Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7074 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/03/2017, (ud. 25/10/2016, dep.20/03/2017),  n. 7074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25565-2014 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SICILIA 66, presso lo studio degli avvocati AUGUSTO FANTOZZI,

ROBERTO ALTIERI, EDOARDO BELLI CONTARINI, che lo rappresentano e

difendono unitamente agli avvocati ANTONIO DI VITA e GIOVANNI

CORBYONS, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI, PATRONATO SAN

VINCENZO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO SANTARELLI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZONCA e STEFANO ZONCA, per

deleghe a margine del controricorso;

– controricorrenti –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITO GRITTI, per delega in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI, PATRONATO SAN

VINCENZO, elettivamente domiciliati e difesi come sopra;

– controricorrenti all’incidentale –

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 4-A, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO BARLETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA LUCIA TAMBORINO, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI, PATRONATO SAN

VINCENZO, elettivamente domiciliati e difesi come sopra;

COMUNE DI BERGAMO, elettivamente domiciliato e difeso come sopra;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè

COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITO GRITTI, per delega in calce al ricorso

successivo;

– ricorrente successivo –

contro

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI, PATRONATO SAN

VINCENZO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO SANTARELLI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZONCA e STEFANO ZONCA, per

deleghe a margine del controricorso al ricorso successivo;

– controricorrenti al ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 181/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

uditi gli avvocati Antonio DI VITA, Giovanni CORBYONS, Gabriele

PAFUNDI, Paolo BARLETTA per delega dell’avvocato Maria Lucia

Tamborino, Vincenzo RAGO per l’Avvocatura Generale dello Stato e

Stefano SANTARELLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, in subordine

inammissibilità.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Con ricorso del 9 novembre 1995, il Patronato San Vincenzo e l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” convenivano, davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Milano, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, i Ministeri allora denominati delle Finanze e dei Lavori Pubblici, il Comune di Bergamo e la Regione Lombardia, chiedendo – previo accertamento della loro responsabilità solidale, ex artt. 2043 e 2055 c.c., per i danni verificatisi a seguito dello straripamento, in data 11 luglio 1992, del torrente (OMISSIS), le cui acque avevano inondato due edifici di proprietà del Patronato, l’uno denominato “(OMISSIS)” e l’altro, occupato dai laboratori dell'(OMISSIS) – la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.1. Il Consorzio si costituiva in giudizio, chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (Riunione adriatica di sicurtà – R.A.S.) e contestando nel merito domanda. La Regione Lombardia si costituiva eccependo il difetto giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito le domande. Le amministrazioni statali convenute e il Comune di Bergamo si costituivano, contestando le domande e chiedendone il rigetto.

1.2. All’esito dello svolgimento del giudizio, che subiva una lunga stasi per effetto della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 2002 e nel quale veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio e venivano assunte prove orali, l’adito Tribunale Regionale, con sentenza del 24 dicembre 2011, dichiarava i convenuti responsabili in solido dei danni, condannandoli al loro risarcimento in Euro 188.585,17 in favore del Patronato San Vincenzo e in Euro 298.665,00 in favore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, oltre accessori e con rifusione delle spese di giudizio.

1.2.1. Il Tribunale Regionale perveniva alla decisione, disattendendo innanzi tutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalla Regione Lombardia, nonchè quella di competenza, sollevata dalle amministrazioni statali e dal Comune di Bergamo.

