Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7075 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. NOVIK A. Ton – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21750-2018 proposto da:

P.O., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DI GIUSEPPE DONATO DOMENICO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, con domicilio eletto ROMA VIA DEI PORTOGHESI difesa e

rappresentata dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI

BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 790/2918 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2019 dal Consi liere Dctt. ADET TONI NOVIK;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta

agli scritti.

Fatto

1. Con sentenza n. 790/18 del 6 novembre 2017, depositata il 29 gennaio 2018, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (CTR) respingeva l’appello proposto da P.O., avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva a sua volta respinto il ricorso del medesimo contro l’atto di contestazione emesso dall’agenzia delle dogane, relativo alla sanzione amministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica (ex art. 59, D.Lgs. n. 504/95).

2. Come si evince dalla sentenza della CTR la violazione era stata constatata da dipendenti Enel che, in presenza dei carabinieri, avevano constatato e verbalizzato che il prelievo era stato effettuato tramite un cavo collegato ad un contatore distaccato, trasportato poi nell’abitazione di campagna, sita in Contrada Zenna, del Pezzuto. Questi, alla presenza dei carabinieri, aveva dichiarato di aver realizzato personalmente l’allaccio diretto.

3. Ricorre per cassazione Pezzuto sulla base di due motivi, cui resiste l’agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699 e 2700 c.c., art. 100 c.p.c., L. n. 241 del 1990, art. 21-septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3. Si sostiene che l’art. 58 del D.Lgs. n. 504/95 attribuisce i poteri di verifica e di controllo in materia ai funzionari dell’amministrazione finanziaria ed agli appartenenti alla guardia di finanza, ma non ai dipendenti dell’Enel. Pertanto, il verbale di verifica redatto dai dipendenti Enel non è un atto pubblico e non fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che si dichiarano avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Tanto, sia in relazione alla supposta dichiarazione rilasciata da P. di essere stato l’autore dell’allaccio, dal medesimo contestata, sia in relazione a quanto affermato circa la validità ed il funzionamento dell’impianto elettrico.

La censura è infondata. Gli accertamenti sull’allaccio abusivo sono stati posti in essere da dipendenti Enel nell’esercizio delle loro funzioni enon ai sensi della L. n. 504 del 1995 (D:Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative). Va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o dei diritto privato, ma ha rilevo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E’ noto poi che, nell’ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali premesse, non v’è dubbio che l’attività del dipendente dell’ENEL rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica -, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all’ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato. Gli esiti di questo accertamento sono stati fatti propri dall’agenzia delle dogane e trasfusi nell’atto di contestazione. Il motivo, inoltre, nella parte in cui contesta il rilascio della dichiarazione, è inammissibile, in quanto implica una rivalutazione dei fatti di causa che non è consentita in sede di legittimità e si pone in contrasto con il principio per cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitare poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 a e L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 24 Cost., art. 2727 c.c. e ss., D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 1, L. n. 241 del 1990, art. 21-septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3. Si sostiene che sarebbe erronea l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’atto di contestazione delle sanzioni conterrebbe i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione dell’amministrazione e tutti gli elementi essenziali per la determinazione dell’imponibile e delle imposte liquidate. In contrario, si ritiene che il mero richiamo alla fattura Enel depositata, contenente “una mera indicazione di dati e numeri, senza alcuna spiegazione sul metodo adottato”, non conosciuta dal P. nè allegata all’atto di contestazione delle sanzioni, pregiudicava il diritto di difesa. In mancanza dell’atto presupposto, la contestazione delle sanzioni era frutto di mere presunzioni di presunzioni.

Anche questo motivo è infondato. Il verbale dell’agenzia ha richiamato i dati dell’accisa e dell’addizionale dovuta, risultanti dalla fattura inviata in relazione al periodo in cui si erano verificati i prelievi irregolari, calcolati secondo i parametri di legge: il P. quindi è stato messo in grado di comprendere il metodo di determinazione della sanzione. Si ribadisce quanto in precedenza esposto in merito ai limiti che incontra il vizio di violazione di legge relativamente ai fatti accertati.

3. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA