Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7072 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20890-2015 preposto da:

O.F., domiciliata in ROMA piazza CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA COSTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 283/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2015 R.G.N. 570/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. CELESTE ALBERTO,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 570 del 2014, ha accolto l’appello principale proposto dall’INPS, respingendo quello incidentale proposto da O.F., avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione ad avviso di addebito proposta da quest’ultimo e relativa a contribuzione derivante dal maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno (OMISSIS);

il relativo avviso di accertamento, datato 30 settembre 2011, era stato impugnato dinanzi alla Commissione tributaria ed il contribuente aveva definito la lite fiscale ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011; su tali basi l’ O. aveva proposto opposizione all’avviso di addebito, ritenendo che la definizione della lite in sede fiscale avesse sortito effetti anche ai fini contributivi;

ad avviso della Corte territoriale, posto che con il pagamento del 30% del valore della lite fiscale (ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011) la medesima lite era stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere e che ciò era stato previsto solo al fine di alleggerire il carico del contenzioso fiscale, doveva ritenersi non modificato il contenuto dell’accertamento sul maggior reddito ai fini del debito contributivo che l’INPS poteva pretendere nella sua interezza e non, come preteso dall’appellante incidentale, nei limiti del 30%; ciò, in particolare, nel caso di specie posto che l’opponente non aveva fatto valere altre ragioni di opposizioni diverse dalla circostanza di aver aderito alla definizione agevolata di cui sopra;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione O.F. sulla base di due motivi: 1) violazione e o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 per non avere la Corte territoriale ritenuto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione del giudizio, riferita all’accertamento fiscale, rivesta un contenuto decisorio idoneo a far ritenere definitivamente accertata l’entità del maggior reddito anche ai fini contributivi; 2) violazione e o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per aver fatto gravare sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza della quantificazione della base imponibile posta a base dell’accertamento fiscale, nonchè, sotto altro profilo, vizio di motivazione in relazione all’asserita mancata contestazione da parte del ricorrente dell’imponibile posto a fondamento dell’avviso di addebito;

resiste l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i due articolati motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati in continuità con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità intervenuta in materia;

si è, infatti, avuto modo di affermare che l’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39 conv. in L. n. 111 del 2011, non incide sull’obbligazione contributiva previdenziale e sull’accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva che conserva valore probatorio e può essere resistito da prove di segno contrario, senza che ciò incida sul riparto dell’onere probatorio;

tale accertamento costituisce, anche in riferimento all’obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che l’accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto la propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell’importo pagato (v., fra le tante, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018);

ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti (v. Cass. n. 17769 del 2015);

il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3 comma 134, lett. b)) ha disposto che: “Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che… devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”;

a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’Inps;

in caso di mancato pagamento l’Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997);

il sistema di accertamento, liquidazione e riscossione è comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, e gli atti di accertamento disposti dall’Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, nonchè di assicurare l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t);

la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti;

il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., n. 5) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010);

inoltre, “in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (così Cass. n. 9108 del 2012);

in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall’obbligato, evidentemente l’atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l’avveramento del fatto nello stesso contenuto;

nella specie, la Corte territoriale si è uniformata ai predetti principi giacchè, riconosciuta la permanenza nell’ordinamento giuridico dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate all’esito della definizione agevolata della lite fiscale, e la sua valenza probatoria ai fini dell’accertamento del credito contributivo per cui è causa, ha ritenuto detto accertamento idoneo a fondare la pretesa contributiva, avendo l’obbligato omesso di formulare, nel proporre il presente giudizio, specifiche contestazioni finalizzate a disattendere l’accertamento di un maggior reddito imponibile;

il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2800,00 per compensi; oltre ad Euro 200,00 per esborsi; spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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