1.2.2. Nel merito, il Tribunale, secondo quanto risulta dalla sentenza qui impugnata: a) disattendeva le eccezioni di tutte le parti convenute, secondo cui l’evento meteorologico alla base dello straripamento delle acque avrebbe dovuto essere ritenuto eccezionale e imprevedibile, in proposito dando credito alla c.t.u., la quale aveva concluso nel senso che l’evento meteorico dell’11 luglio 1992 era stato certo ragguardevole, ma non eccezionale, potendosi valutare il suo tempo di ritorno maggiore di dieci anni e inferiore a cinquanta anni, con molta probabilità di venti anni; b) una volta esclusa la eccezionalità dell’evento, e quindi il caso fortuito, riteneva sussistente la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., essendo l’ente gestore responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione dei beni di cui è proprietario o che ha in custodia; c) quanto alla posizione dei singoli enti convenuti, il Tribunale Regionale riteneva che all’obbligo indicato non potessero sottrarsi i Ministeri convenuti, stante l’appartenenza del torrente Moria al demanio statale, nè la Regione Lombardia, alla quale la polizia delle acque era stata delegata con D.P.R. n. 616 del 1977, come sostenuto dai Ministeri convenuti e non contestato dalla stessa Regione, nè il Consorzio di Bonifica, obbligato, ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 15 novembre 1973, n. 1406, alla manutenzione del torrente, trattandosi di corso d’acqua classificato di terza categoria in base alla L. n. 523 del 1904, nè, infine, il Comune di Bergamo, in relazione ai tratti del torrente alla cui copertura esso aveva provveduto, al fine di poter utilizzare il soprasuolo, assumendosi l’obbligo di manutenzione in base alle relative concessioni e autorizzazioni ministeriali; d) affermava, quindi, che su tutti i soggetti convenuti incombeva l’onere di provare di avere espletato con diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza, manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e al generale principio del neminem laedere; e) reputava che tale onere non poteva ritenersi assolto, atteso che il c.t.u. – sulla base dell’esame dello scolmatore, realizzato nel 1991 a cura del Consorzio convenuto e per il quale risultavano rilasciati certificati di collaudo nel 1994 – aveva posto in rilievo che esso era stato realizzato proprio al fine di consentire il deflusso delle acque del torrente Moria nel fiume Serio in caso di piena e che le sue condizioni avevano avuto un ruolo nella determinazione dello straripamento delle acque in modo tale da raggiungere gli edifici di proprietà del Patronato; f) osservava che il c.t.u., facendo applicazione di criteri scientificamente attendibili, aveva ritenuto che l’alveo del torrente, segnatamente nel tratto compreso tra il ponte di (OMISSIS) ed il manufatto derivatore presentava una scarsa capacità di deflusso, inadeguata alle necessità occorse con la piena dell’11 luglio 1992 e rimediabile solo con interventi idraulici, quali la ricalibratura dell’alveo, di non scarso rilievo; g) rilevava che, sentito a chiarimenti, il c.t.u. aveva puntualmente replicato alle osservazioni critiche dei consulenti tecnici della parti, adducendo a riprova della validità delle conclusioni del c.t.u., che, dopo gli eventi oggetto di causa, erano stati effettivamente eseguiti interventi di manutenzione e modificazione dell’alveo e che, pur essendosi verificate precipitazioni anche di maggiore intensità rispetto a quelle dell’ 11 luglio 1992, in quelle occasioni non vi era stata alcuna esondazione delle acque.

Sulla base di tali rilievi, il primo giudice, così accertata dunque la causa della esondazione, riteneva che della stessa dovessero rispondere, in solido, tutti gli enti convenuti, con la precisazione, quanto al Comune di Bergamo, che la convenzione del 1 ottobre 1988, stipulata tra il Comune e il Consorzio, dimostrava come dell’onere di rimuovere eventuali depositi di materiale fosse gravato il Comune, il quale aveva convenzionalmente incaricato il Consorzio, nei confronti del quale, ove la convenzione fosse ancora efficace, avrebbe potuto rivalersi. Quanto ai danni, il Tribunale rilevava che l’ingente documentazione, anche fotografica, acquisita e le deposizioni dei testi consentissero di ritenere provato l’allagamento dei locali e quindi i danni agli stessi, agli arredi e ai beni in essi collocati. Riteneva tuttavia che, escluse le spese fatturate, non si potesse procedere alla liquidazione secondo il criterio suggerito dai ricorrenti dovendosi fare ricorso a criteri equitativi di liquidazione.

2. Avverso la sentenza del TRAP proponeva appello in via principale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, mentre appelli incidentali venivano interposti dal Comune di Bergamo, dalla Regione Lombardia e dai Ministeri.

Nella resistenza all’appello del Patronato San Vincenzo e dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, il TSAP, con sentenza n. 181 dell’11 settembre 2014, rigettava sia l’appello principale sia gli appelli incidentali.

3. Avverso la sentenza del TSAP ha proposto ricorso in via principale contro le altre parti del giudizio di merito il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, affidandolo a cinque motivi.

Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso il Patronato San Vincenzo e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”.

3.1. Al ricorso ha resistito, altresì, con controricorso la Regione Lombardia, aderendo al quarto motivo dello stesso e contestando, invece, gli altri motivi. Nel controricorso ha anche svolto due motivi di ricorso incidentale e ad esso hanno resistito con separati controricorsi il Comune di Bergamo ed il Patronato San Vincenzo.

