Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7072 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. un., 03/03/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso n. 21940-2021 proposto da:

M.G., in proprio, (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;

– intimato –

per la revocazione della ordinanza Cassazione s.u. 21 luglio 2021, n.

20820;

viste le memorie del ricorrente con cui, rassegnando da ultimo

conclusioni nel procedimento, chiede la nomina di un difensore

d’ufficio ovvero ammettersi la difesa personale;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona

dell’avvocato generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 22 febbraio

2022 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.G. impugna la ordinanza Cassazione S.U. 21 luglio 2021, n. 20820 che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso (n. 27313 del 2020) già proposto per revocazione dell’ordinanza Cass. 6074/2020.

2. La ordinanza impugnata ha premesso che: a) il ricorrente aveva depositato il ricorso senza il ministero di un difensore iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, né l’atto era stato notificato al Ministero della Giustizia e alla Procura generale presso la Corte di cassazione; b) le citate modalità debbono essere osservate anche per proporre ricorso per revocazione, assoggettato – al pari degli altri mezzi d’impugnazione – alle forme previste dal c.p.c., secondo il richiamo formulato del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24.

3. M.G., già appartenente all’ordine giudiziario quale magistrato ordinario, chiede con tre motivi: la dichiarazione di nullità, annullamento o inefficacia dell’ordinanza 20820/2021; in subordine – per quanto qui d’interesse – di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, art. 391-bis c.p.c.; la nomina di un difensore d’ufficio o l’ammissione alla difesa personale. In successive memorie difensive chiede che sia ordinata l’integrazione del contraddittorio al Ministro della Giustizia e alla Procura generale presso la Corte di Cassazione con onere a carico della cancelleria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi di ricorso, unificati dalla censura per violazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deducono “errori di fatto” della ordinanza impugnata e si affiancano ad una “istanza di rinnovazione per nullità o inesistenza (art. 391-bis c.p.c.)”; essi lamentano la violazione, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4, art. 179 c.p.c., comma 1, art. 613 c.p.p. (primo motivo), altresì dell’art. 584 c.p.p. (secondo motivo) e art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 197 del 2016 (terzo motivo).

2. Il Collegio ritiene la sussistenza di plurime ragioni di inammissibilità del ricorso. Si osserva in primo luogo che, conformemente anche a propri precedenti specifici (Cass. S.U. 6074/2020, 6966/2017), il patrocinio del difensore (già ex artt. 82 e 365 c.p.c.) e la notificazione del ricorso, a cura della parte, devono ritenersi necessari per la proposizione non solo del ricorso straordinario, ma anche della revocazione, che, pur se riguardante sentenze o ordinanze emesse dalle Sezioni Unite in materia disciplinare, resta assoggettata alle forme previste dal codice di procedura civile, al pari degli altri mezzi d’impugnazione. Il principio, reso anche dalla ordinanza revocanda n. 20820/2021, non appare declinato dal ricorrente in una conforme organizzazione defensionale della presente impugnazione. Ne consegue il travolgimento altresì dell’attualità dell’interpretazione dell’art. 391-bis c.p.c. quale norma di suggerita applicazione dallo stesso ricorrente (pag.25) che ne chiede tuttavia la combinazione, a fini di impugnazione, con quegli istituti del codice di rito penale – in punto di ufficio di deposito dell’atto e sviluppo del contraddittorio alle controparti ex artt. 584-585 c.p.p. – che il riferito fermo indirizzo di queste Sezioni Unite ritiene non pertinenti, per operatività integrale invece delle norme del codice di rito civile.

3. Inoltre, in una complessa narrazione, il ricorrente ha in più punti sovrapposto elementi di censura avverso altre pronunce di questa Corte (del 2014, 2017 e 2020), appartenenti alla stessa originaria vicenda disciplinare, sfuggendo del tutto ad una ordinata enunciazione della loro residua attualità, così rivelando un ulteriore mancato rispetto del principio consolidato per cui anche il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui “la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.”. La conseguente declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione è motivata non consentendo simile atto, per la sua obiettiva confusione e genericità, “la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Cass. 26191/2021).

4. Nella presente vicenda è pacifico che oggetto d’impugnazione sono provvedimenti adottati da queste Sezioni Unite. Si versa, dunque, in un perimetro estraneo allo stretto ambito di applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 posto che neanche l’attuale ricorso è volto avverso una pronuncia della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. L’oggetto dell’impugnazione è specifico, concerne la ordinanza 20820/2021 ed il suo contenuto – lungi dal poter consentire di accedere ad un’anomala e diretta nozione di “retrorevocazione, ovvero ad una revocazione a ritroso” (pag. 36) rispetto ad altre pronunce rese su ricorsi per cassazione, straordinari e di revocazione, del ricorrente – può essere esaminato, per quanto afferente ai soli vizi in sé della pronuncia menzionata, soltanto se vi sia il superamento del primo e preliminare vaglio di ammissibilità dell’atto introduttivo, nel caso in esame non conseguito per le ragioni in precedenza illustrate.

