Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7075 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.L., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to DE SIENA

Marina, per mandato in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e domiciliati

presso i suoi uffici in Roma Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 981/03 della Commissione tributaria centrale,

sez. settima, emessa il 25 novembre 2002, depositata il 5 febbraio

2003, R.G. 44068/89;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26 novembre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.L. ha impugnato l’avviso di mora con il quale l’Esattoria Comunale di Napoli aveva richiesto il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 98, all’ O. quale legale rappresentante della VRAM s.r.l. in seguito dichiarata fallita. Ha dedotto il ricorrente la mancata notifica del provvedimento irrogativo delle sanzioni e del prodromico avviso di accertamento. Ha eccepito inoltre di non essere più stato amministratore della società VEAM sin dal 1979.

La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso limitatamente al 1979, ritenendo invece dovute le sanzioni per il periodo pregresso.

Ha proposto appello O.L. e la C.T. di secondo grado lo ha accolto sul rilievo della mancata contestazione personale delle violazioni.

Contro tale decisione l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Centrale che lo ha accolto ritenendo dovuta la notifica del solo avviso di mora.

Ricorre per cassazione O.L. con due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ O. che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 98 e 46.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare si rileva l’omessa considerazione della decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dal termine per notificare alla società fallita l’atto di accertamento, circostanza già accertata dalla CT 2^ grado e non presa in esame dalla CTC. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle amministrazioni controricorrenti.

L’eccezione deve ritenersi fondata in quanto la sospensione dei termini, della L. n. 289 del 2002, ex art. 16, non si applica alle controversie relative all’impugnazione degli avvisi di mora e degli atti di esecuzione dato che tali controversie sono escluse dall’applicazione del condono.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,010 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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