3.2. Con altro controricorso hanno resistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture, svolgendo in esso ricorso incidentale sulla base di due motivi. Ad esso hanno resistito con controricorso congiunto il Patronato San Vincenzo e dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.

3.3. Un ricorso autonomo, ma successivo a quello principale e, dunque, oggettivamente incidentale, è stato proposto, in fine, contro le altre parti, dal Comune di Bergamo. Anche a questo ricorso hanno resistito congiuntamente con controricorso Patronato San Vincenzo e dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.

4. Il Patronato San Vincenzo e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, da un lato, ed il Comune di Bergamo, dall’altro, hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi incidentali vanno esaminati congiuntamente al principale, in seno al quale sono stati proposti. Quello autonomo del Comune di Bergamo va riunito al principale a norma dell’art. 335 c.p.c.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si è dedotta “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 523 del 1094, artt. 3, 7, 8 e 44 del D.M. 15 novembre 1973, n. 1046 e della L. n. 183 del 1989, art. 34 e della L. n. 520 del 1993, art. 1 (art. 200, lett. d), R.D. n. 1775 del 1933)”.

Vi si argomenta che la legittimazione passiva in senso sostanziale del Consorzio sarebbe stata ritenuta erroneamente, al lume delle norme evocate nell’intestazione, sul cui significato e sulla cui successione si svolgono ampie considerazioni, le quali sono finalizzate ad evidenziare come, in base ad esse, non si sarebbe configurato alcun obbligo del ricorrente di provvedere alla manutenzione dell’alveo del torrente (OMISSIS).

Il motivo impugna una ratio decidendi che nella sentenza del TSAP non si rinviene, in quanto la legittimazione passiva del Consorzio è stata da essa predicata non già in via normativa, cioè come implicazione delle norme sulla cui successione si sofferma il ricorrente, bensì per altra ragione, cioè in forza dell’efficacia della convenzione con il Comune di Bergamo, di cui il ricorrente si occupa il secondo motivo.

Il motivo, poichè non si correla alla ratio decidendi è, dunque, inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito di recente da Cass., Sez. Un., nn. 16598 e 22226 del 2016), secondo cui: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.”.

2.1. Con un secondo motivo, articolato in tre censure, si è prospettata, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200, lett. d), in primo luogo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in secondo luogo “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, ed in terzo luogo violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6″.

Tutte e tre le censure si articolano nella prospettazione che il TSAP avrebbe male interpretato la convenzione a suo tempo stipulata fra il Consorzio ed il Comune di Bergamo, con cui il Consorzio si era impegnato alla manutenzione dell’alveo del torrente (OMISSIS). Ciò, perchè in essa si prevedeva una durata annuale, prorogabile dalla Giunta Municipale di anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni, salvo disdetta da parte del Consorzio, e nella specie la proroga non si era avuta e non risultava dimostrata.

Si tratta di censure inammissibili, in quanto non si evidenzia dove e come la questione della cessazione dell’efficacia della convenzione, sulla base della quale è stata affermata la responsabilità e, dunque, la legittimazione passiva in senso sostanziale del Consorzio ricorrente, fosse stata prospettata in appello nei termini in cui il motivo pretende di discuterne.

Tale evidenziazione era necessaria, atteso che la sentenza impugnata parla (a pag. 27, prime tre righe) di “obbligo assunto nei confronti del Comune di Bergamo (dal Consorzio) sulla base di una convenzione che, alla data dell’evento, doveva ancora ritenersi operante tra le parti”, senza riferire di una discussione insorta sul punto di tale permanente operatività, nel mentre, in precedenza, al punto 6.4., nell’affermare l’infondatezza della prospettazione del Comune che responsabile esclusivo fosse il Consorzio, proprio sulla base della convenzione, dà per scontato che essa fosse vigente al momento dell’evento e nemmeno in quella sede esamina la questione esegetica posta dal ricorrente.

Le censure, dunque, non sfuggono ad una valutazione di inammissibilità per novità, supponendo, del resto, il loro esame accertamenti di fatto e non una mera quaestio iuris su fatti (l’assenza di proroghe) che risultino introdotti ed esaminati nei gradi di merito o che si sia fatto constare introdotti.

