Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7071 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8297/2010 proposto da:

M.L. (OMISSIS), F.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso

lo studio dell’avvocato PATERNO’ Federica, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DE ANDREIS GIANFRANCO, giusta delega

in calco al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO IMMOBILIARE, DIMA SPA (OMISSIS) in persona del suo

curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI

2/B, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINI Corrado, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DABORMIDA RENATO,

giusta mandato alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona della sua

amministratrice, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

int. 1, presso lo studio dell’avv. GUIDO ROMANELLI, rappresentato e

difeso dall’avv. PAOLO FOLCO, giusta procura speciale a margine del

controricorso incidentale;

– controricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 789/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

17.6.09, depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/20 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Corrado Da Martini che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARLI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 11.11.10 da consigliere designato per l’esame preliminare.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

rilevato che con la sentenza in epigrafe la corte ligure, confermato il rigetto della domanda principale degli odierni ricorrenti, con la quale era stato lamentato uno sconfinamento nel fondo degli istanti da parte del condominio (che ha chiamato in garanzia, quale comune dante causa delle parti, la società DIMA, poi fallita), nella realizzazione di un accesso carraio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ha accolto la domanda riconvenzionale, di arretramento di alcuni manufatti, tra cui un box, perchè realizzati a distanza non legale;

ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso principale (deducente violazione degli artt. 1158 e 1351 c.c.), perchè, contrariamente a quanto dedotto (con richiamo peraltro a disposizioni inconferenti), i giudici di merito hanno desunto la determinazione del confine in questione non da un patto verbale, bensì dal contenuto di un atto scritto, costituito dall’atto pubblico 2.2.80 e dalla planimetria ad esso allegata, che ne costituiva parte integrante;l’interpretazione di tale negozio, costituente attività riservata al giudice di merito, nella specie non è stata censurata sotto alcun profilo riconducibile alla violazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o per vizi della motivazione, limitandosi i ricorrenti a proporre una diversa e riduttiva interpretazione dell’atto suddetto; quanto al secondo motivo (deducente violazione dell’art. 873 c.c. e della L. n. 122 del 1989), palese ne è l’inammissibilità, venendo nello stesso dedotta una questione nuova (la natura di manufatto interrato del box), presupponente accertamenti fatto, che non risulta dalla sentenza impugnata, nè dalla narrativa del ricorso, essere stata anche proposta in sede di merito;

si propone pertanto, la reiezione del ricorso principale e la dichiarazione di assorbimento di quello incidentale, in quanto condizionato”.

Tanto premessocele le memorie depositate dalle parti; riuniti ex art. 335 c.p.c., i ricorsi; rilevato che la difesa del ricorrente principale nulla ha obiettato con riferimento alla evidenziata infondatezza del primo motivo, mentre, in relazione al secondo, si è richiamato alle assunte risultanze della consulenza tecnica di ufficio ed alle proprie comparse conclusionali, di primo e di secondo grado, il cui contenuto non può valere a far ritenere ritualmente proposta la questione di merito dedotta; ribadito che, comunque, il mezzo d’impugnazione rimane privo di autosufficienza (in quanto il ricorrente avrebbe dovuto almeno precisare nello stesso, e non anche nella successiva memoria, se, come e quando avesse sottoposto ai giudici di merito la specifica questione della natura interrata del manufatto e la sua riconducibilità alla disciplina di cui alla L. n. 122 del 1989); condivise e fatte proprie le argomentazioni esposte dal relatore, il collegio deve rigettare il ricorso principale e dichiarare assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese, infine, vanno regolate secondo soccombenza, comprendendosi nella relativa liquidazione, come da espressa e documentata richiesta formulata dal controricorrente condominio con la memoria, quelle relative al procedimento ex art. 373 c.p.c., nelle more svoltosi davanti alla corte di merito, con rigetto dell’inibitoria, sulle quali spetta a questa Corte provvedere (v. Cass. n. 7520/01, 3738/04, 17524/09).

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna i ricorrenti principali, in solido, al rimborso delle spese processuali a ciascuno dei controricorrenti, che liquida, in favore del Condominio (OMISSIS), in complessivi Euro 4.900.00, di cui Euro 3.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi relativamente al presente giudizio, e Euro 1.500,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, relativamente al procedimento ex art. 373 c.p.c., nonchè in favore del Fallimento Immobiliare DIMA s.p.a., in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA