Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7071 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. II, 24/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2712-2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato ST.

LATTANZI BUCARELLI RIVELLESE, rappresentata e difesa dall’avvocato

TORTORELLI EMANUELE;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio

dell’avvocato TANTOLO LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI

CARO FRANCESCO PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2004 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Nicola RIVELLESE, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TORTORELLI Emanuele, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TANTALO Pietro, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DI CARO Francesco, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1991, C.A. conveniva di fronte al tribunale di Matera F.A., chiedendo dichiararsi inesistente la servitù di passaggio da quest’ultima esercitata sulla terrazza di proprietà di essa attrice, antistante il suo appartamento, che la convenuta asseriva infondatamente discendere da un rogito del (OMISSIS), con cui i rispettivi danti causa avevano provveduto alla vendita dei rispettivi appartamenti, mentre in realtà con quell’atto si era voluto attribuire al dante causa della F. un mero diritto personale di godimento; chiedeva inoltre la condanna della convenuta alla rimozione di una cassetta per le lettere installata su di un muro di sua esclusiva proprietà.

La F., costituitasi, resisteva alla domanda.

Con sentenza del 2002, l’adito Tribunale rigettava la domanda attorea e regolava le spese.

Avverso tale decisione la C. proponeva appello, cui resisteva la controparte. Con sentenza in data 19.10/2.11.2004, la Corte di appello di Potenza rigettava l’impugnazione e regolava a sua volta le spese. Osservava la Corte lucana che la lettera del contratto de quo non lasciava adito a dubbi, essendo volta a stabilire una utilitas di natura prediale, univoco essendone il significato, anche in relazione al contesto dell’atto in cui la clausola venne inserita.

Le contrarie argomentazioni della allora appellante relative alla gratuità della costituzione (e, conseguentemente al canone ermeneutico di interpretazione nel senso meno gravoso per obbligato), la mancanza della predeterminazione di un termine di durata, e la mancata contribuzione alle spese di manutenzione erano, per ragioni specificamente esplicitate, ininfluenti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C. sulla base di tre motivi; resiste con controricorso la F., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre motivi in cui il presente ricorso si articola (violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti; violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. del 1865; contraddittorietà della decisione su punti decisivi della controversia), possono essere esaminati e decisi congiuntamente in quanto gli stessi, sia pure sotto profili diversi si basano tutti sull’interpretazione dell’atto del (OMISSIS) e sulle conseguenze che ne derivano.

La ricorrente pretende di dare una lettura di detto atto che consenta di ritenere costituito con quell’atto un diritto personale a contenuto obbligatorio tale da conferire al creditore la facoltà di trarre alcune utilità dal fondo di proprietà del debitore, a tal fine invocando la lettera dell’atto, il contenuto dell’art. 1137 del codice previgente, e pretese contraddittorietà della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata ha dato ampia e compiuta motivazione delle ragioni che la hanno invece indotta a ritenere che si sia costituita una servitù di passaggio sulla terrazza in questione a favore del fondo limitrofo, evidenziando segnatamente che proprio la conformazione dell’immobile, risalente ad antica data, dotava ciascun “quartino” di due distinti ingressi; provvedutosi alla divisione, per mantenere tale prerogativa, si era ovviato alla mutata situazione dei luoghi mediante la costituzione di una diritto reale atto a consentire l’ingresso attraverso la terrazza de qua, così ripristinando per ciascun appartamento la possibilità di fruire di due ingressi.

Un diritto di passaggio può ritenersi di natura personale solo quando sia previsto esclusivamente per un vantaggio delle persone indicate nel relativo atto costitutivo ed inoltre senza alcuna utilità fondiaria, sicchè, in tale ipotesi, la natura personale di tale diritto non è desumibile unicamente dalla costituzione di esso a favore di un soggetto determinato.

Nella specie, la Corte lucana in base ad una lettura assolutamente logica e coerente della clausola relativa, ha ravvisato nella stessa la costituzione di una utilità prediale ed ha pertanto concluso per la costituzione di una servitù di passaggio a favore dell’appartamento limitrofo, si da conservare l’utilizzabilità dei due ingressi.

Non ha pregio la allegata esistenza in loco (all’epoca dell’atto) di una porta finestra, atteso che in primo luogo trattasi di questione di fatto non sussumibile in sede di legittimità, ma anche in ragione del fatto che non necessariamente una porta finestra può essere aperta solo dall’interno e della possibilità che la stessa, proprio in virtù dell’avvenuta costituzione della servitù sia stata appositamente cambiata. Neppure è valida l’argomentazione legata alla invocata applicazione dell’art. 1137 c.c. del Codice del 1865, atteso che, a tacer d’altro, detta norma dettava una regola di interpretazione sussidiaria, ampiamente superata dall’altra regola ermeneutica secondo cui la volontà delle parti va desunta anche dal comportamento successivo delle stesse, che in tal caso è univoco, in quanto dal 1929 in poi, e fino al 1991, la servitù è stata esercitata da tutti i soggetti che sono subentrati all’originario contraente, senza che vi fosse stata obiezione alcuna.

Posto che le pretese contraddizioni della sentenza impugnata costituiscono in realtà un mero pretesto per introdurre questioni di fatto, come tali non proponibili in questa sede, mentre devono essere condivise la ragioni addotte in sentenza relativamente alla sostanziale ininfluenza della mancata previsione di un termine di durata e della (asseritamente) mancata contribuzione alle spese di manutenzione, il ricorso deve essere respinto, attesa la palese inidoneità delle ragioni addotte a svilire la ampia e motivata argomentazione che sorregge la ratio decidendi. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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