Ferma la decisività di quanto rilevato, si deve in ogni caso rimarcare che, a p. 19 del controricorso dei danneggiati, si evidenzia perchè non si può addebitare alla sentenza nessuna delle censure: vi si sostiene, infatti, che il Consorzio non aveva dedotto la cessazione alla scadenza della convenzione, bensì il venir meno di ogni sua responsabilità per l’alveo, per effetto della propria soppressione. Esclusa quest’ultima sino alla L. n. 520 del 1993, l’affermazione della perdurante vigenza della convenzione si appoggiava, nel presupposto della mancanza di contestazione, sull’implicita conseguenza contrapposta che, non cessato il consorzio, permanessero i suoi obblighi.

Si evidenzia, del resto, che parte ricorrente non ha depositato memoria, nella quale avrebbe potuto replicare sul punto.

2.2. Con il terzo motivo ci si è doluti di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c. (art. 200, lett. d), R.D. n. 1775 del 1933)”.

Il motivo censura l’affermazione della sentenza impugnata di condivisione della decisione del primo giudice sul punto che l’esondazione dannosa era stata determinata dall’insufficiente manutenzione dell’alveo del torrente (OMISSIS).

L’illustrazione del motivo, in realtà, fonda la denuncia, della violazione delle norme di diritto evocate nell’intestazione, sulla base delle ragioni enunciate nei primi due motivi, cioè si risolve nel sostenere che l’affermazione della responsabilità solidale del Consorzio sarebbe stata erronea perchè il fatto ad esso addebitato, cioè l’insufficiente manutenzione dell’alveo del detto torrente, sarebbe stato ad esso erroneamente attribuito, sia perchè l’obbligo di manutenzione non discendeva dalle fonti normative, sia perchè l’efficacia della convenzione era cessata.

E’ palese che si tratta di motivo privo di autonomia, dipendendo dalla sorte dei primi due, e per ciò solo esso è privo di fondamento, in quanto, in particolare, con riferimento alla convenzione si fonda su un presupposto che non esiste in atti, nel senso che non risulta accertato ed accertabile.

2.3. Con un quarto motivo, articolato in due censure (esposte nei paragrafi 4.1. e 4.2.), si è prospettata, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200, lett. d), in primo luogo “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6”, ed in secondo luogo “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Il motivo si duole della valutazione, con cui il TSAP, condividendo quanto affermato dal TRAP, ha reputato condivisibili le affermazioni del c.t.u. sulla natura dell’evento meteorico.

Alle due censure ha aderito la Regione Lombardia.

2.3.1. La prima censura, come dimostra, del resto, la contemporanea evocazione della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, è priva di fondamento, perchè non è dato comprendere come si possa argomentare nel contempo che un giudice di merito sia incorso in motivazione apparente e nel contempo abbia omesso di pronunciare.

L’inconciliabilità della denuncia dei due vizi si evidenzia, perchè una motivazione omessa sugli oggetti cui si riferisce il precetto dell’art. 112 c.p.c. si risolve nell’addebito alla sentenza di merito di non avere pronunciato su una domanda o un’eccezione, di modo che, se quel giudice ha adottato una motivazione, sebbene ritenuta apparente, è palese che sulla domanda e sull’eccezione ha pronunciato.

La denuncia della violazione dell’art. 132, n. 4, essendosi articolata nell’addebito della condivisione acritica delle risultanze della c.t.u., è priva di consistenza essa stessa, perchè condividere le risultanze della c.t.u. significa farle proprie e, dunque, motivare.

E semmai la motivazione così enunciata potrà presentarsi erronea, ma allora la critica dovrà riguardare tale erroneità.

In ogni caso, la censura ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 si pone del tutto al di fuori della logica del vizio di violazione di tale norma, siccome ribadita da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 ed in realtà, riproponendo le argomentazioni che il Consorzio aveva addotto per sostenere che l’accaduto dovesse ricostruirsi diversamente da come lo aveva ricostruito il c.t.u., si risolve in una censura della motivazione sulla ricostruzione del fatto, che è del tutto estranea al paradigma del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e ne postula l’aggiramento e l’estensione del controllo di questa Corte su detta motivazione, al di là di quanto le citate sentenze hanno ritenuto, con motivazione che qui si intende richiamata, ormai imposto da detto paradigma.

2.3.2. La seconda censura, quella di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è priva di fondamento, in quanto non risulta articolata nel modo in cui queste Sezioni Unite l’hanno detto deducibile: si rinvia, per evitare ripetizioni, alla lettura dei principi di diritto enunciati al riguardo da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, atteso che l’illustrazione della censura si articola proprio nel senso che la sentenza ha detto estraneo alla corretta deduzione della violazione dei paradigmi di cui a dette norme.

