Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7072 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3849-2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE ANGELIS RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA

ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato IPPOLITO LUCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato SARACINO Maria, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DE ANGELIS Raffaele, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato IPPOLITO Lucio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento 1^ motivo,

con assorbimento degli altri motivi del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R. chiedeva ed otteneva dal Pretore di San Severo decreto ingiuntivo per L. 36.750.000 e per la consegna di alcuni mobili nei confronti di S.G., suo ex coniuge;

proponeva opposizione l’ingiunto asserendo di nulla dovere. A detta causa ne veniva riunita altra di opposizione all’esecuzione pendente tra le stesse parti e riferibile allo stesso credito; con sentenza del 2004 il tribunale di Foggia – Sezione distaccata di San Severo – revocava il decreto opposto, condannava il S. al pagamento di 9.425,34 Euro oltre interessi e regolava le spese. Avverso tale sentenza proponeva appello il soccombente cui resisteva la controparte. Dopo l’udienza in camera di consiglio del 10.2.2004, la Corte di appello di Bari – Sezione famiglia – con sentenza in data 10.12.2004/10.1.2005, rigettava l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte distrettuale che con riguardo alla dedotta inammissibilità ed irrilevanza della prova orale andava condivisa la tesi dell’ordinanza ammissiva della stessa, attesa l’influenza della prova de qua ai fini della decisione e l’insussistenza del lamentato contrasto con la prova documentale: in particolare, tale mezzo istruttorio tendeva a dimostrare la diversa causale del versamento di L. 15.000.000 da parte del S. rispetto al credito dedotto, non che lo stesso, risultante dallo scritto, non fosse avvenuto.

Nessuna violazione era poi ravvisabile tra chiesto e pronunciato, atteso che il riferimento alla postilla apposta al rogito di vendita dell’immobile già di proprietà comune era da considerarsi mera risposta all’eccezione (di pagamento) di controparte e non sussisteva pertanto mutamento di causa petendi.

Non era giustificata la mancata risposta all’interrogatorio formale dedotto al S. e la prova testimoniale era confermativa della causale del versamento di L. quindici milioni da parte del S. stesso, consistente nell’indennizzo preteso dalla P. per accettare il prezzo di vendita dell’immobile.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, il primo dei quali volto ad ottenere declaratoria di nullità delle sentenza impugnata, il S.; resiste con controricorso la P.; entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt 101, 190 e 352 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione al fatto che la sentenza risulta deliberata antecedentemente allo spirare dei termini di legge per la presentazione di conclusionali e repliche. Il motivo è fondato; emerge dalle date che la sentenza de qua è stata deliberata prima che scadessero i termini per la presentazione di conclusionali ed (eventuali) repliche. Tale constatazione, che comporta la violazione di un principio assolutamente inviolabile, attinente alla esplicitazione compiuta del contraddittorio e, come tale comporta la conseguente nullità delle sentenza impugnata, non risulta superata in ragione del fatto che la controversia era stata assegnata alla Sezione famiglia della Corte di appello di Bari.

Se è infatti vero che, in relazione alle materie espressamente indicate dalla legge come riferibili al diritto di famiglia, la trattazione avviene in camera di consiglio e che non sono applicabili quindi le regole di cui agli articoli del codice di rito di cui si denuncia la violazione, tanto, a prescindere dalla assegnazione alla detta Sezione dell’affare che ne occupa, non vale a conferire alla controversia in esame una connotazione che la stessa non aveva e non ha, atteso che nella specie si controverteva in materia di crediti asseritamentescaduti, aventi solo occasionalmente remota origine da un divorzio.

La Sezione famiglia costituisce una suddivisione interna della Corte di appello e non ha pertanto connotazioni tali da determinare di per se il rito applicabile, che nella specie non era quello camerale in ragione dell’oggetto della controversia; tanto è suffragato dalla constatazione secondo cui entrambe le parti, rassegnate le conclusioni, hanno chiesto i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche e, ancora, dal fatto che il P.G., sebbene all’uopo espressamente sollecitato, non aveva ritenuto di rassegnare le proprie conclusioni, stante l’oggetto della vertenza (è appena il caso di rilevare che, trattandosi di profili di doglianza processuali, questa Corte ha facoltà di esaminare gli atti).

In ragione delle argomentazioni esposte, devesi concludere nel senso che la causa doveva seguire ratione materiae il rito ordinario e che conseguentemente le parti avevano il diritto legislativamente previsto di presentare conclusioni e repliche, diritto frustrato dalla deliberazione delle sentenza antecedentemente allo spirare di tali termini; tanto comporta violazione delle norme invocate e quindi della pienezza del contraddittorio.

In una fattispecie come l’attuale, in cui è stato precluso l’uso di uno strumento difensivo ampio e potenzialmente coinvolgente tutto l’assetto difensivo non può neppure essere esaminato il profilo, sostenuto peraltro da una non univoca giurisprudenza, secondo cui dovrebbe essere dimostrato il pregiudizio derivato dalla mancata concessione delle prerogative difensive previste dalla legge, potendo lo stesso essere ritenuto sussistente in re ipsa.

All’accoglimento di tale motivo consegue la nullità della sentenza;

gli altri motivi di ricorso risultano ovviamente assorbiti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.

Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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