Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7072 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. NOVIK A. Ton – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29356-2016 proposto da:

BARALDINI TRASPORTI INDUSTRIALI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli Avvocati ZERONI STEFANO, PAGLIANI

GIORGIO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UREICI DELLE DOGANE DI MODENA, in

persona de Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrentie –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2136/2016 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 24/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2:19 dal Consigliere Dori. NOVIK ADET TONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità subordine

per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAGLIANI che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta

acll scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2136/2016, depositata il 24 agosto 2016, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (CTR) ha respinto l’appello della Baraldini trasporti industriali Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito, la contribuente) proposto nei confronti dell’agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 767/2015 della Commissione tributaria provinciale di Modena, dichiarando a conferma di quest’ultima, legittimo l’avviso di pagamento n. 4/2014 del 22/1/2014 con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero delle agevolazioni sulle accise dei carburanti, indebitamente sottoposte a compensazione per gli anni dal 2008 al 2013.

2. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) a seguito di verifica fiscale nei confronti della contribuente l’agenzia aveva accertato che essa aveva omesso di indicare il possesso di un distributore di carburanti ad uso privato, privo di autorizzazione comunale e del certificato di prevenzione incendi; b) i documenti relativi agli acquisti di carburante non recavano la prescritta indicazione degli automezzi riforniti.

3. Su queste premesse, la CTR, in adesione al costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, riteneva che il rispetto delle formalità contestate era necessario per fruire delle agevolazioni sulle accise ed aveva carattere sostanziale, e non soltanto formale come sostenuto dall’appellante.

4. La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, la contribuente deduce l’illegittimità e l’infondatezza della sentenza per violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Secondo la prospettazione difensiva, l’irregolarità formale contestata non comportava la perdita dell’agevolazione fiscale; la stessa agenzia delle dogane nella propria nota del 20/4/2012 aveva affermato l’esigenza di privilegiare la relazione tra i litri consumati e la fatturazione, quale criterio di determinazione dei consumi da ammettere all’agevolazione. La di prevalenza della sostanza sulla forma si ricavava anche dalla possibilità, riconosciuta dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, di procedere d’iniziativa o d’ufficio alla regolarizzazione di eventuali mancanze o vizi formali relativi alle dichiarazioni presentate. Il successivo comma, inoltre prevedeva che, ricevuta la dichiarazione, l’istanza si considerava accolta, con possibilità di portare in compensazione l’importo del credito, ove nel termine di 60 giorni l’ufficio non avesse comunicato il diniego all’agevolazione. Nel caso in esame, non avendo l’ufficio effettuato nessuna richiesta di integrazione o provvedimento di diniego, la contribuente aveva diritto all’agevolazione. Osserva, ancora, che quale causa di esclusione non operava la mancata indicazione nelle fatture di acquisto della targa dell’automezzo rifornito, dal momento che il carburante acquistato veniva immesso in una cisterna, dalla quale veniva estratto quello destinato ai singoli automezzi riforniti, individuabili soltanto al momento dell’erogazione. Le targhe del veicolo rifornito erano state indicate in sede di compilazione delle dichiarazioni trimestrali, rese ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, regolarmente compilate dalla società. L’unica omissione, relativa alla titolarità del deposito privato, aveva natura formale e, non impedendo la verifica in merito all’effettivo utilizzo del carburante, non comportava la perdita dell’agevolazione.

2. Il ricorso è infondato.

Preliminare è l’analisi del dato normativo relativo al regime processuale applicabile quanto al vizio di motivazione, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza cui si applica la disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo novellato nel 2012.

Il ricorrente, nel dedurre “illegittimità e infondatezza della sentenza”, trascura che il motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, deve specificatamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) purchè controverso e decisivo. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi che denunciano la mancata motivazione da parte del giudice in ordine alle argomentazioni esposte dal ricorrente nel giudizio di appello, senza che siano individuati i fatti specifici, controversi o decisivi in relazione ai quali si assume la carenza di motivazione della sentenza della CTR impugnata (Cass. n. 2805 del 2011; Cass. n. 17761 del 2016). D’altra parte, si osserva che “il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata” (Cass., sez. unite, 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. n. 5595 del 2003).

Nella specie il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto la natura sostanziale delle norme poste dal D.P.R. n. 277 del 2000, pone cioè un problema di interpretazione delle norme che concerne una questione di diritto e non di fatto.

Ma anche sotto questo profilo, il ricorso appare manifestante infondato, in quanto il complesso normativo evidenzia l’univoca volontà del legislatore di non consentire al contribuente, che non abbia osservato tutte le prescrizioni poste, di godere delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all’acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo effettivamente rifornito, e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività dell’impresa, e ciò senza che l’adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno, ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell’operazione delle scritture dell’impresa. Va ricordato che, per costante giurisprudenza, le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale e derogatorio, per cui sono di stretta interpretazione.

Appare, infine, inutile invocare quanto previsto dal decreto, art. 4, in quanto, l’omessa dichiarazione del deposito ha precluso all’agenzia ogni indagine circa la regolarità dello stesso.

La decisione del giudice di appello, che nel caso di specie ha qualificato “di carattere sostanziale” l’omessa dichiarazione del deposito, è corretta.

3. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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