2.4. Il quinto motivo di ricorso, in fine, deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c. R.d. n. 1775 del 1933, (art. 200, lett. d)”.

Ci si duole che il TSAP abbia ritenuto, in applicazione dell’art. 2055 c.c., la corresponsabilità solidale in misura eguale di tutti i responsabili.

2.4.1. Con una prima censura si sostiene che la stessa sentenza si sarebbe contraddetta quanto alla posizione del Consorzio, perchè essa stessa avrebbe attribuito ad esso solo un’obbligazione di garanzia verso il Comune, in forza della Convenzione evocata nei precedenti motivi.

La censura è priva di pregio, perchè la sentenza impugnata ha fatto l’affermazione dell’esistenza di quell’obbligazione nell’esaminare l’appello incidentale del Comune e per escludere che essa comportasse, come postulava il Comune, l’esclusione della sua corresponsabilità. Ebbene, è palese che il TSAP, avendo detto (pag. 24) che quella esistenza non valeva “ad escludere la riferibilità della responsabilità per l’evento esondativo anche a carico del Comune”, non ha inteso in alcun modo dire che il Consorzio era sottratto alla corresponsabilità verso i danneggiati. E’ sufficiente riflettere che l’uso della congiunzione “anche” sottese l’affermazione che Comune e Consorzio erano corresponsabili e, d’altro canto, l’esistenza di un’obbligazione di garanzia fra due corresponsabili non si vede perchè debba escludere automaticamente la responsabilità del garante verso il danneggiato.

2.4.2. Con la seconda censura si lamenta che la sentenza impugnata, in asserita contemplazione del principio di diritto di cui a Cass. n. 6400 del 1990, abbia ritenuto di applicare la presunzione di eguale responsabilità di tutti danneggianti, in presenza di una situazione che non sarebbe stata, secondo il principio di diritto da quella decisione enunciato, di dubbio oggettivo e reale sulle responsabilità di ciascuno. Nella specie si sarebbe tralasciato che il Consorzio, secondo la contestata convenzione, era responsabile della manutenzione del torrente solo peri tratti urbani coperti con atto concessorio.

La censura è inammissibile, in prima battuta, perchè dalla sentenza impugnata emerge che la questione di una diversa ripartizione delle responsabilità era stata prospettata non già dal Consorzio, bensì dalle amministrazioni statali, onde non si vede come il Consorzio possa pretendere di introdurla in questa sede, non avendola svolta con il suo appello.

Tanto è dirimente, non senza che debba in ogni caso osservarsi che non si vede come, di per sè, quanto esposto circa l’ambito dell’obbligazione manutentoria del Consorzio avrebbe potuto risolvere l’incertezza sugli apporti causali di ciascuno dei responsabili.

La postulazione risulta sotto tale profilo anche del tutto generica e tale da impingere in inammissibilità per difetto di specificità alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi (“Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.”).

2.5. Il ricorso principale è, conclusivamente, rigettato.

3. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale la Regione Lombardia ha dedotto “violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 822 c.c., al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 90 e alla L. n. 183 del 1989, art. 10, comma 1, lett. f), R.D. n. 1775 del 1933, (art. 200, lett. d).

Il motivo critica la sentenza impugnata, per avere disatteso l’appello della Regione con cui si era sostenuto che essa non poteva essere ritenuta corresponsabile, in quanto, in base alla normativa di cui all’intestazione, non aveva competenza per la manutenzione dell’alveo del torrente.

Il motivo, che pure si articola dalla pagina 15 alle prime due righe della pagina 20 con considerazioni evocative della normativa di cui all’intestazione, risulta inammissibile, perchè tali considerazioni non si preoccupano di criticare la motivazione enunciata dal TSAP sulla questione alle pagine 2223.

Questa motivazione, infatti, non viene nè individuata nè commentata direttamente e specificamente, di modo che, evidentemente, si dovrebbe ricercare da parte del lettore del ricorso come e perchè, in ipotesi, le considerazioni svolte nell’illustrazione dovrebbero correlarsi alle affermazioni attraverso le quali essa si snoda, con la conseguenza che la ricostruzione del motivo come critica alla sentenza impugnata risulta lasciata a questa Corte e non già, come è necessario in un mezzo di impugnazione, individuata expressis verbis da chi esercita il diritto di impugnazione.

