla effettiva volontà delle parti di stipulare la suddetta donazione, l’oggettiva necessità dei fratelli C. di unificare la proprietà dell’immobile in capo all’esponente al fine di poter rapidamente agire per ottenere il rilascio del fondo oggetto della donazione stessa nei confronti dell’allora affittuario C.E..

Con sentenza del 15-72001 il Tribunale adito respingeva la domanda.

Proposta impugnazione da parte di C.A. cui resisteva C.E., la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 17/9/2009, in accoglimento del gravame, ha dichiarato inefficace l’atto di donazione del 3-11-1988 e, per l’effetto, ha dichiarato l’appellante proprietario di una quota pari alla metà indivisa del predetto fondo agricolo.

Per la cassazione di tale sentenza C.E. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui C.A. ha resistito con controricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 9/11/2010 ha concluso per la decisione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 342 e 345 c.p.c., ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto nuova la domanda di natura costitutiva introdotta dall’appellante nel giudizio di secondo grado con la quale aveva chiesto l’annullamento per errore dell’atto di donazione per cui è causa, laddove l’unica domanda di natura dichiarativa proposta nel giudizio di primo grado da C.A. era quella di simulazione assoluta relativamente al suddetto atto; pertanto il giudice di appello si era pronunciato su di una domanda che non aveva costituito oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale, invece di dichiarare per tale ragione l’inammissibilità dell’unico motivo proposto dall’appellante, il quale era pure privo di interesse giuridico ad impugnare la sentenza di primo grado per omessa pronuncia su di una domanda in realtà mai formulata in quella sede.

La menzionata relazione ha ritenuto infondata tale censura, atteso che la Corte territoriale ha rilevato che l’atto di appello, pur in presenza di alcune imperfezioni lessicali, evidenziava chiaramente lo stesso “petitum”, ovvero l’originaria richiesta di inefficacia dell’atto di donazione, e la stessa “causa petendi”, cioè l’esistenza ed il portato della controdichiarazione, che caratterizzavano la domanda proposta nel primo grado di giudizio; la relazione ha aggiunto che tale valutazione, pienamente condivisibile quanto al “petitum”, era sostanzialmente corretta anche riguardo alla “causa petendi”, poichè, pur attinendo la controdichiarazione alla prova della simulazione, tuttavia essa richiamava pur sempre la deduzione secondo cui il contratto stipulato tra le parti sarebbe stato in realtà apparente per via dell’asserito accordo simulatorio;

pertanto la domanda formulata in atto di appello non aveva mutato i fatti costitutivi della pretesa azionata nel primo grado di giudizio e conseguentemente il tema d’indagine.

Con la memoria depositata la ricorrente, ribadendo in riferimento al motivo formulato che l’appellante aveva invocato la stessa controdichiarazione (invocata nel giudizio di primo grado a fondamento della domanda di simulazione) a sostegno della diversa domanda di annullamento della donazione per errore, non apporta sostanzialmente nuove argomentazioni rispetto a quelle svolte nella censura in esame e già confutate esaurientemente in sede di relazione.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e art. 132 c.p.c., nonchè contraddittoria motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello ha inquadrato la fattispecie nell’ambito della simulazione assoluta, considerato che ha attribuito al contratto stipulato tra le parti effetti negoziali semmai riconducibili alla simulazione relativa.

C.E. rileva poi che la Corte territoriale, nell’osservare “che la volontà dei due fratelli ero quella di far tornare, in un momento successivo, la quota già appartenente ad A. in sua proprietà”, ha finito per attribuire una piena efficacia traslativa al negozio, sia pure se circoscritta sul piano temporale; inoltre, avendo configurato la controdichiarazione come un “contestuale patto di retrocessione ad nutum”, cui aveva riconnesso il diritto dell’appellante di “ottenere giudizialmente la retrocessione della propria quota”, il giudice di appello ha adombrato in realtà la ricorrenza di un negozio fiduciario e/o indiretto, come del resto emergeva da diversi elementi alcuni dei quali considerati dalla stessa sentenza impugnata; infatti la volontà delle parti era proprio quello di far acquistare ad C.E. la proprietà del terreno oggetto della donazione con l’obbiettivo di riacquistarne la piena disponibilità a seguito del rilascio di esso da parte del conduttore, come in effetti era avvenuto; tale circostanza spiegava la cautela apprestata dalle parti, per l’ipotesi di esito negativo del giudizio per il rilascio del bene, nel redigere una scrittura che prevedeva la possibilità di far tornare la proprietà della quota di terreno donata nella disponibilità di C.A., riconoscendo che la donazione era frutto di un errore di vantazione.

