Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7072 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 7072 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 21331-2010 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (p.i. 09339391006),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CROCIFERI
44, presso l’avvocato SALVATORE MACCARONE, che la

Data pubblicazione: 11/04/2016

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO
ALLEGRUCCI, STEFANO SPINELLI, giusta procura speciale
per Notaio dott. LUIGI LA GIOIA di ROMA – Rep.n.
82.265 del 3.6.2010;
– ricorrente contro

1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ape legis;
SOCIETA’

GESTIONE

FONDI

PER

L’AGROALIMENTARE S.R.L., già ISMEA – ISTITUTO DI
SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, Via AURELIANA 2, presso
l’avvocato ANTONIO U. PETRAGLIA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrent£ –

avverso la sentenza n. 2595/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato SPINELLI che si
riporta;

S.G.F.A.

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PETRAGLIA
che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 giugno 2009, la Corte d’appello di Roma
ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, la
quale aveva respinto l’opposizione ad ingiunzione fiscale
proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. avverso il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e contro la

volta all’accertamento dell’inefficacia ed alla revoca
dell’ingiunzione fiscale medesima, concernente la restituzione
della somma di

e 66.833,46, oltre interessi, pari all’importo

delle rate versate dal Ministero alla Cooperativa Veneta Mais a
r.l. a titolo di contributo in conto interessi per la
concessione di mutui agrari

ex art. 6 della legge n. 194 del

1984.
La corte territoriale ha ritenuto che l’estinzione
anticipata dei mutui, per effetto del disposto degli art. 55 e
201 1.f., abbia comportato l’estinzione dell’obbligazione
accessoria di pagamento del contributo sugli interessi derivante
dal rapporto fra il Ministero e la banca mutuante; che l’assunto
della BNL, secondo cui nel sistema disciplinato dalla l. n. 194
del 1984 si prevede la sopravvivenza dell’obbligo a carico
dello Stato dell’estinzione parziale del mutuo non trova
conforto nel tenore letterale della disposizione, né nella
giurisprudenza di legittimità; che il fatto che il credito per
interessi, nella parte in cui è previsto il concorso statale
nel pagamento, rimanesse privo di garanzia non costituisce altro
che il concretizzarsi del margine di rischio assunto dalla banca
nelle operazioni, comunque finalizzate al conseguimento di un
profitto, atteso che

ratio

dei finanziamenti non era la

concessione di credito ad imprese in stato di dissesto, ma
quella di assicurare disponibilità finanziarie ad imprenditori
agricoli che si trovavano in stato di temporanea illiquidità;
che, infine, il contributo statale sugli interessi non è coperto
dalle garanzie fideiussorie prestate dalla sezione speciale del
FIG.

r.g. n. 21331/2010

3

11 cons.

Sezione Speciale presso il Fondo Interbancario di Garanzia,

Avverso questa sentenza propone ricorso la Banca Nazionale
del Lavoro s.p.a., affidato a due motivi, cui gli intimati
resistono con separati controricorsi.
Tutte le parti hanno depositato, altresì, le memorie di cui
all’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

violazione dell’art. 20, l ° comma, l. 9 maggio 1975, n. 153 e
l’errata qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in
giudizio, in quanto la normativa prevista in materia di mutui
agevolati in favore di consorzi e cooperative agricole risponde
alla duplice finalità di consentire ad essi di superare crisi
finanziarie di particolare difficoltà e di garantire, in ipotesi
W. insglvenza del mutuatarig, l’integrale rimburow agli istituti
mutuanti del capitale erogato: garanzie rappresentate dal valore
monetario dei contributi statali sugli interessi, cui 3i
aggiungono,

per la differenza, la fideiussione prestata

ex lege

dal FGSA (già FIG) e le garanzie offerte dal mutuatario. Il
contributo statale sugli interessi rappresenterebbe, pertanto,
l’intervento economico pubblico elargito dallo Stato per un
interesse pubblico, quale la salvaguardia ed il risanamento
dell’attività svolta da cooperative agricole e consorzi, onde
il rischio dell’eventuale esito negativo dell’operazione
creditizia (che si concretizza proprio nel caso di messa in
1.c.a. degli enti mutuatari) cadrebbe ab initio

sul Ministero

e sulla Sezione speciale, che restano comunque obbligati al
pagamento di quanto rispettivamente dovuto.
Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta che la corte
territoriale non abbia considerato che i mutui di cui si discute
sono mutui cd. di scopo legale, vincolati nel loro utilizzo da
una precisa finalità, costituente la causa del contratto,
rispetto ai quali la banca mutuante non sarebbe libera di
valutare il merito creditizio dell’affidato, ma interverrebbe
in funzione esecutiva di interventi economici statali e non
potrebbe, pertanto, assumere il rischio d’impresa connaturato
ad un’ordinaria operazione di mutuo. In caso di insolvenza del

r.g. n. 21331/2010

4

11 co

rel. st .

l. – Con il primo motivo, la ricorrente censura la

mutuatario, pertanto, e perciò di estinzione anticipata del
murun, nnn pnrrhh& AgIgnirnA Anrri_
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di
motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, nonché
ulteriore violazione dell’art, 20 l. n. 153 del 1975, e
dell’art. 17, 5 0 comma, del Regolamento per il funzionamento

domanda subordinata nei confronti del Fondo di garanzia.
Lamenta, in primo luogo, l’omesso esame da parte della corte
capitolina della questione controversa, decisiva per il
giudizio, consistente nell’accertare se, una volta escluso che
il versamento del contributo statale sugli interessi rivesta
funzione di garanzia dell’operazione e sia dovuto anche dopo la
messa in 1.c.a. delle cooperative e dei consorzi mutuatari, gli
importi corrispondenti debbano o no essere ricompresi in aumento
delle fideiussioni ex lege prestate dalla Sezione specializzata
del FIG. Deduce, inoltre, che il giudice del merito, nel
limitarsi a dare, senza alcuna motivazione, risposta negativa al
quesito avrebbe basato la decisione su di un’errata applicazione
delle norme di riferimento, in quanto la predetta fideiussione
e’ dovuta ad integrazione di tutte le garanzie acquisibili e
pertanto, venuta meno quella prestata dallo Stato, deve essere
estesa anche al valore dei contributi sugli interessi in
precedenza versati dal Ministero.
2. – Il ricorso è infondato.
Sulla esatta questione dibattuta questa Corte si è già
ripetutamente espressa, affermando il principio seguente:

“In

tema di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico
nel pagamento degli interessi, previsto dall’art. 6 della legge
4 giugno 1984, n. 194, va identificato nella cooperativa o nel
consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell’istituto
di credito mutuante, sicché, ove sia intervenuta una procedura
concorsuale di insolvenza a carico dell’impresa beneficiaria,
essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del
provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione ex art.
55

1.f., richiamato dall’art. 201 per la liquidazione coatta

r.g. n. 21331/2010

5

Il cons.VJ est.

della Sezione speciale FIG, con riguardo al rigetto della

amministrativa, nessun titolo ha l’istituto di credito per
richiederne l’erogazione nei confronti dell’Amministrazione
dello Stato”.

In tal modo hanno deciso ormai, invero, numerose

pronunce (Cass. 31 ottobre 2008, n. 26308, seguita quindi da
Cass. 13 novembre 2012, n. 19770; Cass. 22 aprile 2013, n. 9736;
Cass. 13 maggio 2014, n. 10328; Cass. 13 aprile 2015, n. 7360;

L’univocità e la completezza della catena di precedenti
indicati, di cui almeno il primo anteriore alla notifica del
ricorso, non danno agevolmente ragione della perseveranza nel
medesimo, né rendono necessario soffermarsi oltre, in ragione
dell’assoluta assenza della prospettazione di ragioni che
inducano a superare l’esposto principio, il quale è sufficiente
al rigetto integrale dei motivi di ricorso.
3. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di
ciascun controricorrente, in C 7.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre alle spese forfetarie ed accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23
febbraio 2016.

si veda pure Cass. 27 settembre 2010, n. 20284).

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