5. Parimenti, non trova fondamento la sollecitazione a sottoporre la citata questione di costituzionalità, già esaminata negativamente, in termini ancora specifici, da Cass. S.U. 6074/2020 per la quale, con indirizzo cui va data continuità, “la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 e dell’art. 391-bis c.p.c., per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost…. in relazione alla mancata estensione alla revocazione delle forme prescritte per il ricorso per cassazione” non è fondata, in quanto — come condivisibilmente argomentato anche dalla Procura Generale – nell’ambito del sistema cd. bifasico introdotto dall’art. 24 cit. per l’instaurazione e la decisione del giudizio di legittimità in materia disciplinare, l’assoggettamento del ricorso alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura penale trova giustificazione nella duplice esigenza di accelerare la fase introduttiva, svincolandola dalle più complesse forme e dai termini meno ristretti previsti per i giudizi civili, e di assicurare la compatibilità dei motivi di gravame con la disciplina di un procedimento che, nella fase di merito, è regolato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L’applicabilità del rito civile nella fase decisoria, coerentemente con l’attribuzione della competenza alle Sezioni Unite civili, comporta peraltro il venir meno delle predette esigenze in sede d’impugnazione delle relative pronunce, il cui oggetto, costituito da sanzioni ritenute tradizionalmente estranee alla materia penale, consente di ritenere ragionevole l’esclusione dell’ulteriore applicabilità delle forme prescritte dall’art. 24, comma 1.

6. Pari inammissibilità consegue alla richiesta di “nominare un difensore d’ufficio”, trattandosi di istituto, come anche precisato da Cass. S.U. 6074/2020, “del tutto estraneo all’ordinamento processuale civile”.

7. Ne’ può essere disposta alcuna rinnovazione della notifica alle parti già non destinatarie dell’atto, secondo l’iniziativa ricadente sulla parte, posto che proprio nel ricorso essa si dà cura di ben conoscere tale indirizzo (pag.38-39), e tuttavia non vi ottempera. Soccorre in tema il principio per cui, ferma restando in materia la non doverosità di un’integrazione officiosa del contraddittorio, nei confronti degli altri intimati non costituiti, la Corte ben può ritenere di non dover disporre, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notifica, trattandosi di “adempimento superfluo alla luce dell’esito del ricorso, tenuto conto che, conformemente all’indirizzo di questa Corte espresso in casi analoghi, la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti” (così Cass. 2304/2022 e, con la stessa ratio decidendi, tra le altre, Cass. 19019/2021, 6924/2020, oltre che Cass. S.U. 16141/2019).

8. Va, infine, aggiunto che lo stesso mezzo impugnatorio prescelto – la revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione resa su precedente domanda di revocazione – appare inconciliabile con la lettura corrente dell’art. 403 c.p.c. che, anche di recente, questa Corte ha ribadito, escludendo altresì la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 1 del cit. art., ove sollevata per violazione del principio di cui all’art. 3 Cost.; così per Cass. 24757/2021 “il principio di uguaglianza formale di cui all’art. 3 Cost., comma 1, secondo il quale situazioni eguali devono ricevere il medesimo trattamento, non è correttamente invocato a sostegno del sollevato dubbio di legittimità costituzionale a fronte di situazioni non omogenee quali sono quelle definite dalle distinte ipotesi in cui l’accertamento su di un errore di fatto sia stato condotto, o meno. Il valore del principio è recessivo rispetto all’esigenza di pervenire attraverso la formazione del giudicato… alla stabilità dell’accertamento e tanto nel rispetto stesso della funzione assolta dall’esercizio della giurisdizione” (in motivazione). A sua volta il principio della certezza del diritto, inteso come sicurezza e stabilità dei rapporti giuridici, ben può essere desunto a partire da disposizioni codicistiche, quali l’art. 324 c.p.c. o l’art. 2909 c.c., esprimendo “un valore connesso all’idea stessa dello Stato, il quale viene chiamato all’esercizio delle sue funzioni fondamentali e, tra queste, di quella giurisdizionale innanzitutto”, cui si correla l’ulteriore e convergente esigenza che il processo rispetti anche l’obbligo di ragionevole durata.

9. Ne consegue che il ricorso è nel resto inammissibile in applicazione altresì dell’art. 403 c.p.c., comma 1, che stabilisce che “non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione”. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, all’esegesi dell’indica disposizione si accompagna il rilievo che le sentenze ed anche (come nel caso di specie) le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, con l’ulteriore rilievo che contro le stesse non può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile. Il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art. 111 Cost., comma 7, implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2, (Cass. 16449 del 2021; Cass. n. 12556 del 2020; Cass. 12406 del 2020; Cass. 21019 del 2016; 5294 del 2014).

10. Ne’ conseguenze diverse si danno, nonostante l’invocazione del ricorrente, in ragione di una retrodatata collocazione temporale del ricorso odierno ai fini della rilevanza del regime processuale applicabile, essendo le medesime – in punto di inammissibilità – per ognuno dei profili qui trattati.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del procedimento, avuto riguardo alla mancata costituzione del Ministero della Giustizia; né ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione (Cass. S. U. 4315/2020) trattandosi di un procedimento esente.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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