Peraltro, se si ha riguardo alla parte finale dell’illustrazione, in cui si svolgono considerazioni sulla disciplina di cui alla L. n. 183 del 1989, art. 10, comma 1, lett. f), si evidenzia che, quando pure la si correli alla parte della motivazione della sentenza impugnata che ha fatto riferimento a detta norma per asserire la legittimazione passiva in senso sostanziale della Regione, in detta parte finale, per un verso risulta argomentata una circostanza – quella che il torrente (OMISSIS) non sarebbe stato inserito in un bacino interregionale, bensì in un bacino nazionale come quello del fiume Po – di cui non si spiega la rilevanza e prima ancora non si identifica la fonte, e, per altro verso, è prospettata un’argomentazione basata sull’art. 18 citata legge senza precisare su quale parte della norma si baserebbe.

Mette conto di rilevare, comunque, che, se il motivo non avesse presentato le cennate caratteristiche, sulla questione della posizione della Regione sarebbe stato rilevante il seguente principio di diritto: “Alla luce della disciplina recata dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, comma 2, lett. e), e dalla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, comma 1, lett. f), (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie) – in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonchè la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni – la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della Regione Puglia, in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell’anno 1996, a seguito di lavori di sistemazione della foce e della mancata manutenzione dei canali di bonifica, escludendo altresì di poter ravvisare il caso fortuito nel fatto che gli allagamenti erano dovuti ad una piovosità superiore alla media negli anni 1995 e 1996).” (Cass., Sez. Un., n. 25928 del 2011).

3.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Regione Lombardia deduce “violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c. R.D. n. 1775 del 1933, (art. 200, lett. d))”.

L’illustrazione del motivo non si articola con la deduzione di alcuna violazione o falsa applicazione delle norme di diritto evocate nella intestazione e ciò nemmeno sotto la specie del c.d. vizio di sussunzione, ma si risolve in una mera manifestazione di dissenso dalle conclusioni della c.t.u., fatte proprie dai giudici di merito, e tra l’altro in modo del tutto generico, evocando una navigazione su internet della difesa regionale, che avrebbe rivelato “tracce” di interenti di lavori di ripristino del torrente (OMISSIS) da parte del Magistrato del Po, dalle quali emergerebbe la superficialità ed incompletezza della c.t.u. stessa. Le deduzioni sono, tra l’altro, affette da assoluta genericità (sicchè il motivo è inammissibile alla stregua del già evocato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005) ed impingono in manifesta violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Le affermazioni di violazione degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c., con cui si conclude l’illustrazione, risultano, in fine, del tutto assertorie.

3.2. Il ricorso della Regione è rigettato.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale i Ministeri fanno valere “nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 49 e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200, lett. d).

Vi si censura il rigetto dell’appello incidentale delle amministrazioni in ordine alla mancanza di legittimazione, sostenendo che il TSAP si sarebbe limitato ad una motivazione che sarebbe stata per relationem, là dove ha affermato che “correttamente, il Tribunale regionale ha ravvisato la legittimazione passiva delle stesse in ciò che il torrente (OMISSIS), al momento dell’evento apparteneva al demanio idrico e tanto basta ad individuare un titolo di legittimazione ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.

Il motivo viene illustrato, adducendo in primo luogo che si sarebbe trattato di motivazione apparente “e gravemente manchevole sotto il profilo giuridico” e “priva del criterio logico che ha condotto i giudici d’appello a rigettare il gravame proposto dai Ministeri”.

Di seguito si svolgono – peraltro dicendo che esse sarebbero state svolte meglio nel “prossimo motivo di ricorso” e dicendo che esse erano state articolate a pag. 5 nell’appello incidentale – una serie di considerazioni sul processo di trasformazione del demanio idrico a seguito dell’istituzione delle regioni, che sarebbe culminato nel trasferimento dei beni che ne facevano parte alle stesse con il D.Lgs. n. 85 del 2012.

Si dice, quindi, che tali considerazioni – che si chiudono con l’affermazione che al momento dell’evento “le funzioni concernenti la determinazione del vincolo idrogeologico e le opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo già spettavano alle Regioni ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 e della L. n. 183 del 1989(in particolare ai sensi dell’art. 10 e 14), e alle Autorità di Bacino, organismi misti, istituiti dalla citale L. n. 183 del 1989” – non sarebbero state affatto prese in esame dal giudice d’appello.