La censura è infondata.

La relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha rilevato che le parti avevano chiaramente manifestato la volontà di non volere gli effetti della donazione, sottoscrivendo, contestualmente al relativo atto pubblico, una dichiarazione del seguente tenore: “l’otto non ha valore alcuno e pertanto non può produrre alcun effetto giuridico”, ed ha aggiunto che dalle deduzioni svolte e dai documenti prodotti si evinceva che il formale atto di donazione era finalizzato a conseguire il rilascio del fondo condotto da un terzo, obbiettivo poi effettivamente raggiunto; era poi certo che la volontà dei due fratelli era quella di far tornare in un momento successivo in proprietà di C.A. la quota a lui già appartenente mediante la stipula di un “atto diretto ad annullare gli effetti formali di detta donazione”.

La suddetta relazione ha poi affermato che la sentenza impugnata ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nell’ambito della simulazione assoluta all’esito di una interpretazione non solo dei contenuto letterale della suddetta scrittura, ma anche del comportamento delle parti e quindi delle finalità da esse in tal modo perseguite, dando luogo ad un accertamento di fatto sorretto da logica ed adeguata motivazione, come tale incensurabile in questa sede; ed invero lo scopo (non contestato tra le parti) che animava i fratelli E. ed C.A. di rappresentare dinanzi all’affittuario del fondo per cui è causa la proprietà intera di esso in capo ad uno solo dei comproprietari onde ottenerne il rilascio ai sensi della L. n. 203 del 1982, e dunque di creare di fronte al terzo l’apparenza del trasferimento di un diritto dall’una all’altra delle parti mentre in realtà non intendevano attribuire alcun effetto all’atto di donazione, spiegava logicamente il convincimento della Corte territoriale; pertanto tali conclusioni non potevano essere infirmate dalla improprietà di alcune espressioni utilizzate dalla sentenza impugnata (valutate dalle ricorrente in modo avulso dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice di appello), per poter ritenere insussistente nella specie la simulazione assoluta dell’atto di donazione per cui è causa.

Tali conclusioni devono essere condivise anche all’esito dei rilievi in senso contrario svolti nella memoria dalla ricorrente, incentrati su una presunta contraddittorietà tra gli elementi di fatto acquisiti dal giudice di appello e le conseguenze in diritto che ne ha tratto; invero le conclusioni sopra enunciate della Corte territoriale sono la conseguenza logica, come già evidenziato, di una interpretazione sia de contenuto della suddetta scrittura sia del comportamento delle parti.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo insufficiente e/o contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la predetta controdichiarazione, sebbene del tutto priva di data, fosse stata sottoscritta dalle parti “contestualmente al relativo rogito”, senza l’indicazione di alcun elemento probatorio a sostegno di tale assunto; eppure si trattava di un profilo nodale della controversia, dato che la simulazione richiede, per la sua intrinseca struttura logica, che il relativo accordo debba precedere o quantomeno accompagnare l’atto apparentemente voluto.

La predetta relazione ha ritenuto inammissibile tale censura; in proposito ha rilevato che la Corte territoriale, limitandosi ad affermare che la predetta controdichiarazione era stata sottoscritta contestualmente al rogito, non ha evidentemente ritenuto che vi fosse contrasto in proposito dalle parti; ha quindi considerato che, poichè la questione prospettata, che implicava un accertamento di fatto, non risultava trattata dalla sentenza impugnata, a ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

In proposito si osserva che tali condivisibili argomentazioni non sono infirmate dall’assunto sostenuto nella memoria della ricorrente secondo cui a pagina 5 del ricorso era contenuto un richiamo alla comparsa di costituzione del giudizio di appello dove la questione suddetta era stata sollevata; in realtà il contenuto di tale comparsa di costituzione riportato nel ricorso fa soltanto un generico riferimento al fatto che la pretesa controdichiarazione non conteneva alcun elemento idoneo a provare l’esistenza di un accordo simulatorio tra le parti anteriore o coevo all’atto di donazione, con una contestazione quindi riguardante sostanzialmente l’interpretazione del contenuto della scrittura piuttosto che l’epoca di redazione della controdichiarazione, considerato altresì che C.E., vincitrice all’esito della sentenza di primo grado, aveva l’onere ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di riproporre tale questione espressamente in termini specifici.

I ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e Euro 2.500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA