Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7073 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9914/2010 proposto da:

G.G. (OMISSIS), G.S.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. VALESIO

1, presso lo studio dell’avvocato PACE Eugenio, che li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRIANO FACCHINETTI 72/5, presso lo studio dell’avvocato

AMODIO FERNANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato TASSONE Vito,

giusta procura alla lite m calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 52/09 del TRIBUNALE di CATANZARO del

14/1/10, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 da Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta, di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 19.11.10 dal consigliere designato per l’esame preliminare.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

rilevato che trattasi di impugnazione di un’ordinanza collegiale ex art. 669 terdecics c.p.c., che ha rigettato il reclamo proposto dai ricorrenti avverso il provvedimento, emesso a conclusione della fase sommaria de processo, dal giudice adito in manutenzione del possesso, che aveva a sua volta negata la richiesta tutela;

ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui siffatti provvedimenti non sono ricorribili per cassazione,nemmeno in via straordinaria ai sensi dell’art. 111 Cost., perchè, al pari di quelli reclamatici natura cautelare o interinale possessoria, non hanno natura decisoria, polendo essere confermati o revocati nella seconda fase, di merito, del processo (v., tra la tante, Cass. 8446/09, 3919/06, 17651/05, 2505/03, S.U. 4915/06);

ritenuto altresì che non valgano ad ascrivere, nella specie, carattere sostanziale di sentenza al provvedimento, la mancanza della fissazione di una successiva udienza per la trattazione del merito o della concessione di un termine a tal fine, nonchè l’adottato regolamento delle spese secondo soccombenza, considerato che, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., u.c., così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, conv. con modd. nella L. n. 80 del 2005, con l’ordinanza che chiude la fase sommaria o quella di reclamo il giudice non è tenuto a disporre l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, potendo ciò avvenire solo successivamente, nell’ipotesi che alcuna delle parti ne abbia fatto richiesta entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza; sicchè il regolamento delle spese del procedimento sommario e, se espletato, di quello di reclamasi rende necessario per l’ipotesi in cui nessuna delle parti abbia a formulare la suddetta richiesta (in tal senso v.

ord. 7.7.10, r.g.n. 17617/10, di questa sezione).

Si propone, conclusivamente, la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso”.

Il collegio, rilevato che la suesposta relazione non ha formato oggetto di rilievi delle parti o del P.G., condividendo integralmente le ragioni d’inammissibilità del ricorso ravvisate dal relatore, provvede in conformità alla relativa proposta, regolando le spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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