Ancora di seguito, si passa a svolgere considerazioni evocative della giurisprudenza di questa Corte sui limiti della motivazione per relationem, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe fornito spiegazione alcuna della condivisione della motivazione della sentenza di primo grado.

4.1. Il motivo non è fondato.

Mette conto di ricordare che con riguardo alla specie di motivazione per relationem in cui la relatio cui ha fatto ricorso il giudice d’appello concerne la motivazione della sentenza di primo grado Cass. Sez. Un., n. 5612 del 1998 ebbe ad affermare che “adempie all’obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per “relationem” alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico giuridiche, purchè dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte”.

Il principio evidenzia che la motivazione per relationem alla motivazione del giudice di primo grado è legittima innanzitutto se, in buona sostanza, essa identifichi l’argomentazione logico-giuridica condivisa, presente nella detta sentenza.

Nella specie il TSAP ha identificato chiaramente quella argomentazione nella circostanza che il TRAP aveva affermato la legittimazione dei Ministeri derivava dall’appartenenza del noto torrente al demanio idrico dello Stato.

Dunque, il TSAP ha fatto propria la motivazione in proposito svolta dal TRAP e tale condivisione implica che abbia ritenuto pienamente esaustiva quella motivazione nel suo iter e, dunque, deve senz’altro ritenersi che l’abbia valutata.

E’ vero che il TSAP non ha enunciato tale valutazione come processo di apprezzamento critico, ma, poichè lo svolgimento di tale apprezzamento poteva avvenire, tanto per il profilo della questione implicane una valutazione in iure, quanto per quello implicante una valutazione di quaestiones facti, sia d’ufficio sia in base alla critica rivolta con l’appello incidentale dai Ministeri, per comprendere se esso sia avvenuto in concreto sotto tale secondo profilo sarebbe stato necessario che i ricorrenti incidentali riferissero le ragioni che avevano posto a base dell’appello.

Infatti, quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello con l’indicazione della condivisione dell’affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello. E’ palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche.

Nè si può ritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò per la ragione che i tal caso non si sarebbe in presenza di motivazione per relationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critiche e, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fatta carico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di appello, così concretando violazione dell’art. 112 c.p.c.

Si comprende allora che inerisce allo svolgimento dell’attività di censura della motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello, naturalmente quando tale giudice, come nella specie, abbia indicato l’affermazione del primo giudice che ha condiviso, una necessaria puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado, che ha portato a quell’affermazione e, nel contempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, che è necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudice d’appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

Nel caso di specie, i Ministeri, non solo non hanno individuato il contenuto della motivazione, con cui il primo giudice era pervenuto all’affermazione che all’epoca del fatto il torrente Moria apparteneva al demanio idrico statale, ma nemmeno, riferendo quanto sarebbe stato dedotto a pagina 5 dell’appello incidentale, hanno evidenziato un argomentare che si era risolto in una critica di quell’affermazione, tale non essendo il punto di approdo che si è sopra riprodotto.

Si badi che la prima lacuna sarebbe già di per sè sufficiente a concludere che la critica alla motivazione per relationem nella specie sia stata svolta in modo inidoneo.

Il motivo è, pertanto, rigettato.

Mette conto di osservare che, in ordine alla questione dell’appartenenza al demanio idrico statale, sarebbe stato, comunque, rilevante il seguente principio di diritto: “Nel nostro ordinamento, le acque pubbliche fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario (idrico) dello Stato, come risulta dall’art. 822 c.c. e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e come è ribadito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; questa regola non trova eccezione, in favore dei Comuni, nella successiva normativa sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, giacchè l’art. 11 di detta legge, se affida ai Comuni, unitamente ad altri soggetti, il compito di partecipare alle funzioni riguardanti il riassetto delle acque in materia di difesa del suolo, non attribuisce ad essi la titolarità di alcun diritto dominicale sulle stesse acque pubbliche, titolarità che neppure è ricavabile dall’interesse dell’ente locale alla corretta gestione delle acque sul proprio territorio, a norma della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 4” (Cass., Sez. Un. n. 22272 del 2004).

4.2. Con il secondo motivo i Ministeri prospettano “difetto di legittimazione passiva. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 1989, artt. 10 e 12, del D.P.R. n. 616 del 1977, artt. 89 e 90 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) ed al R.D. n. 1775 del 1933, art. 200, lett. d)”.

