Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7074 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12040/2010 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio

dell’avvocato FIORETTI Andrea, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciLiato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIOLI

Paolo Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4804/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 22/02/10,

depositata il 03/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 da Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 18.11.10 dal consigliere designato per l’esame preliminare.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

premesso che il giudice a quo, adito per l’annullamento di una delibera assembleare, con la quale era disposto che la chiave d’accesso al lastrico solare comune avrebbe dovuto essere custodita dal portiere, cui i condomini avrebbero potuto rivolgersi in caso di bisogno, ha declinato la propria competenza, ravvisando quella per materia del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3, vertendosi in materia relativa alle modalità di uso dei servizi condominiali;

rilevato che il ricorrente censura la suddetta decisione, sull’essenziale considerazione che la natura formale del pregiudiziale motivo d’impugnazione da lui dedotto, attinente alla mancata preventiva inclusione dell’oggetto suddetto nell’ordine del giorno dell’assemblea comunicato ai condomini negli avvisi di convocazione, ne comporterebbe la non riconducibilità alla suindicata competenza per materia, per cui, applicandosi quella generale per valore, il tribunale sarebbe stato correttamente adito:

ritenuta la manifesta infondatezza della suesposta tesi, perchè l’oggetto della deliberazione, che si assume nulla per vizi di forma,comunque attiene ad una questione rientrante ratione materiae nella previsione di cui all’art. 7 c.p.c., comma 3, derogatoria rispetto a quella generale ripartita secondo il valore della controversia, a nulla rilevando che la preliminare ragione dell’impugnazione si fondi sulla violazione di norme disciplinanti la convocazione dell’assemblea a la preventiva indicazione nell’o.d.g.

degli argomenti da trattare, al riguardo non sussistendo alcuna norma o principio generale riservante i relativi giudizi alla cognizione del Tribunale;

considerato, pertanto, che il riparto di competenza anche in questi casi deve avvenire sulla base del principio contenutistico, avente riguardo al tema specifico del deliberato assembleare, di cui l’attore si dolga, nella specie chiaramente attinente alle modalità di esercizio e non alla sussistenza o estensione di un diritto dei condomini, quali che ne siano le ragioni della dedotta illegittimità;

propone rigettarsi il ricorso, confermando la dichiarazione di competenza per materia del Tribunale di Roma”.

Tanto premesso, lette le memorie depositate dalle parti, rilevato che la difesa del ricorrente non ha proposto ulteriori argomentazioni atte a superare quelle esposte nella relazione, che vanno integralmente confermate (emendandosi peraltro l’errore materiale finale,laddove deve intendersi confermata “la dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Roma”), il collegio ribadisce che è all’oggetto della impugnata deliberazione condominiale, e non anche alle addotte ragioni di illegittimità (quand’anche di ordine formale), che deve aversi riguardosi fini della determinazione della competenza per materia ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, al riguardo assumendo rilievo, ai fini dell’individuazione del petitum sostanziale, la natura delle situazioni soggettive su cui specificamente incide l’atto impugnato.

Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la competenza del Giudice di Pace di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto entro il termine di legge.

Il regolamento delle spese del presente giudizio va, infine, rimesso al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, disponendo la riassunzione del processo davanti al medesimo nei termini di legge e rimettendo il regolamento delle spese del presente giudizio al giudice di merito.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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