Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7072 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9605/2010 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

POTTINO Guido Maria, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO giusta procura speciale a margine de

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COLLEGNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8347/2009 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il Procuratore Generale in persona de Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 19.11.10 dal Consigliere designato per l’esame preliminare.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

premesso che la sentenza impugnata ha confermato la reiezione dell’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, ad un’ordinanza – ingiunzione sindacale,scaturita da un verbale della polizia municipale a carico del R., in quanto sorpreso ad alimentare piccioni in luogo pubblico, in ritenuta violazione dell’art. 40, comma 2 del regolamento di polizia urbana, contenente il divieto di “foraggiare” animali in luoghi pubblici e assimilati;

ritenuto che i motivi di ricorso si palesano tutti immeritevoli di accoglimento, per le seguenti rispettive considerazioni:

1) irrilevanza del primo, censurante la restrittiva interpretazione del nuovo “regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali in città” (i cui artt. 2 e 38 si assume avrebbero comportato l’abrogazione dell’art. 40 sopra citato), attenendo ad una ratio decidendi (quella secondo cui detto nuovo regolamento si applicherebbe ai soli animali domestici e di affezione) non essenziale ai fini della decisione, adeguatamente sorretta anche dalle rimanenti, corrette per quanto di seguito esposto;

2) irrilevanza, per ragioni analoghe, della censura deducente l’erronea definizione dei piccioni quali animali selvatici;

3) manifesta infondatezza del motivo censurante l’indebita preminenza attribuita, nell’interpretazione della nuova disposizione regolamentare, alla mens legis che, ai sensi degli artt. 12 e 15 preleggi, costituirebbe un criterio solo sussidiario, non applicabile nei casi di chiarezza del disposto normativo, considerato che i due criteri, letterale e di ricerca dell’intenzione del legislatore, si integrano e che, peraltro, nel caso di specie, l’espressa volontà abrogativa sostenuta dal ricorrente, tutt’altro che evidente, è stata correttamente esclusa avuto riguardo all’oggettività giuridica dell’illecito in questione, finalizzato alla tutela della pubblica igiene e del decoro urbano, diversa rispetto alle esigenze di generica protezione degli animali, perseguite dal nuovo regolamento, non preminenti sulle predette, nè con esse incompatibili;

4) manifesta infondatezza, conseguente a quella del precedente, del motivo deducente violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, per essere stata sanzionata una condotta costituente esercizio di facoltà legittimatale non essendo quella di specie;

5) manifesta infondatezza del motivo secondo cui il “foraggiamanto” richiederebbe un’attività sistematica e protratta nel tempo, considerato che le specifiche finalità di tutela della pubblica igiene e del decoro urbano perseguite dal divieto, ne comportano l’applicabilità anche in casi di episodica alimentazione degli animali in luogo pubblico;

6) manifesta infondatezza della censura di violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al pregiudizio alla salute pubblica, vertendosi in fattispecie di illecito “di pericolo”, non richiedente la concreta verificazione del danno che il precetto intende prevenire;

7) inammissibilità, per novità e difetto di rilevanza, dell’ultimo motivo, peraltro anche in fatto, deducente illegittima disparità di trattamento dell’odierno ricorrente, anche in violazione di norme internazionali sulla tutela degli anziani, i cui “diritti” non possono tradursi nelle facoltà di disattendere i regolamenti pubblici.

Si propone conclusivamente la reiezione del ricorso”.

Tanto premesso, rilevato che con la depositata memoria illustrativa la difesa del ricorrente ripropone, mutatis verbis, le medesime ragioni esposte in ricorso, senza formulare ulteriori argomentazioni atte a superare quelle contenute nella relazione, che il collegio condivide ed integralmente conferma, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, in assenza di costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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