L’illustrazione del motivo ripropone quanto si è riferito già nel primo motivo sul contenuto dell’atto di appello alla pagina 5, compresa la conclusione che si è prima riprodotta ed ignora che il giudice d’appello ha fondato la legittimazione dei Ministeri sulla già ricordata appartenenza del torrente al demanio idrico, facendo invece rifermento ad una “competenza di gestione” attribuita dalla Regione dal D.P.R. n. 616 del 1977, art. 89.

Si omette qualsiasi argomentazione evidenziatrice dell’esclusione di quell’appartenenza e dell’applicazione in ragione di essa dell’art. 2051 c.c.

Ne segue che il motivo è inidoneo a criticare la motivazione (pur per relationem) della sentenza impugnata e pertanto è inammissibile.

4.3. In via subordinata con il terzo motivo i Ministeri fanno valere “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed al R.D. n. 1775 del 1933, art. 200, lett. d)”.

Vi si addebita alla sentenza impugnata di non avere graduato le colpe dei vari responsabili, ma lo si fa genericamente assumendo che sarebbe “fuor di dubbio che nel caso di specie (…) la misura delle singole” responsabilità sarebbe stata “chiaramente graduabile in ragione delle competenze attribuite in ossequio al principio di sussidiarietà alla regione ed alle altre amministrazioni locali”, tenuto conto che queste ultime infatti, in applicazione della normativa cui si è fatto prima riferimento avevano l’obbligo di prevenire, eseguendo interventi di gestione e manutenzione delle opere e degli impianti (L. n. 183 del 1989, ex art. 10, lett. f) e art. 11) l’evento dannoso e di porvi rimedio con l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia idraulica di piena e di pronto intervento.

Il motivo è inammissibile, attesa la sua assoluta genericità (citata Cass. n. 4741 del 2005) e considerato che non è dato comprendere come la mera individuazione dei pretesi compiti delle amministrazioni locali di per sè sarebbe bastata a graduare le responsabilità: è palese che l’argomentazione si risolve nell’assunto di inferire dalla mera esistenza del titolo di corresponsabilità la misura della responsabilità (che invece il TSAP ha escluso di poter fare, evocando Cass. n. 6400 del 1990 a giusta ragione).

4.4. Il ricorso dei Ministeri è, dunque, rigettato.

5. Il ricorso incidentale del Comune di Bergamo è inammissibile, perchè, essendo stato il Comune destinatario della notificazione del ricorso principale del Consorzio, avrebbe dovuto esercitare il diritto di impugnazione della sentenza in via incidentale e, dunque, con un controricorso tempestivamente notificato nel termine di cui all’art. 370 c.p.c. Tale termine non risulta rispettato, atteso che il Comune ricevette la notificazione del ricorso principale il 5 novembre 2014 e notificò il suo ricorso autonomo soltanto, sebbene dal punto di vista di esso notificante, il 30 dicembre 2014.

In proposito, viene il rilievo il principio di diritto secondo cui: “Atteso il principio di unità dell’impugnazione – secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo, nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 c.p.c.” (così già Cass., Sez. Un., n. 9332 del 2002).

6. Conclusivamente, sono rigettati sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali, salvo quello del Comune di Bergamo, che è dichiarato inammissibile.

Sia il ricorrente principale sia i ricorrenti incidentali sono soccombenti nei confronti dei resistenti Patronato San Vincenzo e Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” e nei loro confronti ciascuna delle parti ricorrenti va separatamente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, nella misura che si liquida in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Nei rapporti processuali fra ognuno dei ricorrenti e gli altri ricorrenti, poichè i ricorsi rispettivi erano rivolti contro le statuizioni della sentenza impugnata in modo incidente sulla posizione di corresponsabilità degli altri, sussiste reciproca soccombenza, che giustifica fra tutti i ricorrenti la compensazione delle spese riguardo ai relativi rapporti processuali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, ad eccezione di Ministeri, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali dei Ministeri e della Regione Lombardia. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Bergamo. Condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, nonchè il ricorrente Comune di Bergamo, alla rifusione, ai resistenti Patronato San Vincenzo e Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate separatamente a carico di ognuna di dette parti in Euro dodicimila, oltre Euro duecento per esborsi, ed oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. primi cinque motivi. Compensa le spese riguardo ai rapporti processuali fra tutti i ricorrenti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, ad eccezione di Ministeri, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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