Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7074 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23267-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 440/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/07/2015 R.G.N. 412/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 14 luglio 2014, la Corte d’appello di Torino ha accolto il gravame svolto da B.M. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebito proposto dal B. per contributi a percentuale dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani relativi all’anno 2005, oltre sanzioni e interessi di mora;

la Corte territoriale, premesso che la maggiore contribuzione era stata richiesta dall’INPS all’esito dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva acclarato un reddito IRPEF superiore a quello dichiarato, riteneva che la notifica dell’avviso di accertamento non avesse interrotto la prescrizione quanto all’INPS, provenendo l’atto da un soggetto diverso e distinto dall’ente previdenziale creditore con la conseguenza che, avendo l’ente previdenziale notificato (in data 19.11.2010) solo l’avviso di addebito opposto, il credito contributivo afferente al periodo anteriore al 19.11.2005 era prescritto; nè poteva assumersi il decorso della prescrizione dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dalla trasmissione dello stesso all’INPS, in considerazione dei poteri impositivi ed ispettivi attribuiti autonomamente all’INPS;

avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo tre motivi di censura;

B.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, conv., con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, assumendosi che con riferimento alla decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani il dies a quo non possa che essere individuato nell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che accerta il maggiore reddito d’impresa, e dunque un reddito superiore al livello minimo imponibile, atto di accertamento che non costituiva atto interruttivo della prescrizione ma il fatto determinante il sorgere del diritto dell’istituto, vale a dire il conseguimento, da parte del lavoratore autonomo, di un reddito di gran lunga superiore a quello dichiarato con la conseguente decorrenza della prescrizione dall’accertamento della sussistenza del fatto costituente presupposto del versamento da parte dell’amministrazione a ciò preposta (accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 19.11.2010), momento dal quale l’INPS ha contezza del credito contributivo, non prescritto alla data (22.11.2012) della notifica della richiesta di pagamento (primo motivo); qualora non si volesse ritenere il termine di prescrizione decorrente dalla data dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, assumendosi che l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate (19.11.2010) al lavoratore autonomo costituiva atto interruttivo della prescrizione in considerazione dell’accertamento unico del presupposto comune ai due rapporti, quello tributario e quello previdenziale a mente del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 e della competenza attribuita all’Agenzia delle Entrate anche per la riscossione e per l’incasso per conto dell’INPS per i periodi indicati nella L. n. 2 del 2009, art. 32-bis (ora abrogato) e L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2 lett. t), con la conseguenza che, verificatasi un’attrazione esclusiva alla competenza dell’amministrazione finanziaria dell’accertamento della base imponibile previdenziale, gli atti dell’Agenzia costituiscono anche atti di esercizio del rapporto previdenziale, riverberano i loro effetti sulla determinazione della base imponibile e producono effetti anche sul connesso rapporto previdenziale sicchè, nella specie, l’accertamento era stato notificato il 19.11.2010, quando non era ancora decorso il termine di prescrizione (secondo motivo); infine, reiterando la violazione delle già richiamate disposizioni, si assume che nella denegata ipotesi di un esito interpretativo nel senso del decorso del termine di prescrizione dei contributi a percentuale, relativi ad un dato periodo, dalla data prevista per il pagamento, detto termine debba ritenersi sospeso, ex art. 2941 c.c., n. 8, per i diritti di credito sorti dopo un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e allorchè tale atto non sia stato preceduto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, stante il doloso occultamento, da parte del debitore, dell’avvenuto conseguimento di un reddito superiore a quello imponibile e conseguentemente dovendo ritenersi sospeso il termine di prescrizione tra la data del pagamento e l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate;

il primo motivo, inerente alla decorrenza della prescrizione, è infondato essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, avendo quest’ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018; da ultimo Cass. n. 5413 del 2020);

il secondo motivo, incentrato sull’efficacia interruttiva dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, è da accogliere;

come già accennato, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, di un determinato reddito dapprima non emerso, non individua fatti costitutivi del diritto contributivo dell’ente previdenziale ma dispiega soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell’I.N.P.S. (principio consolidato: v. Cass. n. 13463 del 2017 cit. e numerose successive conformi);

rimane assorbito il terzo motivo, incentrato su questione per la quale, ferma restando l’attribuzione al giudice del merito del concreto accertamento in fatto, è parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014; da ultimo Cass. n. 5423 del 2020);

la sentenza impugnata, che ha escluso l’idoneità dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate ad interrompere la prescrizione anche a beneficio dell’INPS non si è attenuta agli esposti principi e va, pertanto, cassata quanto al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata al giudice designato in dispositivo affinchè proceda a nuovo esame;

al giudice del rinvio è delegata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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